IVIE, cos’è, chi deve pagarla, calcolo e scadenze

Patrizia Del Pidio

28 Settembre 2026 - 08:37

Guida completa all’IVIE per chi possiede immobili all’estero. Soggetti tenuti al versamento, determinazione della base imponibile e aliquota applicabile.

IVIE, cos’è, chi deve pagarla, calcolo e scadenze

Se chi risiede fiscalmente in Italia possiede una casa all’estero deve pagare l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero). Si tratta di una tassa patrimoniale che si paga in Italia per garantire equità fiscale tra chi possiede un immobile sul territorio nazionale e chi lo possiede all’estero.

Difficilmente il patrimonio di un soggetto sfugge a tassazione e tra le imposte meno conosciute, ma dovute, c’è l’IVIE che rappresenta, di fatto, il corrispondente dell’Imu italiana per i beni che si trovano fuori dai confini nazionali e appartengono a residenti in Italia.

Ma cos’è, qual è la base imponibile, le scadenze e come si paga? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’IVIE.

Cos’è l’IVIE e chi deve pagarla

L’IVIE è l’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e deve essere versata dai soggetti residenti in Italia. Nel dettaglio, sono soggetti passivi IVIE:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

A partire dal 2020 devono versare l’imposta non solo le persone fisiche, ma anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia.

Qual è la base imponibile dell’IVIE?

Il calcolo della base imponibile dipende dal Paese in cui l’immobile è situato. Nel caso in cui si trovi in un Paese non appartenente all’UE si usa come base imponibile il valore di vendita dell’immobile o costo di acquisto.

Nel caso in cui l’immobile sia situato in un Paese appartenente alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, la base imponibile è determinata dal valore catastale.

Nel caso in cui questo non possa essere conosciuto, si assume come base imponibile il costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

A tale base imponibile, a partire dal 2024, si applica l’aliquota dell’1,06%, l’imposta è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato. Se l’importo complessivo non supera i 200 euro, l’imposta non è dovuta. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del quadro RW che serve a indicare, nel modello Redditi, i dati descrittivi e di valore di una specifica attività finanziaria o patrimoniale detenuta all’estero.

L’imposta principale non si applica nel caso in cui l’immobile sia utilizzato come abitazione principale o casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio. Per ottenere l’esenzione su tali immobili, gli stessi non devono essere classificati come immobili di lusso.

Al fine di evitare la doppia imposizione, dall’IVIE è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.

Per comprendere come si applica l’IVIE facciamo un esempio pratico.

Marco, che vive e lavora in Italia, ha acquistato una seconda casa nel Regno Unito a 150.000 euro. La casa è cointestata con la sua compagna e la quota di possesso è al 50%. I mesi di possesso dell’immobile sono 12. Ha già versato nel Paese in cui si trova la casa la tassa di possesso che ammonta a 400 euro totali, di cui 200 euro sono la sua quota del 50%.

Quanta IVIE deve pagare Marco in Italia?
Per determinare la base imponibile si prende il valore di acquisto e si divide per due per determinare la quota di possesso: 75.000 euro.
Alla base imponibile si applica l’aliquota ordinaria dell’1,06% per ottenere l’IVIE lorda:
75.000 x 1,06 = 795 euro.

Per evitare la doppia tassazione lo Stato italiano permette di sottrarre quanto già pagato a titolo di tassa patrimoniale all’estero. La tassa versata da Marco per la sua quota è di 200 euro. Sottraendo questo importo dall’IVIE lorda si ottiene l’IVIE netta:
795 – 200 = 595 euro.

Scadenze e codici tributo

Per il versamento dell’IVIE si applicano le stesse regole previste per l’Irpef e le stesse scadenze:

  • acconto per l’anno in corso e saldo dell’anno precedente entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%);
  • secondo acconto per l’anno in corso entro il 30 novembre.

Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW.

Il versamento si effettua tramite Modello F24 mediante i seguenti codici tributo:

  • “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO” (30 giugno anno successivo all’anno di imposta);
  • “4042” specifico per il saldo per società fiduciarie;
  • “4044” acconto prima rata (30 giugno);
  • “4045” acconto seconda rata o acconto in unica soluzione (30 novembre);
  • “4046” Società fiduciarie – ACCONTO.

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