Bonus agricoli, indennità nel decreto Sostegni bis: quanto spetta e requisiti

Teresa Maddonni

26/05/2021

Un bonus agricoli è in arrivo con il decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale. Vediamo quanto spetta e quali sono i requisiti. Prevista anche un’indennità per i lavoratori della pesca.

Bonus agricoli, indennità nel decreto Sostegni bis: quanto spetta e requisiti

Bonus agricoli: è in arrivo un’indennità con il decreto Sostegni bis approvato in Consiglio dei Ministri e da oggi in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma quanto spetta e quali sono i requisiti?

Il decreto Sostegni bis n.73 del 25 maggio 2021 riconosce un bonus una tantum di 800 euro agli operai agricoli in possesso di determinati requisiti in parte riferiti al 2020. Non solo, il decreto Sostegni bis riconosce un bonus una tantum, ma di una cifra maggiore, anche ai lavoratori della pesca.

Il bonus agricoli previsto dal decreto Sostegni bis da 40 miliardi in vigore, un testo di 77 articoli con aiuti alle imprese e alle famiglie, è stato annunciato nelle scorse settimane dopo le trattative intercorse tra i sindacati e il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto Sostegni bis in merito al bonus agricoli, quanto spetta e requisiti anche per i lavoratori della pesca.

Bonus agricoli: 800 euro con il decreto Sostegni bis

Il bonus agricoli, un’indennità per gli operai, arriva con il decreto Sostegni bis all’articolo 69. Il decreto prevede che agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo sia riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.

Per ottenere il bonus agricoli gli operai alla data di presentazione della domanda non devono:

  • essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • essere titolari di pensione.

Il bonus agricoli da 800 euro del decreto Sostegni bis:

  • non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza del 2020 e del dl Sostegni di marzo.
  • non è cumulabile con le altre misure previste dall’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al presente decreto (bonus stagionali, turismo, spettacolo e sport);
  • è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il bonus agricoli di 800 euro è erogato dall’INPS a domanda da presentare all’Istituto entro il 30 giugno 2021 secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Bonus per i lavoratori del settore della pesca

Il decreto Sostegni bis prevede un bonus per i lavoratori della pesca, vale a dire pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, pari a 950 euro per il mese di maggio 2021. I lavoratori della pesca per ottenere il bonus non devono:

  • essere titolari di pensione;
  • essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si legge nel testo del decreto in Gazzetta Ufficiale:

“L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità di cui al presente comma è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021.”

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