Si possono stendere i panni in balcone in condominio?

Isabella Policarpio

1 Giugno 2021 - 12:55

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I panni stesi sul balcone in condominio possono essere fonte di liti, controversie e multe. Quando si può e come? Ecco cosa dicono leggi e regolamenti condominiali sullo stillicidio di acqua.

Si possono stendere i panni in balcone in condominio?

Si possono stendere i panni in balcone? Cosa dicono le regole condominiali? Molti si chiedono se stendere il bucato sul proprio balcone o nel terrazzo condominiale sia possibile e se esistano dei limiti imposti dalla legge e dalle ordinanze locali per preservare il decoro architettonico degli edifici ed evitare il “gocciolamento” in strada o al piano sottostante.

Stendere i panni in balcone è spesso causa di liti giudiziarie che sono arrivate fino alla Corte di cassazione, la quale ha stabilito che - in assenza di un espresso divieto - si possono stendere i panni in balcone a patto che siano ben “strizzati”, ciò per evitare il fastidioso “stillicidio” di acqua sul balcone dell’inquilino al piano di sotto.

Spieghiamo regole e limiti di stendere i panni in balcone, gli accorgimenti da seguire e le indicazioni del regolamento condominiale. Ricordiamo, inoltre, che talvolta possono esistere delle ordinanze locali ad hoc che vietano la pratica di stendere i panni all’aperto laddove possa “offendere” il decoro architettonico dell’edificio, ad esempio nei centri storici dei piccoli borghi e nelle città con particolare vocazione turistica.

Ecco cosa sapere per evitare litigi in condominio riguardo ai panni stesi.

Stendere i panni in balcone in condominio è vietato?

Chi abita in condominio deve rispettare alcune regole per evitare litigi e sanzioni: tra queste possono rientrare anche le disposizioni sul bucato. Non sempre, infatti, si può stendere la biancheria sul proprio balcone o sul terrazzo condominiale: il regolamento condominiale potrebbe vietare espressamente oppure limitare questa pratica a precisi orari o giorni della settimana.

Come mai non si possono stendere i panni in balcone? Ad alcuni potrebbe sembrare strano, dato che il balcone o il terranno fanno parte della propria unità immobiliare, tuttavia i panni al sole possono alterare il decoro dell’edificio e causare fastidiosi gocciolamenti al piano di sotto. L’acqua potrebbe finire in strada sui passanti o nei balconi di altri inquilini.

In più occasioni la Corte di cassazione ha stabilito che i regolamenti di condominio possono limitare la libertà di stendere i panni all’esterno (su balconi, terrazzi o dalla finestra) purché il divieto sia imposto nell’interesse comune di tutti i condomini (sentenze 1/10/1997 n. 9564; 21/5/1997 n. 4509; 23/12/1994 n. 11126; 7/1/1992 n. 49). Quindi, in presenza del divieto espresso, chi stende ugualmente lenzuola, vestiti e altri in balcone può essere ammonito dall’amministratore di condominio.

Laddove manchi il divieto, però, nessuna legge italiana vieta di stendere i panni in condominio e chi lo fa non può essere multato o subire altre conseguenze sanzionatorie.

Stendere i panni in balcone, quando è reato?

In assenza di precise indicazioni nel regolamento di condominio o ordinanze locali, bisogna comunque rispettare il buonsenso e le norme per il quieto vivere: stendere i panni in balcone è possibile senza arrecare disturbo ai vicini, nella fattispecie a chi abita al piano di sotto.

La Corte di Cassazione si è espressa sull’argomento nell sentenza n. 14547 del 2014 stabilendo che, ove manchi il divieto espresso, si possono stendere i panni in balcone purché siano ben strizzati e quindi non gocciolino.

Affinché la condotta possa essere penalmente rilevante, tuttavia, occorre che il comportamento del condomino sia reiterato nel tempo e palesemente fastidioso: in altre parole, il gocciolamento deve essere frequente e di non lieve entità.

La Corte di cassazione ha escluso che nel caso di stillicidio di acqua proveniente dai panni si stesi si possa configurare una servitù di stillicidio in favore dell’appartamento del piano superiore:

“lo stillicidio, sia delle acque piovane, sia, ed a maggior ragione, di quelle provenienti (peraltro con maggiore frequenza) dall’esercizio di attività umana, quali quelle derivanti dallo sciorinare di panni mediante sporti protesi sul fondo alieno (pratiche comportanti anche limitazioni di aria e luce a carico dell’immobile sottostante), per essere legittimamente esercitato, debba necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc”.

Così la sentenza n. 7576 del 28 maggio 2007.

Si possono stendere i panni sul terrazzo condominiale?

Nei condomini dove è presente un terrazzo ad uso comune si può, di norma, stendere il bucato a meno che non sia espressamente vietato dal regolamento condominiale.

Questo permette di stendere i panni al sole a coloro che non possiedono un balcone nella propria unità abitativa o non voglio alterare il decoro dell’edificio mostrando il bucato.

Prima di stendere i panni sul terrazzo condominiale è bene verificare la presenza di un divieto espresso all’interno del regolamento oppure chiedere il permesso all’amministratore di condominio. Qualora non fosse possibile, si può chiedere di inserire la questione all’ordine del giorno della prossima riunione di condominio e chiedere agli altri condomini se sono d’accordo ad eliminare il divieto.

In genere non ci sono grandi ostacoli alla possibilità di stendere (o prendere il sole) sul terrazzo del condominio, a meno che questa pratica non contrasti con il prestigio architettonica dell’edificio, ad esempio nei palazzi di pregio storico-artistico situati nei centri storici.

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