Tari, comunicazione metri quadri per il calcolo

Nadia Pascale

11/10/2023

11/10/2023 - 14:35

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I metri quadri indicati sull’avviso di pagamento Tari non sono esatti, come posso comunicare quelli effettivi? Ecco cosa fare per non pagare di più.

Tari, comunicazione metri quadri per il calcolo

Lo smaltimento dei rifiuti è una delle spese sostenute dagli enti locali che viene però ripartita tra i cittadini, la tassa relativa a questo servizio viene denominata Tari e deve essere versata annualmente.

La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (articolo 1, comma 642, legge 1477/2013).

Naturalmente è impossibile determinare per ogni soggetto quanto si spende per lo smaltimento dei rifiuti prodotti, viene quindi individuato un criterio univoco per determinare l’importo da versare.

Deve essere sottolineato che in alcuni comuni è in vigore un sistema che consente di pesare i rifiuti prodotti da ogni nucleo familiare e che permette di pagare in base a quanto effettivamente prodotto. In questo modo sono premiati i soggetti che riciclano la plastica, riducono l’uso della stessa, usano compostiere.

Ritornando, invece, al metodo classico, il criterio univoco è individuato nei metri quadri dell’abitazione/stabile, ma come devono essere comunicati i metri quadri?

Come si calcola la Tari dal versare?

L’articolo 1, comma 645, della Legge 1477/13 stabilisce che ai fini del calcolo della Tari si deve avere in considerazione la superficie calpestabile dello stabile e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Devono essere tenute in considerazione anche le aree non coperte e aree esterne, come balconi.

Le aree scoperte sono conteggiate in percentuale a secondo del tipo di destinazione. Inoltre la superficie dei vani accessori a servizio indiretto, dei balconi, della terrazze e aree scoperte non può essere superiore al 50% della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali.

Il comma 646 della legge 1477 del 2013 prevede che il Comune per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale.

Si tratta di un parametro automatico e residuale che evita le varie misurazioni. Il contribuente potrebbe però accorgersi che utilizzando tale criterio il costo sostenuto è maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto.

Naturalmente il contribuente può comunicare dati diversi, veritieri, basati sui criteri di determinazione della superficie calpestabile indicati nelle varie norme. A questo proposito assume rilevanza anche la risposta a interpello 306 del 2019.

La dichiarazione Tari per variazioni dei metri quadri

Il contribuente quando cambia residenza è tenuto ad effettuare alcuni adempimenti, tra questi vi è anche la presentazione della dichiarazione Tari di cessazione sulla vecchia abitazione e di apertura sulla nuova. In questa occasione è possibile comunicare anche i metri quadri dello stabile occupato, evitando così l’applicazione del criterio indicato nel comma 647 dell’articolo 1 della legge 1477 del 2013.

La dichiarazione deve essere redatta su modello conforme, messo a disposizione dal Comune, lo stesso nella maggior parte dei casi può essere scaricato anche dal sito internet del proprio Comune, oppure recandosi presso gli uffici preposti.

La dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando non subentrano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per avere informazioni dettagliate sulla comunicazione dei metri quadri dello stabile al proprio Comune è bene consultare il regolamento comunale.

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