Quanto deve essere pagato il periodo di prova

Claudio Garau

09/06/2022

09/06/2022 - 13:07

condividi

Il periodo di prova rappresenta un utile patto che serve ad azienda e lavoratore per capire se vi sono le condizioni per intraprendere un durevole rapporto di lavoro. Qual è la sua retribuzione?

Quanto deve essere pagato il periodo di prova

Specialmente chi è alle prime armi nel mondo del lavoro e deve ancora maturare la necessaria esperienza sul campo, si potrà domandare che cos’è esattamente il periodo di prova. Magari ne ha già sentito parlare ma ha ancora poca consapevolezza sull’argomento. Se sei tra coloro che hanno finalmente trovato un contratto di lavoro con concrete prospettive per il futuro, oppure una piccola azienda disposta ad assumerti e a farti fare le ossa sul luogo di lavoro, vorrai certamente sapere quali sono i dettagli più importanti del periodo di prova, come funziona e a quali regole o vincoli è sottoposto.

Soprattutto, potresti domandarti se davvero il periodo di prova va retribuito e, se sì, in che modo. Di seguito, nel corso di questo articolo, intendiamo dare tutte le risposte alle principali domande che potresti porti, ma in particolare faremo luce sugli aspetti retributivi del periodo di prova, che pur hanno indubbia rilevanza. I dettagli.

Il periodo di prova: la finalità e i vantaggi

Devi sapere che nella sottoscrizione del contratto di lavoro, datore di lavoro e neo-assunto possono optare, di comune accordo, per l’introduzione di un periodo di prova (cd. patto di prova). Esso consiste in uno specifico lasso di tempo, che serve ad ambo le parti per capire se c’è davvero convenienza reciproca alla continuazione del rapporto di lavoro. Il periodo di prova non è dunque obbligatorio di per sé stesso, ma presenta chiari vantaggi.

In particolare:

  • tu che sei stato assunto potrai verificare sul campo se hai davvero le attitudini adatte alle mansioni che andresti a svolgere in azienda, dopo il periodo di prova. Inoltre potrai verificare se l’ambiente di lavoro è compatibile con la tua persona;
  • il datore di lavoro potrà controllare l’idoneità professionale del lavoratore e rendersi conto se, al di là della previa procedura di selezione, si tratta davvero della risorsa che stava cercando.

Ricorda che le parti hanno libertà in materia di periodo di prova, in quanto questo può essere stabilito nell’ambito di ogni rapporto di lavoro subordinato: pensiamo ad es. al contratto di apprendistato o a quello a tempo determinato. Non solo: l’ipotesi del contratto di lavoro con periodo di prova iniziale può applicarsi altresì a categorie quali i domestici e i lavoratori invalidi assunti con il sistema del collocamento obbligatorio. Comprenderai dunque che sono innumerevoli i possibili esempi pratici del periodo di prova.

La forma scritta del periodo di prova

La legge è molto chiara sulla forma richiesta in caso di periodo di prova. Devi sapere che quest’ultimo deve essere previsto per iscritto nel contratto di lavoro o in un patto ad hoc, così come indicato dall’art. 2096 Codice Civile. Nelle regole scritte che lo compongono, dovranno in particolare emergere quelle che saranno le mansioni attribuite al lavoratore.

Tu e il tuo datore di lavoro dovrete altresì rispettare dei precisi vincoli temporali: infatti la clausola o il patto di prova devono essere sottoscritti prima o al momento dell’assunzione.

Non solo. L’assenza della forma scritta o la sottoscrizione posteriore alla data dell’assunzione implica la nullità della clausola stessa, con la conseguenza che l’assunzione si considererà avvenuta in modo definitivo fin dalla data iniziale del rapporto di lavoro.

Tieni poi presente che se un potenziale datore di lavoro ti propone di fare una prova e poi successivamente ti promette di firmare il contratto, sta prospettando un’ipotesi non ammessa dalla legge vigente. Infatti, non avere un contratto mentre si lavora significa prima di tutto non essere tutelati dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e non poter contare sulle altre tutele alle quali ciascun lavoratore ha diritto.

