Truffe deepfake: quando l’intelligenza artificiale inganna la realtà (e il diritto arranca)

Agostino Imperatore

29/05/2025

Le nuove frodi digitali non si combattono più solo con antivirus e firewall. Servono consapevolezza, cultura del rischio e una risposta giuridica che non resti indietro.

Truffe deepfake: quando l’intelligenza artificiale inganna la realtà (e il diritto arranca)

Come in ogni ambito, anche nel mondo delle truffe l’intelligenza artificiale è entrata da protagonista, cambiando radicalmente il volto delle frodi: niente più email sgrammaticate o chiamate sospette, oggi l’inganno ha forme molto più sofisticate. Oggi, la voce del truffatore può sembrare quella di un collega, il volto apparire indistinguibile da quello di un familiare, e i messaggi provenire da fonti apparentemente affidabili. A segnare questa svolta è stata l’IA generativa, capace di produrre voci, volti e contenuti tanto credibili da rendere labile il confine tra vero e falso. Quello che un tempo sembrava fantascienza, oggi è realtà quotidiana.

Secondo una ricerca di McAfee del 2023, quasi il 70% degli utenti non è in grado di distinguere una voce clonata con l’intelligenza artificiale da una autentica. Un esempio concreto è rappresentato dalla recente truffa ai danni di alcuni imprenditori italiani, tra cui Massimo Moratti e Giorgio Armani, contattati da finti membri dello staff del Ministro Guido Crosetto. I truffatori, utilizzando una voce clonata del Ministro generata con l’intelligenza artificiale, chiedevano bonifici urgenti su conti esteri per presunte operazioni riservate. In almeno un caso è stato versato oltre un milione di euro.

I cosiddetti deepfake – contenuti audio e video manipolati dall’IA – sono ormai accessibili a chiunque; ciò che fino a ieri richiedeva competenze tecniche avanzate oggi si ottiene con un’app gratuita. E quando una tecnologia è così potente e semplice da usare, anche i confini della responsabilità tendono a confondersi. Il diritto, com’è prevedibile, fatica a tenere il passo del progresso.

Le norme penali italiane – dalla truffa al falso, fino alla sostituzione di persona – restano applicabili, ma non sempre bastano. Se l’algoritmo non è stato programmato per scopi fraudolenti, chi risponde del danno? L’utente finale? Il fornitore della tecnologia? Il costruttore del modello? Il tema della responsabilità civile – soprattutto in ambito extracontrattuale – è ancora in evoluzione. L’art. 640 del Codice Penale resta centrale, ma spesso si rivela inadeguato: i contenuti possono essere generati all’estero, gli algoritmi possono operare in autonomia, e l’uso illecito può intervenire a distanza di tempo dall’addestramento.

In questo scenario, non è solo la singola vittima a subire le conseguenze: è la fiducia collettiva a essere minata. Se anche la realtà più evidente – una voce, un volto, una prova documentale – può essere simulata, allora a rischio non sono solo i rapporti economici, ma la stessa tenuta della fiducia nei mercati, nelle istituzioni e nella convivenza civile.

Intanto, il danno si consuma prima ancora che la vittima se ne accorga e la contestuale assenza di una normativa specifica sulla responsabilità civile per l’intelligenza artificiale introduce incertezze nel sistema giuridico, poiché le vittime di danni causati da decisioni algoritmiche incontrano importanti ostacoli probatori.

Un primo tentativo di risposta normativa è rappresentato dall’AI Act, recentemente approvato in sede europea e in vigore dal 2 febbraio 2025. Ma il nuovo regolamento, pur ambizioso, resta in larga parte improntato a un approccio ex ante, faticando a rispondere alle complessità probatorie e alle esigenze risarcitorie delle vittime nei casi concreti.

Ci si chiede, dunque, come attribuire responsabilità giuridica a un danno generato da un contenuto falso creato da un algoritmo: ne risponde chi lo ha diffuso? Chi ha progettato la tecnologia? O, come avviene in ambito sanitario, servirà un approccio integrato, basato su criteri di colpa, prevedibilità e conformità agli standard tecnici?

Nel frattempo, la maggior parte delle imprese italiane – specie nei settori manifatturiero, artigianale e commerciale – non dispone di strumenti adeguati per individuare questi attacchi. Le difese legali si attivano solo dopo, quando il danno è già in atto. E spesso, è troppo tardi.

Per questo il diritto non può limitarsi a intervenire ex post. Serve un approccio che integri prevenzione, consapevolezza e una vera cultura del rischio digitale. Non è solo una questione tecnica o giuridica: è un tema che investe la sicurezza economica, la responsabilità sociale e la coesione del tessuto produttivo.

Se fino a ieri difendersi significava aggiornare un antivirus, oggi serve molto di più: educazione, consapevolezza, e soprattutto regole chiare. Perché in un mondo dove tutto può sembrare vero, la fiducia è la prima cosa a essere truffata.