Azioni MPS: Consob ferma le negoziazioni. Divieto short a rischio estensione

Flavia Provenzani

23 Dicembre 2016 - 08:29

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Azioni MPS: stop temporaneo alle negoziazioni da parte della Consob. Probabile estensione del divieto di short oltre il 5 gennaio.

Azioni MPS: Consob ferma le negoziazioni. Divieto short a rischio estensione

La Consob sospende le negoziazioni sulle azioni MPS. A seguito del fallimento dell’aumento di capitale e del salvataggio dello Stati con un decreto da 20 miliardi e con un ampio rischio per le azioni MPS - che giovedì hanno chiuso la sessione con un ribasso di quasi l’8% - la Consob nella notte annuncia la sospensione della negoziazione di tutti i titoli MPS, sia quelli emessi che quelli garanti del Monte dei Paschi di Siena.

Lo stop al trading sulle azioni MPS viene definito “temporaneo” dalla Consob: gli occhi degli investitori sono tutti sulla prossima settimana.
Nelle sessioni della prossima settimana rimane valido il divieto di short sulle azioni MPS, la cui scadenza (5 gennaio 2017) molto probabilmente verrà estesa ancora da parte dell’autorità finanziaria italiana.

Si prevede una forte volatilità alla riapertura delle contrattazioni sul titolo MPS la prossima settimana, mentre ancora non è chiaro quando la Consob deciderà di riaprire le porte alle mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi di internalizzazione sistematica italiani verso le azioni MPS.

Di seguito la versioni integrale del comunicato stampa della Consob che annuncia il provvedimento straordinario per le azioni MPS.

Delibera n. 19833 del 22 dicembre 2016

Sospensione temporanea delle negoziazioni nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi di internalizzazione sistematica italiani relativamente ai titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e agli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla CONSOB il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

VISTO l’articolo 64, comma 1-bis, lettera c) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla CONSOB il potere di chiedere alla società di gestione dei mercati regolamentati l’esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;

VISTO l’articolo 77-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla CONSOB il potere di chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;

VISTO l’articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla CONSOB il potere di chiedere agli internalizzatori sistematici la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici;

VISTO l’articolo 41, paragrafo 2 della Direttiva 2004/39/CE in base al quale un’autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo qualora ciò possa causare danni significativi agli interessi degli investitori o all’ordinato funzionamento del mercato, le autorità competenti degli altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione che operano sotto la loro autorità;

VISTA la comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Protocollo n. 0113041/16 del 22 dicembre 2016 che informa che “l’operazione di aumento di capitale, lanciata lunedì 19 dicembre, non si è chiusa con successo”;

CONSIDERATO l’attuale contesto informativo caratterizzato da elementi di incertezza ed incompletezza tali da non assicurare al pubblico l’accesso ad informazioni sufficienti per effettuare scelte di investimento consapevoli;

D E L I B E R A:

1. E’ disposta la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e degli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani nei quali i suddetti titoli sono ammessi alle negoziazioni.

2. E’ disposta la sospensione dalle negoziazioni nei sistemi di internalizzazione sistematica di cui all’elenco pubblicato sul sito internet della Consob dei titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e degli strumenti finanziari aventi come sottostante titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati.

3. Si specifica che la sospensione dalle negoziazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 della presente Delibera non si applica agli strumenti finanziari aventi come sottostante indici contenenti i titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

4. Le società di gestione dei mercati regolamentati, i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici danno esecuzione alle disposizioni di cui alla presente Delibera per la giornata di negoziazione del 23 dicembre 2016.

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della CONSOB nonché comunicata, ai sensi dell’art. 64, comma 1-quater, lett. a) del TUF, alle autorità competenti degli altri Stati membri per gli adempimenti di competenza.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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