Bonus assunzioni giovani 2021: la misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, ma solo per alcuni datori di lavoro dura 4 anni. Vediamo tutte le indicazioni fornite da INPS nella circolare n.56 del 12 aprile, quali sono le condizioni e quanto spetta.
Bonus assunzioni giovani 2021: a chi spettano i 4 anni di incentivi? Una domanda cui rispondiamo con la circolare esplicativa di INPS a quattro mesi dall’introduzione della misura.
Non tutti i datori di lavoro infatti riceveranno per l’assunzione dei giovani fino a 35 anni (e 364 giorni) il bonus 2021 per 4 anni, ma solo alcuni. In linea generale infatti l’incentivo vale 36 mesi.
Il bonus assunzioni giovani per il biennio 2021-2022 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio n.178 del 30 dicembre 2020, in vigore dal 1° gennaio, insieme a quello per le donne lavoratrici, come esonero contributivo al 100 per cento per i datori di lavoro.
INPS con la circolare n. 56 del 12 aprile fornisce le prime indicazioni ricordando tuttavia che il bonus assunzioni giovani 2021, ovvero l’esonero contributivo, non è ancora utilizzabile perché si è in attesa della necessaria approvazione della Commissione europea e pertanto annuncia a tempo debito un messaggio in merito.
Bonus assunzioni giovani 2021: a chi spetta l’esonero dei contributi per 4 anni
Il bonus assunzioni giovani 2021 è un esonero contributivo nella misura del 100 per cento per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato o trasformano un contratto da determinato a indeterminato.
Il bonus assunzioni, come stabilisce la Legge di Bilancio 2021 dai commi 10 a 15 dell’articolo 1 e come ricorda INPS nella circolare del 12 aprile, è riservato ai datori di lavoro con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36esimo anno di età.
L’esonero contributivo come incentivo all’assunzione spetta in generale per 36 mesi, e quindi per 3 anni ai datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, e nello specifico per 48 mesi, quindi per 4 anni ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva che si trovi nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La Legge di Bilancio 2021, lo ricordiamo, ha confermato anche il bonus assunzioni Sud 2021 come decontribuzione riconosciuta ai datori di lavoro nelle medesime regioni del Mezzogiorno.
In generale, come ricorda INPS nella circolare, possono accedere all’esonero contributivo del 100 per cento, anche detto bonus assunzioni giovani 2021, tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Il bonus assunzioni giovani 2021 non spetta pertanto:
- alla pubblica Amministrazione;
- alle imprese del settore finanziario.
Bonus assunzioni giovani 2021: i rapporti di lavoro incentivati
Ricorda INPS nella circolare sul bonus assunzioni giovani 2021 che i rapporti di lavoro incentivati per i quali è previsto l’esonero contributivo al 100 per cento per 3 o 4 anni sono:
- le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Le assunzioni devono essere effettuate nel biennio 2021-2022 per i soggetti che alla data dell’evento incentivato, quindi dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto il 36esimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Specifica INPS nella circolare:
“Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.”
Sono esclusi dal bonus assunzioni giovani 2021 i seguenti rapporti di lavoro:
- rapporti di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente o a chiamata;
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- prestazioni di lavoro occasionale.
Il bonus assunzioni giovani 2021 è invece applicabile:
- ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Specifica INPS:
“Infine, l’articolo 1, comma 13, della legge di Bilancio 2021 esclude espressamente che l’esonero ivi disciplinato si applichi alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018. [...] Pertanto trova applicazione il solo regime agevolato di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018, per la cui specifica disciplina si rinvia a quanto già previsto con la circolare n. 40/2018.”
Ricordiamo che i datori di lavoro per ottenere il bonus assunzioni giovani 2021 non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione o anche nei nove mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva:
- a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Bonus assunzioni giovani 2021: quanto spetta
Vediamo ora, sempre con riferimento alla circolare INPS del 12 aprile, quanto spetta di bonus assunzioni giovani 2021.
Il bonus assunzioni giovani 2021 è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (occorre dividere 6.000 euro per 12 mensilità).
Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, specifica INPS, la soglia suddetta va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
“Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.”
Non sono oggetto di bonus le seguenti contribuzioni:
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Per maggiori dettagli sul bonus assunzioni giovani 2021 rimandiamo al testo completo della circolare INPS del 12 aprile che alleghiamo di seguito in attesa del messaggio per quando l’incentivo sarà ufficialmente fruibile dai datori di lavoro.
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