Guida al monitoraggio fiscale dei beni all’estero. Chi deve compilare il Quadro RW o W, come funziona la soglia dei 15mila euro e le sanzioni previste.
Chi deve adempiere al monitoraggio fiscale delle attività estere? Detenere capitali e beni oltre i confini nazionali è una pratica abbastanza comune in questa era di mercati globali, di finanza digitale e di lavoro da remoto. Che si tratti di un conto corrente, di un immobile ereditato o acquistato per le vacanze, di investimenti azionari o di cripto-attività, gestire i beni esteri prevede anche degli obblighi di legge.
In Italia il monitoraggio fiscale è al centro della vigilanza delle attività estere. Si tratta di un adempimento che prevede la compilazione del Quadro RW del modello Redditi non per pagare imposte o tasse, ma per un obbligo puramente informativo. Lo scopo del monitoraggio fiscale è quello di garantire la trasparenza sui patrimoni detenuti all’estero dai contribuenti che hanno la residenza fiscale in Italia.
La normativa del monitoraggio fiscale è spesso fonte di dubbi e perplessità: chi è veramente obbligato a dichiarare e quali sono le soglie minime che esonerano dall’adempimento?
Cos’è il monitoraggio fiscale
Il monitoraggio fiscale è l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate gli investimenti e le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti con la residenza fiscale in Italia.
L’adempimento si assolve compilando il Quadro RW del modello Redditi o il Quadro W del modello 730.
La natura dell’obbligo non è quella di far pagare imposte o tasse sulle attività detenute all’estero, ma quello di una comunicazione informativa finalizzata alla trasparenza, anche se nello stesso quadro RW o W vengono calcolate anche le relative tasse patrimoniali connesse: l’IVIE e l’IVAFE.
Il monitoraggio fiscale permette all’Agenzia delle Entrate di tracciare i capitali che lasciano l’Italia o che sono prodotti all’estero per prevenire l’occultamento di redditi imponibili. Sfruttando gli accordi internazionali di scambio automatico di informazioni finanziarie, il Fisco italiano riesce ad allineare i dati bancari esteri con le posizioni dichiarate in Italia.
Quali sono i beni che devono essere monitorati?
I beni che rientrano nel monitoraggio fiscale sono:
- conti correnti bancari esteri;
- libretti di risparmio;
- conti deposito;
- azioni;
- obbligazioni;
- quote di fondi comuni;
- partecipazioni in società estere;
- fabbricati;
- terreni;
- portafogli digitali (wallet);
- exchange;
- valute virtuali detenute su piattaforme estere.
Chi è obbligato al monitoraggio fiscale?
La normativa individua i soggetti tenuti all’adempimento in base al criterio della residenza fiscale: l’obbligo scatta per tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono investimenti e attività estere, a prescindere dalla loro nazionalità.
Devono compilare il Quadro RW o il Quadro W:
- i cittadini privati residenti in Italia, inclusi i lavoratori dipendenti, i pensionati, i minori e i titolari di partita IVA (sia in regime forfettario che ordinario);
- associazioni, fondazioni, comitati e altri enti che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
- società di persone che non svolgono attività commerciale, comprese le associazioni professionali;
- strutture opache o trasparenti residenti in Italia, compresi i loro beneficiari o i soggetti che ne detengono il controllo (trust e fondazioni estere).
Erroneamente si potrebbe pensare che l’obbligo riguardi solo l’intestatario formale del bene, ma la legge estende l’adempimento anche ai soggetti che hanno facoltà di movimentazione delle attività o la loro disponibilità. Di fatto sono tenuti all’adempimento anche i contestatari dei conti correnti, i soggetti che possiedono una procura speciale o una delega di firma sui conti, i titolari effettivi di conti o società estere.
Soglie ed esoneri per il monitoraggio fiscale
Anche se la regola generale prevede l’obbligo di dichiarare qualsiasi attività finanziaria e di investimento detenuta all’estero, ci sono importanti eccezioni per non gravare sui piccoli risparmiatori. La distinzione riguarda la tipologia di bene che si detiene all’estero.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio vale una doppia regola:
- sotto i 15.000 euro non si è obbligati a compilare il quadro RW o il quadro W , ma basta aver superato la soglia anche per un solo giorno dell’anno per far scattare l’obbligo di monitoraggio fiscale;
- sotto la soglia dei 5.000 euro l’anno non si è tenuti a pagare l’IVAFE. Per chi è sotto la soglia dei 15.000 euro, se supera la soglia dei 5.000 di giacenza media è obbligatorio versare l’IVAFE (l’imposta patrimoniale sui conti esteri, pari a 34,20 euro). Se la giacenza media annua è sotto la soglia dei 5.000 euro l’imposta non è dovuta.
La doppia soglia prevede due parametri che sono riferiti a due obblighi differenti: le due cose non vanno, quindi, confuse.
Facciamo un esempio per capire il meccanismo: un conto corrente che ha toccato un picco massimo di 12.000 euro, ma ha mantenuto una giacenza media di 6.000 euro, è esonerato dal monitoraggio fiscale ma deve essere comunque dichiarato per liquidare l’IVAFE.
È opportuno chiarire che la soglia dei 15.000 euro si applica solo e soltanto ai conti correnti e ai depositi bancari. Non esiste, invece, nessuna soglia per gli immobili, le attività finanziarie e le cripto-attività. Questi patrimoni vanno sempre dichiarati, indipendentemente dal valore.
Scadenze e sanzioni per il monitoraggio fiscale
Il monitoraggio fiscale è un adempimento molto rigido: l’omissione o la compilazione con errori comporta sanzioni che non si calcolano sulle imposte evase, ma sul patrimonio non dichiarato.
Le scadenze per il monitoraggio fiscale seguono quelle della dichiarazione dei redditi:
- se si presenta il Quadro W integrato nel 730, la scadenza ordinaria è il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
- l’invio telematico scade il 31 ottobre dell’anno successivo (se cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo utile, come il 2 novembre) se si utilizza il Quadro RW del modello Redditi PF.
Se si salta la scadenza ordinaria, c’è tempo ancora 90 giorni (fino al 31 gennaio 2027 per le dichiarazioni 2026) per trasmettere la dichiarazione. In questo caso la dichiarazione resta valida, ma viene applicata una piccola sanzione fissa.
Se si superano i 90 giorni di ritardo la dichiarazione si considera omessa e per il mancato monitoraggio fiscale scattano le seguenti sanzioni:
- per i beni detenuti in Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, la sanzione varia dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate;
- per gli asset che si trovano in Stati a regime fiscale privilegiato, le sanzioni raddoppiano e vanno dal 6% al 30% del valore non dichiarato. Inoltre, in questi casi i termini di prescrizione per i controlli del fisco raddoppiano.