Conciliazione in Jobs Act, operativa dal 7 Marzo, ma conviene davvero? I pro e i contro della nuova procedura

Simone Casavecchia

09/03/2015

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Jobs Act diviene operativa anche la nuova procedura di conciliazione in caso di licenziamento. Si tratta di una scelta che conviene veramente? Ecco quali sono i vantaggi e gli svantaggi per datori di lavoro e lavoratori.

Conciliazione in Jobs Act, operativa dal 7 Marzo, ma conviene davvero? I pro e i contro della nuova procedura

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Jobs Act dedicato al nuovo contratto a tutele crescenti, avvenuta lo scorso 7 Marzo, ha reso operativa anche la nuova procedura di conciliazione prevista nei casi di licenziamento.
La conciliazione è una modalità prevista per alleggerire il carico di lavoro dei tribunali del lavoro dal momento che attraverso questa procedura si raggiunge un accordo relativo al risarcimento che spetta al lavoratore licenziato, senza ricorrere alla procedura di contenzioso che, in caso contrario si attiverebbe di fronte a un giudice del lavoro.

Conciliazione: come funziona
La procedura di conciliazione prevista dal nuovo contratto a tutele crescenti è una procedura volontaria, riservata ai lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore della nuova tipologia contrattuali. Si tratta di un procedimento che, pur richiedendo l’attivazione in una sede protetta, ha uno svolgimento più rapido rispetto al contenzioso e permette di risparmiare sia sulle spese processuali che sulle imposte fiscali e sui contributi, dal momento che l’indennizzo spettante a titolo di risarcimento è esente da qualsiasi imposizione. Ecco quali sono le caratteristiche principali:

  • Il datore di lavoro, entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento può decidere di offrire al lavoratore una somma, a titolo di risarcimento che, se accettata, implica la rinuncia a qualsiasi impugnazione;
  • L’offerta di conciliazione può avvenire sia prima che dopo l’impugnazione del licenziamento;
  • L’offerta di conciliazione può avvenire presso una commissione di certificazione o in sede sindacale;
  • La somma offerta a titolo di risarcimento (con un assegno circolare) deve essere pari a un mese di retribuzione, per ogni anno di anzianità, con un minimo di 2 ed un massimo di 18 mensilità;
  • Il datore di lavoro è tenuto a effettuare due distinte comunicazioni all’INPS mediante il Modello Unificato Lav, per informare la Previdenza:
  • del licenziamento (entro 5 giorni dalla data in cui il licenziamento stesso è avvenuto);
  • dell’avvenuta (o non avvenuta) conciliazione (entro 65 giorni dalla data del licenziamento);

Vantaggi e convenienza
Per capire quali sono i fattori che rendono conveniente la procedura di conciliazione è opportuno un confronto con l’indennità prevista dal nuovo contatto a tutele crescenti nei casi in cui si ricorra al contenzioso

Indennità a seguito di contenzioso Offerta di Conciliazione
A fronte di tempi più lunghi, non prevede, salvo in rarissimi casi, l’ulteriore beneficio della reintegra Può essere ottenuta in tempi più brevi
E’ esente da contributi ma assoggettato a prelievo fiscale ai fini delle imposte sui redditi E’ esente sia da contributi che da prelievo fiscale, la somma ottenuta è, quindi, netta
Richiede un iter più lungo anche perché viene data la precedenza ai contenziosi relativi ai casi di licenziamento avvenuti per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del Jobs Acts (per cui è previsto un rito abbreviato ai sensi degli artt. da 48 a 68 della legge n. 92/2012 Non richiede un procedura di contenzioso in tribunale e, quindi, comporta tempi più brevi
Richiede di sostenere spese processuali Non richiede spese aggiuntive

Svantaggi e possibili problemi
L’offerta deve essere fatta in una sede protetta ovvero, all’atto pratico o in una direzione territoriale del lavoro o in una commissione di certificazione o in una sede sindacale.
A tal proposito non è stato ancora chiarito:

  • se la richiesta di convocazione di una commissione provinciale di conciliazione deve essere inoltrata dal datore di lavoro o dal lavoratore;
  • Per quanto riguarda le commissioni di certificazione occorre ricordare che solo alcune commissioni possono esercitare attività conciliativa;
  • a proposito delle commissioni di certificazione deve essere ancora chiarito se la conciliazione valga solo per i contratti certificati o se si possa ricorrere ad esse anche per contratti non certificati;
  • Deve ancora essere chiarito se le nuove procedure di conciliazione possano comprendere anche altre possibili questioni controverse (come l’inquadramento e gli straordinari) che, pur potendo far parte dello stesso accordo, prevedono poi risarcimenti soggetti a imposizione fiscale.
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