Pagamenti elettronici ed e-fattura: sanzioni, esclusioni e regime transitorio

Antonella Ciaccia

08/06/2022

08/06/2022 - 15:00

condividi

Dal prossimo 30 giugno sanzione oltre i 30 euro per chi non accetterà i pagamenti con carta. Estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio. Il punto dei Consulenti del lavoro.

Pagamenti elettronici ed e-fattura: sanzioni, esclusioni e regime transitorio

In arrivo grosse novità per i pagamenti elettronici e la fatturazione elettronica dal prossimo 30 giugno. Come sappiamo manca davvero poco all’entrata in vigore delle nuove regole per i commercianti e gli studi professionali che dovranno dotarsi del Pos e accettare pagamenti con moneta elettronica (carta di credito e di debito).

Le principali novità in materia fiscale, introdotte dal dl n. 36/2022 (all’art. 18, commi 1, 2 e 3) per dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono state riassunte nella circolare n. 8 del 7 giugno 2022 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

In particolare, nel documento si specifica che chi non si adeguerà all’installazione dei Pos sarà soggetto a sanzioni che possono aumentare del 4% del valore della transazione rifiutata, mentre per la fattura in modalità elettronica viene esteso l’obbligo anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita Iva, che finora erano esclusi.

Analizziamo di seguito tutti i dettagli della circolare della Fondazione Studi consulenti del lavoro: le sanzioni previste, il regime transitorio per l’emissione delle fatture e quali sono i soggetti esclusi dall’obbligo.

Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

Come detto dal prossimo 30 giugno saranno in vigore le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici ed è prevista una estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022.

Chi effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dovrà dotarsi già dal 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, del Pos e accettare pagamenti elettronici. In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

Pertanto, in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria suddetta.

L’obbligo, tuttavia, non si estende nel caso di “oggettiva impossibilità tecnica”: in queste eventualità infatti, spiegano i consulenti del lavoro: «varranno le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta».

I casi di oggettiva impossibilità tecnica

Un provvedimento precedente, decreto legge 179/2012 all’articolo 15, ha previsto che l’obbligo di accettare i pagamenti con Pos non vale nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, per esempio l’assenza di connettività.

Qui si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981) con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge 689/81, come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (cosiddetta “oblazione amministrativa”).

Questo istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Obbligo, dal 1° luglio, di trasmettere la fattura in modalità elettronica

Il documento della Fondazione studi consulenti del lavoro si concentra poi sull’altra novità introdotta dal dl n. 36/2022, ai commi 2 e 3 dell’art. 18, cioè l’entrata in vigore dal prossimo 1° luglio dell’obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita Iva, che finora erano esclusi.

Si tratta di soggetti in regime di vantaggio, contribuenti in regime forfettario e associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori ai 65mila euro.

Ricordiamo che l’estensione dell’obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita Iva, finora escluse, dà attuazione a quanto richiesto al punto V) del traguardo M1C1-103 previsto dal Pnrr da realizzarsi entro il secondo trimestre del 2022, che prevedeva l’entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuassero azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l’evasione fiscale dovuta all’omessa fatturazione.

Specifichiamo inoltre che, l’introduzione di tale obbligo, non allarga la platea di coloro i quali devono emettere fattura, ma solo le modalità di emissione del documento.

Nuove categorie di soggetti titolari di partita Iva

Schematicamente possiamo così riassumere i soggetti a cui dal 1° luglio si applica la norma:

- i soggetti in “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011;
- i contribuenti in “regime forfettario”, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Previsto un regime transitorio

Il comma 3 del citato art. 18 del dl n. 36/2022 stabilisce inoltre che:

La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Questo significa che le disposizioni espresse al comma 2 si applicano a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

Conseguentemente, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per questa ragione, c’è un periodo transitorio, da luglio a settembre 2022, durante il quale le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Superato questo periodo il termine sarà quello ordinario di 12 giorni.

Invece, dal 1° gennaio 2024 l’obbligo riguarderà anche coloro che si collocano al di sotto del limite di ricavo o compensi dei 25.000 euro.

I soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica

Oltre quindi a quelli poco fa citati, gli altri soggetti titolari di partita Iva esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica sono al momento:

  • gli operatori del settore sanitario che, per vincoli in materia di privacy imposti dal Garante, non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni professionali i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis, dl n. 119/2018);
  • i piccoli produttori agricoli, nel cui caso l’esclusione riguarda l’obbligo di fatturazione in generale (di cui all’art. 34, comma 6, dpr n. 633/1972).

Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati alla fatturazione elettronica.

Iscriviti a Money.it