La durata della prova

Per legge, la durata massima della prova è sei mesi per tutti i lavoratori. Tieni infatti presente che il periodo di prova - essendo mirato a verificare l’effettiva opportunità del rapporto di lavoro -non può durare a lungo, ma piuttosto deve durare il tempo necessario a eseguire la verifica in oggetto.

Nel dettaglio sono i contratti collettivi nazionali di lavoro a determinare - per il proprio settore di riferimento - la durata del periodo di prova, che si distingue in base alla categoria legale del dipendente e del livello di inquadramento. Questi testi indicano la durata del periodo di prova in mesi o giorni.

Ricorda inoltre che la tipologia di mansione compiuta dal lavoratore incide sul tempo che serve a svolgere la prova. Non a caso, la durata massima del periodo di prova è via via più breve al calare dei livelli di inquadramento, che prevedono mansioni di lavoro semplici e meramente esecutive.

La retribuzione del periodo di prova

Spesso ci si chiede se il periodo di prova è retribuito o no. Sembrerebbe una domanda dalla risposta scontata, ma non è esattamente così. Sopra ti abbiamo ricordato che il periodo di prova comincia con l’assunzione stessa: essendo parte del contratto, il lasso di tempo in questione ha inizio dal giorno indicato come giorno di assunzione. Proprio in ragione di ciò, sul piano retributivo se sei un lavoratore in prova o lo sarai a breve, sappi che non vi saranno differenze con gli altri lavoratori presenti in azienda.

In buona sostanza, i lavoratori in prova:

  • avranno diritto alla integrale retribuzione sulla scorta della mansione svolta;
  • potranno maturare le ferie, i permessi la tredicesima e il Tfr – trattamento di fine rapporto.

Nessun dubbio a riguardo: i giorni di lavoro in prova contano proprio come tutti gli altri e ciò per te che sei o sarai lavoratore in prova, è chiaramente una garanzia non indifferente. In altre parole, il periodo di prova consiste in un periodo di lavoro a tutti gli effetti e tu che lavori in prova maturi comunque tutti i diritti spettanti a fronte della prestazione di lavoro svolta.

Sappi che il lavoratore, nell’ambito del periodo di prova, è obbligato a lavorare a pieno regime, rispettando le direttive date dal datore di lavoro e osservando l’orario di lavoro di cui al contratto. Pertanto comprenderai che la sua prestazione di lavoro, pur in prova, è del tutto simile a quella che dovrà svolgere se e quando l’assunzione diverrà definitiva.

Ecco perché, sul fronte del datore di lavoro, l’azienda - anche durante il periodo di prova - sarà sempre tenuta a pagare lo stipendio e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Non solo: il periodo di prova deve essere contato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio del lavoratore.

Piuttosto, la principale differenza tra il periodo di prova e l’assunzione definitiva non sta affatto nella retribuzione, ma nella facoltà di licenziare il lavoratore senza il rispetto di tutti i vincoli normalmente previsti dalla legge in caso di licenziamento.

Recesso durante il periodo di prova e possibili sbocchi al suo termine

Al di là degli aspetti meramente retributivi, ti potresti domandare se tu o il datore di lavoro possiate recedere liberamente durante il periodo di prova, ovvero interrompere in anticipo l’esperienza senza dare un preavviso. Ebbene, la risposta da darsi è positiva, ma attenzione: se è previsto un periodo minimo di prova, le parti non potranno esercitare il recesso fino alla data di scadenza di detto termine - a meno che non vi sia una giusta causa di licenziamento o di dimissioni.

Infine vogliamo chiarirti che cosa può succedere al termine del periodo di prova, ovvero quali sono gli scenari possibili per te e per l’azienda che ti ha messo in prova. La risposta è molto semplice perché le parti potranno recedere in via unilaterale e interrompere il percorso, oppure potranno decidere di comune accordo la continuazione del rapporto di lavoro. In particolare, superato il periodo di prova con soddisfazione di ambo le parti, l’assunzione sarà definitiva e varranno le regole generali previste per le dimissioni del dipendente e per il licenziamento.

Iscriviti a Money.it