Rimborso chilometrico e tabelle ACI 2026: guida a calcolo, fringe benefit e regole fiscali

Dimitri Stagnitto

02/01/2023

Le tabelle ACI 2026: come si calcola il rimborso chilometrico, quando è esentasse (anche nel Comune), cosa cambia per il fringe benefit delle auto aziendali dopo il decreto Omnibus e quali sono i limiti di deducibilità.

Rimborso chilometrico e tabelle ACI 2026: guida a calcolo, fringe benefit e regole fiscali

Il rimborso chilometrico è la somma che l’azienda riconosce al dipendente (o al collaboratore) che utilizza la propria auto per motivi di lavoro. Il riferimento per quantificarlo sono le tabelle ACI, che ogni anno fissano il costo chilometrico di esercizio dei veicoli in circolazione e che servono anche a calcolare il fringe benefit delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

Le tabelle ACI 2026 sono state pubblicate nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 e sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Rispetto agli anni passati, il quadro normativo è cambiato parecchio: dal 2025 i rimborsi chilometrici sono esentasse anche per le trasferte nel Comune, e nel 2026 il decreto Omnibus ha introdotto una maggiorazione del fringe benefit per le auto aziendali più vecchie di cinque anni.

In fondo all’articolo trovi il pdf con le tabelle ACI aggiornate valevoli per il 2026, nel frattempo ecco come funziona tutto, passo per passo.

Come si calcola il rimborso chilometrico con le tabelle ACI

La formula è semplice:

rimborso = costo chilometrico ACI del veicolo × chilometri percorsi per lavoro

Per individuare il costo chilometrico del proprio veicolo si accede al sito dell’ACI (servizio gratuito, previa registrazione) e si seleziona la sezione dedicata ai costi chilometrici. Nel modulo vanno indicati:

  • categoria del veicolo; -* marca; -* modello; -* tipo di alimentazione; -* data di riferimento del calcolo.

Il sistema restituisce il costo per chilometro, che comprende sia i costi fissi (ammortamento, assicurazione, bollo) sia quelli variabili (carburante, pneumatici, manutenzione). Se il modello non è presente nelle tabelle, si prende come riferimento il veicolo più simile per caratteristiche.

Esempio: un dipendente percorre 200 km per una trasferta con un’auto il cui costo chilometrico ACI è di 0,45 euro/km. Il rimborso spettante è di 200 × 0,45 = 90 euro. Il valore è puramente indicativo: il costo reale va sempre verificato sulle tabelle aggiornate per lo specifico modello.

Il rimborso chilometrico copre l’uso del veicolo, non le altre spese di viaggio: pedaggi e parcheggi si rimborsano a parte, così come vitto e alloggio.

Rendicontazione: quali documenti servono

Perché il rimborso non sia tassato in capo al dipendente e sia deducibile per l’azienda, deve essere documentato. In pratica serve un prospetto (anche in formato digitale) che indichi per ogni trasferta:

  • data e motivo della trasferta; -* luogo di partenza e di destinazione; -* chilometri percorsi; -* dati del veicolo (modello e targa); -* costo chilometrico ACI applicato e importo totale.

Per calcolare le distanze, sul sito dell’ACI è disponibile anche il servizio che misura la percorrenza tra due Comuni italiani, aeroporti civili e caselli autostradali inclusi.

Trasferte nel Comune: dal 2025 il rimborso è esentasse

La novità più rilevante degli ultimi anni riguarda le trasferte all’interno del Comune in cui si trova la sede di lavoro. Fino al 2024 i rimborsi per questi spostamenti concorrevano al reddito del dipendente, salvo quelli documentati da un vettore (biglietti di trasporto pubblico).

Il D.Lgs. 192/2024 ha modificato l’articolo 51, comma 5, del TUIR e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 22 dicembre 2025 ha chiarito che, dal 1° gennaio 2025, il rimborso chilometrico calcolato sulle tabelle ACI non concorre al reddito anche per le trasferte comunali, a condizione che dalla documentazione risultino percorso, veicolo utilizzato e motivo di lavoro. Lo stesso vale per pedaggi e parcheggi, se documentati.

Rimborso chilometrico e obbligo di tracciabilità

Dal 2025 la legge di Bilancio ha introdotto l’obbligo di pagamento tracciabile (carte, bonifici, app) per le spese di vitto, alloggio, taxi e NCC sostenute in trasferta: se il dipendente paga in contanti, il rimborso diventa tassabile e l’azienda perde la deducibilità. Tutti i dettagli sono nella guida ai rimborsi spese dei dipendenti aggiornata al 2026.

