Stendere panni al balcone in un condominio, è legale?

Redazione Legal

26/08/2023

26/08/2023 - 19:57

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Stendere i panni sul proprio balcone è legale? Attenzione se si tratta di un condominio. Ecco cosa dicono leggi e regolamenti condominiali.

Stendere panni al balcone in un condominio, è legale?

Stendere i panni al balcone è legale? La soluzione si trova all’interno delle regole condominiali. Sono in molti a chiedersi se stendere il bucato sul proprio balcone o nel terrazzo condominiale sia possibile e se esistano dei limiti imposti dalla legge e dalle ordinanze locali per preservare il decoro architettonico degli edifici.

Stendere i panni in balcone può sembrare un’azione innocente, ma è spesso causa di liti giudiziarie che sono arrivate anche fino alla Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che - in assenza di un espresso divieto - si possono stendere i panni in balcone a patto che siano ben strizzati.

Di seguito spieghiamo regole e limiti di stendere i panni in balcone, gli accorgimenti da seguire e le indicazioni del regolamento condominiale. Attenzione però alle ordinanze locali ad hoc che vietano la pratica di stendere i panni all’aperto. Secondo queste infatti i panni stesi possono offendere il decoro architettonico dell’edificio, soprattutto se nei centri storici, nei piccoli borghi e nelle città con particolare vocazione turistica.

Stendere i panni in balcone in condominio: è vietato o no?

In condominio esistono alcune regole per evitare litigi e sanzioni. Tra queste possono rientrare anche le disposizioni sul bucato. In alcuni casi stendere la biancheria sul proprio balcone o sul terrazzo condominiale non è possibile. Il regolamento condominiale potrebbe infatti vietare espressamente questa pratica o limitarla a precisi orari o giorni della settimana.

Il principale motivo per il quale questa pratica è vietata o limitata è lo sgocciolio dell’acqua al piano inferiore.

In più occasioni la Corte di cassazione ha stabilito che i regolamenti di condominio possono limitare la libertà di stendere i panni all’esterno (su balconi, terrazzi o dalla finestra) purché il divieto sia imposto nell’interesse comune di tutti i condomini (sentenze 1/10/1997 n. 9564; 21/5/1997 n. 4509; 23/12/1994 n. 11126; 7/1/1992 n. 49). Quindi, in presenza del divieto espresso, chi stende ugualmente lenzuola, vestiti e altri in balcone può essere ammonito dall’amministratore di condominio.

Si possono stendere i panni sul terrazzo condominiale?

Sul terrazzo a uso comune è invece quasi sempre possibile stendere i panni. Il regolamento condominiale permette infatti di stendere i panni al sole a coloro che non possiedono un balcone o non voglio alterare il decoro dell’edificio.

Prima di stendere i panni sul terrazzo condominiale è bene però verificare la presenza di un divieto espresso all’interno del regolamento, oppure chiedere il permesso all’amministratore di condominio. Qualora non fosse possibile, si può chiedere di inserire la questione all’ordine del giorno della prossima riunione di condominio e chiedere agli altri condomini se sono d’accordo ad eliminare il divieto.

Quando stendere i panni sul balcone non è legale?

In assenza di precise indicazioni nel regolamento di condominio o ordinanze locali, bisogna rispettare il buonsenso e le norme per il quieto vivere: stendere i panni in balcone è possibile senza arrecare disturbo ai vicini, soprattutto a chi abita al piano di sotto.

La Corte di Cassazione si è espressa sull’argomento nell sentenza n. 14547 del 2014 stabilendo che, ove manchi il divieto espresso, si possono stendere i panni in balcone purché siano ben strizzati e quindi non gocciolino.

Affinché la condotta possa essere penalmente rilevante, tuttavia, occorre che il comportamento del condomino sia reiterato nel tempo e palesemente fastidioso: in altre parole, il gocciolamento deve essere frequente e di non lieve entità.

La Corte di cassazione ha escluso che nel caso di stillicidio di acqua proveniente dai panni stesi si possa configurare una servitù di stillicidio in favore dell’appartamento del piano superiore:

“lo stillicidio, sia delle acque piovane, sia, ed a maggior ragione, di quelle provenienti (peraltro con maggiore frequenza) dall’esercizio di attività umana, quali quelle derivanti dallo sciorinare di panni mediante sporti protesi sul fondo alieno (pratiche comportanti anche limitazioni di aria e luce a carico dell’immobile sottostante), per essere legittimamente esercitato, debba necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc” (sentenza n. 7576 del 28 maggio 2007).

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