Stipendio pagato su conto corrente non intestato al dipendente, è possibile?

Claudio Garau

28/03/2023

Il datore di lavoro deve rispettare l’obbligo di pagamento stipendio per la prestazione del lavoratore, ma può adempierlo versando il dovuto in un conto corrente non riconducibile al dipendente?

Stipendio pagato su conto corrente non intestato al dipendente, è possibile?

I rapporti di lavoro presentano una varietà di questioni pratiche che meritano di essere chiarite e una in particolare attiene alle modalità di pagamento della retribuzione. La domanda che ci porremo di seguito e a cui daremo risposta è la seguente: il lavoratore subordinato può chiedere al datore di lavoro di conseguire la retribuzione su un conto corrente non suo, ovvero non intestato a lui?

Potrebbe apparire anomala una richiesta del genere, da parte del dipendente all’azienda, ma così non è. Oggigiorno infatti, a causa dell’aumento dell’inflazione e del carovita, sono sempre di più coloro che, pur avendo un lavoro, si trovano con una insostenibile mole di debiti, tanto da rischiare concretamente il pignoramento dello stipendio o del conto corrente, da parte dei creditori e della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ecco perché vedremo insieme, nel corso di questo articolo, se il lavoratore-debitore può utilizzare l’’escamotage’ di farsi accreditare lo stipendio in un conto corrente non suo, onde evitare che le relative somme possano essere aggredite dal creditore o dai creditori. I dettagli.

Pagamento dello stipendio e divieto dell’uso dei contanti

Abbiamo appena detto che il quesito riguarda chi è indebitato - perché la legge ammette la possibilità di subire il pignoramento diretto dello stipendio - ma attenzione: in verità l’argomento tocca anche i lavoratori che non hanno problemi di debiti, vale a dire chi semplicemente al momento - per le ragioni più svariate - non ha un conto corrente o una carta prepagata con Iban. E ricordiamo anche che proprio il codice Iban è fondamentale per l’accredito dello stipendio con bonifico.

Si potrebbe pensare ad aggirare il problema facendosi pagare lo stipendio in contanti, ma la risposta che diamo in proposito è negativa. Infatti dal primo luglio 2018 questa possibilità non è consentita perché le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori possono essere versate soltanto con modalità tracciabili, vale a dire con meccanismi che non nascondano l’operazione agli occhi del Fisco.

Infatti, lo stipendio, a seguito del varo delle regole di cui alla legge di Bilancio 2018 - in particolare l’art.1 comma 911 - non può più essere pagato in banconote, ma esclusivamente con strumenti tracciabili (salvo alcuni rapporti di lavoro specifici, come quelli di lavoro domestico).

Interessante anche accennare al fatto che, se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare il versamento della retribuzione con mezzi tracciabili, incapperà in una sanzione amministrativa pecuniaria da quantificarsi in base alle mensilità in cui l’illecito ha avuto luogo. Detta sanzione, peraltro, si può sommare con quelle per l’eventuale lavoro nero.

Modalità odierne di accredito dello stipendio: alcuni chiarimenti

Ecco perché diviene essenziale capire a quali condizioni l’azienda può oggi accreditare lo stipendio. Ebbene, la retribuzione può essere erogata con modalità quali ad esempio: l’invio di un bonifico su un conto corrente con Iban indicato dal dipendente; l’uso di strumenti di pagamento elettronico, quali l’accredito su carta prepagata con Iban o priva di Iban (ma attenzione perché in detto caso, come rimarcato dall’Ispettorato del Lavoro, è obbligatorio che il datore conservi la ricevuta con data e importo della ricarica) o l’emissione di un assegno (bancario o circolare) consegnandolo direttamente al dipendente o, in ipotesi di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In particolare, è una nota dell’Ispettorato del Lavoro - la n. 7369 del 2018 - a sgomberare il campo da possibili dubbi e a chiarire che è ammesso l’invio di un bonifico su un conto corrente con Iban indicato dal lavoratore - anche intestato ad un soggetto differente.

Insomma, sulla scorta delle precisazioni dell’Ispettorato è vero che le norme vigenti in tema di modalità di versamento della retribuzione non pongono limiti o preclusioni generali a riguardo, ma se è vero che non sussiste alcun divieto di versare lo stipendio al lavoratore con bonifico su conto corrente non intestato a quest’ultimo, tuttavia è altrettanto vero che - al fine di effettuare il pagamento - occorrerà rispettare alcuni accorgimenti, per non subire contestazioni da parte dell’Ispettorato del lavoro. Le vedremo tra poco.

Il requisito del consenso scritto

Come appena accennato, il bonifico su conto corrente di uno soggetto terzo rispetto a quelli coinvolti nel rapporto di lavoro (datore e dipendente) è ammesso, ma per aversi il pagamento dello stipendio su un conto corrente non intestato al lavoratore, sarà sempre necessario il suo consenso scritto - ovvero una richiesta esplicita di accredito in tal modo.

Lo spiega la citata nota n. 7369 del 2018, con la quale l’Ispettorato peraltro sottolinea che il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione scritta, contenente la formale richiesta del lavoratore di accredito dello stipendio su un conto corrente intestato a un’altra persona. Si tratta di operazioni fondamentali affinché la non emergano contestazioni da parte dell’Ispettorato, in caso di verifiche.

Le verifiche dell’Ispettorato

In particolare se l’Ispettorato del lavoro si rende conto che un bonifico del datore di lavoro è stato compiuto su un conto non intestato al lavoratore beneficiario dello stipendio, dovrà infatti controllare l’effettiva esistenza di un’indicazione scritta collegata all’operazione.

Da notare che l’Ispettorato del Lavoro è autorizzato a compiere verifiche presso la banca nella quale è stato attivato il conto corrente del datore di lavoro da cui è partito il bonifico. Gli ispettori controlleranno così se il conto corrente destinatario del bonifico:

  • è intestato al dipendente creditore dello stipendio;
  • e se non lo è, verificheranno l’esistenza di un’indicazione scritta, da parte del lavoratore, di richiesta di versamento della retribuzione presso un conto intestato a un soggetto diverso.

Gli ispettori controlleranno di seguito l’effettuazione del pagamenti dello stipendio ed attenzione perché, per il datore, non rispettare la procedura prevista significherebbe esporsi direttamente alle conseguenze dei rilievi e delle contestazioni dell’Ispettorato.

Conclusioni

Nel corso di questo articolo abbiamo visto che accreditare lo stipendio su un conto corrente non intestato al lavoratore è operazione possibile, ma entro alcune condizioni. In ogni caso, è preferibile che il dipendente controlli regolarmente il saldo del conto corrente su cui è accreditato lo stipendio, al di là dal fatto che il conto sia intestato a lui o meno. Anzi a maggior ragione sarà incentivato a verificare la correttezza dell’operazione in caso di conto corrente a lui non intestato, dato che si tratta di somma di denaro comunque a lui riconducibile per il lavoro svolto.

La legge è chiara a riguardo: il pagamento, nella modalità prescelta, dovrà essere comunque effettuato senza danno per il dipendente ed essere tale da assicurare la certezza e la stabilità dei rapporti di lavoro.

Inoltre il versamento della retribuzione dovrà avvenire sempre tempestivamente e senza ritardo, sia che il pagamento si compia direttamente sul conto corrente del lavoratore, sia che avvenga su quello di una persona da lui designata. Altrimenti il lavoratore potrà decidere di inviare al datore di lavoro, con raccomandata A/R o PEC, un sollecito di pagamento bonario oppure una lettera di diffida a firma del proprio legale di fiducia, con preavviso di possibili azioni in tribunale per recuperare il dovuto.

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