Software: come funziona il diritto d’autore per i programmi?

Caterina Gastaldi

5 Ottobre 2022 - 19:00

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Dal punto di vista giuridico il software è considerato una creazione intellettuale, ed è protetto dal diritto d’autore come le altre opere d’ingegno.

Software: come funziona il diritto d’autore per i programmi?

Giuridicamente parlando i software, i programmi per i computer e similari, vengono considerati opere creative d’ingegno e, come tali, vengono protette dal diritto d’autore, esattamente come può accadere per un romanzo, una canzone, o un film.

Essendo creazioni relativamente nuove, in passato si è discusso spesso riguardo al tipo di protezione da utilizzare. Inizialmente, infatti, i software non vennero presi molto in considerazione, e fu solo intorno agli anni ’70 che il mondo si trovò di fronte a questa situazione, inserendo poi i programmi tra le creazioni protette dal diritto d’autore. Ecco come funziona e perché questa scelta.

Perché il diritto d’autore

Le due opzioni prese in considerazione furono il diritto d’autore e il brevetto. Se è chiaro che il software rientri nel campo della proprietà intellettuale, in quanto bene immateriale, da un lato essendo in possesso di una natura tecnica poteva essere protetto come un’invenzione, dall’altro poteva anche venire considerato una particolare forma di scrittura, finendo quindi nella giurisdizione del diritto d’autore, in cui ora rientra.

In particolare sia in Italia, sia internazionalmente, i programmi, nonché i loro codici sorgente e codici oggetto, vengono equiparati alle opere letterarie. È necessario, comunque, che per godere di questi vantaggi un software risulti essere originale rispetto a quelli preesistenti.

Tuttavia, c’è da notare che come disposto dagli articoli n°2 e n°8 del diritto d’autore, «restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce». Non sono quindi incluse nella protezione le idee e i principi alla base del codice oppure oggetto di un programma.

Cosa prevede il diritto d’autore per i software

Come per ogni altra opera, anche i programmi godono della protezione del diritto d’autore nel momento in cui nascono. Non va richiesto e non è necessario procedere con alcun tipo di registrazione, affinché siano protetti sebbene in Italia, sia possibile registrare i software alla Siae, per poter usufruire dei loro servizi, nel pubblico registro dei software.

Nel momento in cui si registra il programma, questo non potrà essere consultato da nessuno, e la sua presenza nel registro ha il solo valore di prova della sua esistenza e di chi ne sia il suo ideatore.

Il diritto d’autore si suddivide in diritti morali, legati alla paternità dell’opera e incedibili, e patrimoniali, relativi all’opportunità di sfruttamento economico. Quest’ultimi sono cedibili, dietro contratto, per un certo periodo di tempo, e riguardano la possibilità di diffondere e commercializzare il software in questione.

I diritti patrimoniali, inoltre, scadono alla fine del 70esimo anno dalla morte dell’autore del software, rendendo così il prodotto di pubblico dominio. Data la nascita recente dei programmi per hardware, è praticamente impossibile trovare software di pubblico dominio per scadenza del diritto d’autore, mentre possono esistere per altre ragioni, come nel caso dell’utilizzo della licenza open source.

Diritto d’autore e brevetto

Non tutti i software possono essere brevettati, poiché non è detto che un programma, anche se rispetta le regole per essere protetto dal diritto d’autore, possieda i requisiti necessari per essere brevettato come invenzione. Questa è una delle ragioni principali per cui si è scelto di utilizzare il diritto d’autore e non le regole previste per le invenzioni per i software.

In generale, un’invenzione per poter venire brevettata deve rispettare i requisiti di novità e attività inventiva, deve quindi sussistere un effetto tecnico aggiuntivo alla semplice nascita e creazione del software in questione.

La differenza fondamentale tra le due situazioni prevede:

  • diritto d’autore: il software è protetto, come le opere letterarie, così com’è scritto. Quindi se viene creato un programma che fa le stesse cose, ma scritto in un altro modo, il diritto d’autore non viene violato. Esattamente come quando vengono scritti due romanzi su argomenti simili o sullo stesso evento, ma non sono l’uno la copia dell’altro;
  • brevetto: è una tutela del metodo, e quindi delle fasi che vengono eseguite, sia della loro espressione logica, sia in forma di algoritmo.

La protezione attraverso brevetto quindi è più ampia e stringente nel caso in cui qualcuno andasse a infrangerla. Questa è una delle motivazioni per cui si è scelto di utilizzare, in generale, il diritto d’autore per i software, evitando che si andasse a ostacolare la concorrenza.

Durata del diritto d’autore

Come accennato, la protezione del diritto d’autore relativa ai diritti patrimoniali per lo sfruttamento economico dura 70 anni dalla morte del creatore del software. Questi diritti possono essere ceduti tramite contratto, in cui vengono specificati per iscritto tutti i diritti di cui si passa la proprietà, oltre a ogni altro dettaglio relativo a pagamenti e durata del documento stesso.

Possono esistere altre modalità per condividere gratuitamente i propri software, se è ciò che desidera l’autore o chi ne possiede i diritti, tuttavia non si può essere costretti a farlo. I programmi non possono essere sottoposti a pegno, sequestro, e a esecuzione forzata. Tuttavia, per ragioni di pubblica utilità, possono venire espropriati dallo Stato.

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