Contratto istitutivo: che cos’è e come funzionerà la partecipazione dei lavoratori all’impresa

Simone Casavecchia

19 Marzo 2015 - 11:37

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In via di definizione il nuovo contratto istitutivo che consentirà la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale attraverso un accesso privilegiato al capitale societario.

Contratto istitutivo: che cos’è e come funzionerà la partecipazione dei lavoratori all’impresa

Il Disegno di legge n. 1051 attualmente in esame presso la Commissione Lavoro del Senato, introduce il contratto istitutivo che prevede nuove modalità di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.

Con questa tipologia contrattuale le imprese avranno la possibilità di stipulare contratti collettivi aziendali o di sottoscrivere accordi territoriali, finalizzati a coinvolgere i lavoratori nella gestione dell’impresa stessa. Tale possibilità dovrebbe realizzarsi attraverso specifiche disposizioni contenute nei contratti aziendali che consentono ai dipendenti di un’azienda, di accedere, su base volontaria, alle azioni o, comunque, a quote di capitale dell’impresa stessa, attraverso società di investimento create appositamente o attraverso fondazioni o associazioni a cui hanno il diritto di partecipare.

Questa nuova misura è all’esame della Commissione Lavoro del Senato da più di un anno ma è solo da pochi giorni che è stato elaborato un nuovo testo su cui si stanno consultando anche le parti sociali.

Quest’ultima versione del disegno di legge prevede anche nuove modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione aziendale, attraverso la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori agli organismi che controllano l’impresa stessa (come, ad esempio, il CdA).

Contratto istitutivo: come funziona
In base a questa nuova tipologia contrattuale le imprese possono stipulare dei contratti collettivi aziendali o possono aderire ad accordi territoriali che prevedano il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione aziendale attraverso differenti strumenti. La previsione di tali modalità di coinvolgimento dei lavoratori potrebbe risultare vantaggiosa per l’azienda che otterrebbe delle agevolazioni da uno specifico Fondo. Il disegno di legge, quindi, non definisce specifiche modalità di coinvolgimento dei lavoratori ma prevede molteplici strumenti con i quali tale partecipazione può essere effettivamente realizzata; tra di essi:

  • la consultazione preventiva dei lavoratori e delle loro rappresentanze;
  • la verifica e il controllo dell’applicazione dei piani di gestione azindale da parte di organi che coinvolgano anche i lavoratori;
  • organismi congiunti o misti (azienda e lavoratori) che si occupino di prendere decisioni in materia di organizzazione del lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • partecipazioni dei lavoratori agli utili dell’impresa;
  • partecipazione dei lavoratori all’attuazione dei piani industriali;
  • partecipazioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza e al collegio sindacale;
  • accesso privilegiato dei dipendenti ad azioni e quote di capitale dell’azienda o ai diritti di opzione sulle azioni stesse, attraverso apposite società di investimento a capitale variabile o attraverso associazioni di lavoratori, purché senza fini speculativi;
  • Il contratto aziendale istitutivo potrà essere stipulato e potrà produrre i suoi effetti su tutti i lavoratori di un’impresa o su specifiche unità produttive.
  • Il contratto istitutivo si applicherà soprattutto alle medie e grandi imprese con più di 300 lavoratori che esercitano la loro attività in forma di società per azioni o di società europea ma saranno previste specifiche modalità di applicazione anche per le imprese più piccole.

Lavoratori e Azioni dell’Impresa
La maggiore novità prevista dal contratto istitutivo è la possibilità, per i contratti aziendali, di prevedere per i lavoratori la possibilità di accedere alle azioni dell’aziende o alle quote di capitale, su base volontaria, o direttamente o mediante la costituzione di società di investimento, fondazioni o associazioni.
I contratti istitutivi potranno prevedere che una quota non superiore al 20% della retribuzione di ciascun dipendente, possa essere costituita da quote di capitale o da azioni della società o, ancora, da diritti di opzione sulle azioni dell’impresa, che verranno assegnate a società di investimento o a una fondazione a cui i lavoratori potranno partecipare.
Per le piccole e medie imprese è prevista un’eventualità molto simile dal momento che una parte degli importi dei premi di produzione di tutti i lavoratori o solo di alcune categorie, potranno essere convertiti in azioni o in quote della società che verranno assegnate ai lavoratori dopo aver ottenuto il loro consenso.
Il disegno di legge prevede che gli assegnatari non possano chiedere il rimborso delle azioni prima del termine del piano che non può essere comunque inferiore a tre anni.
Per le imprese sarà possibile anche istituire un fondo fiduciario per i dipendenti che intendano contrarre un prestito finalizzato all’acquisto di azioni aziendali o di quote di capitale dell’impresa e la possibilità di costituire presso una banca o presso un istituto finanziario, un fondo d’investimento in obbligazioni emesse dall’azienda.

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