Assegno ordinario di invalidità: cosa significa importo minimo spettante?

Lorenzo Rubini

15 Novembre 2021 - 19:20

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Esiste un importo minimo sotto il quale l’assegno ordinario di invalidità non può andare? Cerchiamo di capire.

Assegno ordinario di invalidità: cosa significa importo minimo spettante?

L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto ai lavoratori cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi. L’importo spettante è calcolato, come avviene per la pensione, sui contributi maturati dal lavoratore al momento della domanda, senza bisogno, per altro, di smettere di lavorare.

Rispondiamo ad un lettore di Money.it che ci scrive:

“Buongiorno, ho letto da qualche parte che l’assegno ordinario di invalidità ha un importo minimo di 515 euro. Ma allora perchè a me viene riconosciuto per un importo di 386 euro mensili? Mi potete spiegare?”.

Assegno ordinario di invalidità e importo minimo

L’importo spettante con assegno ordinario di invalidità, come avviene per tutte le altre pensioni previdenziali, è calcolato sui contributi effettivamente versati al momento della domanda e con l’applicazione del calcolo retributivo, contributivo o misto in base alla presenza o meno di contributi versati prima del 1996.

In caso di assegno calcolato con sistema misto se l’importo spettante è inferiore ai 515 euro e se si rispettano precisi requisiti reddituali, si ha diritto all’integrazione al trattamento minimo che porta l’importo dell’assegno a 515,58 euro al mese per 13 mensilità.

Quando non spetta l’integrazione al trattamento minimo? Quando l’assegno è calcolato con il sistema contributivo puro, visto che le pensioni contributive non sono integrate al minimo.

Ma neanche se il reddito dell’anno di riferimento non è inferiore a

  • 11967,28 euro per i titolari single
  • 17959,92 per i titolari coniugati prendendo a riferimento il reddito proprio e quello del coniuge.

Il fatto che le sia riconosciuto un assegno ordinario di invalidità dell’importo di 386 euro, quindi, mi fa supporre o che lei ancora lavora ed il suo reddito personale o quello coniugale supera quello stabilito dalla legge o che abbia iniziato a versare contributi solo a partire dal 1996, nel qual caso l’integrazione al trattamento minimo non spetta.

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