Il rimborso chilometrico è escluso da questo obbligo: non è il rimborso di una spesa pagata a un fornitore, ma un’indennità parametrata sulle tabelle ACI. Restano esclusi anche i viaggi in treno, autobus, aereo e nave. Resta però indispensabile la documentazione descritta sopra.

Limiti di deducibilità per l’azienda

Il rimborso chilometrico è un costo d’impresa deducibile, ma entro i limiti fissati dall’articolo 95, comma 3, del TUIR. La deduzione è ammessa nei limiti del costo di percorrenza di autoveicoli con potenza non superiore a:

  • 17 cavalli fiscali per i veicoli a benzina; -* 20 cavalli fiscali per i veicoli a gasolio.

Se il dipendente usa un’auto più potente, la deduzione non è piena: la quota eccedente, calcolata confrontando il costo del veicolo effettivo con quello di un modello che rientra nei limiti (sulla base della tabella dei costi di esercizio per percorrenza annua pubblicata dall’ACI), resta indeducibile per l’azienda, anche se viene interamente erogata al dipendente.

Fringe benefit auto aziendali: come si usano le tabelle ACI 2026

Il fringe benefit è la retribuzione in natura che deriva dalla concessione al dipendente di un veicolo aziendale in uso promiscuo, cioè sia per lavoro sia per esigenze private. Il valore tassabile si calcola su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, indipendentemente dai chilometri effettivamente percorsi:

fringe benefit = costo chilometrico ACI × 15.000 km × percentuale

Per i veicoli concessi dal 1° gennaio 2025, la percentuale dipende dal tipo di alimentazione:

AlimentazionePercentuale
Elettrica (BEV) 10%
Ibrida plug-in (PHEV) 20%
Benzina, gasolio, ibride non plug-in, GPL e metano 50%

Le tabelle 2026 comprendono autovetture a benzina e gasolio, benzina-GPL e ibride benzina-GPL, ibride benzina (mild, full e plug-in) ed elettriche, distinguendo tra modelli in produzione e fuori produzione. Se al dipendente viene trattenuto un importo per l’uso privato dell’auto, il valore del fringe benefit si riduce di pari importo.

Il regime transitorio per le auto assegnate prima del 2025

Continuano ad applicarsi le vecchie percentuali legate alle emissioni di CO2 (dal 25% al 60%) per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel corso del 2025. Il decreto Omnibus ha precisato che il regime transitorio si conserva anche se il veicolo viene riassegnato a un altro dipendente.

Decreto Omnibus 2026: +50% per le auto con più di cinque anni

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (decreto Omnibus, in Gazzetta Ufficiale dall’11 agosto 2026) ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, con effetto dal periodo d’imposta 2026. Le novità sono due:

  • maggiorazione del 50% del fringe benefit per i veicoli che hanno superato il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione (ad esempio, per un’auto immatricolata nel 2020 la maggiorazione si applica dal 2026). Il conteggio parte dalla prima immatricolazione, non dalla data di assegnazione al dipendente; -* maggiorazione forfettaria del 5% se il veicolo ha optional o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non pagati dal dipendente.

Le due maggiorazioni si cumulano e riguardano anche le auto in regime transitorio. Un approfondimento su cosa cambia per le auto aziendali con il decreto Omnibus è disponibile qui.

Esempi di calcolo del fringe benefit 2026

Prendiamo un’auto con costo chilometrico ACI di 0,55 euro/km (valore indicativo). La base convenzionale è 0,55 × 15.000 = 8.250 euro.

VeicoloCalcoloFringe benefit annuo
Elettrica 8.250 × 10% 825 euro
Ibrida plug-in 8.250 × 20% 1.650 euro
Benzina/gasolio 8.250 × 50% 4.125 euro
Benzina/gasolio con più di 5 anni 4.125 × 1,50 6.187,50 euro
Benzina/gasolio con più di 5 anni e optional non in tabella 6.187,50 × 1,05 6.496,88 euro

Il valore così ottenuto si somma alla retribuzione imponibile del dipendente ai fini fiscali e contributivi. Per capire l’impatto sullo stipendio netto si può leggere quanto vale l’auto aziendale come benefit in busta paga.

Fringe benefit auto e soglia di esenzione

Il valore dell’auto aziendale concorre al raggiungimento della soglia annua di esenzione dei fringe benefit, confermata fino al 2027 in 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico. Se, sommando tutti i benefit ricevuti nell’anno, la soglia viene superata, l’intero importo diventa imponibile, non solo la parte eccedente.

Tabelle ACI 2026 in PDF

Infine, l’elemento più importante: le tabelle da cui ricavare il costo chilometrico per la tua auto. Ecco il PDF:

Tabelle ACI 2026
ACI 2026

Argomenti