Lavoro, nuove regole per il periodo di prova: ecco cosa cambia

Teresa Maddonni

23 Agosto 2022 - 18:32

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Per il periodo di prova nei contratti di lavoro sono state introdotte nuove regole dal 13 agosto 2022 grazie all’entrata in vigore del decreto Trasparenza. Ecco cosa cambia e come.

Lavoro, nuove regole per il periodo di prova: ecco cosa cambia

Per i contratti di lavoro arrivano nuove regole che riguardano il periodo di prova. Ma cosa cambia nel dettaglio e come per il periodo di prova?

Le nuove regole per il periodo di prova che precede l’assunzione vera e propria del lavoratore sono entrate ufficialmente in vigore lo scorso 13 agosto 2022 con il decreto Trasparenza, il numero 104 del 27 giugno 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Con il decreto Trasparenza, che non tocca solo il periodo di prova e la sua durata per il contratto di lavoro subordinato ma anche altri elementi, si vanno ad ampliare e rendere più stringenti i precetti già previsti dal decreto n. 152/1997.

Le imprese dovranno pertanto essere più trasparenti e informare in modalità cartacea o elettronica dettagliatamente il lavoratore di alcuni elementi essenziali del contratto di lavoro tra cui per l’appunto anche il periodo di prova.

Vediamo allora nel dettaglio cosa cambia per il periodo di prova nel mondo del lavoro dal mese di agosto.

Lavoro, nuove regole periodo di prova: non può superare i 6 mesi

In un contratto di lavoro le nuove regole sul periodo di prova del decreto Trasparenza vanno a consolidare quanto già previsto nell’ambito della contrattazione collettiva. L’articolo 7 del decreto in Gazzetta Ufficiale, e in vigore dallo scorso 13 agosto, stabilisce che il periodo di prova non può superare i 6 mesi “salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi”.

Specifiche indicazioni arrivano anche per il periodo di prova nel contratto di lavoro a tempo determinato. Il comma 2, sempre dell’articolo 7, chiarisce che nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova viene stabilito in misura proporzionale:

  • alla durata del contratto;
  • alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.

E sempre il medesimo comma stabilisce che in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni non può essere previsto un nuovo periodo di prova.

Sempre il medesimo articolo specifica anche quando si può prolungare il periodo di prova e nel dettaglio in caso di eventi quali:

  • malattia;
  • infortunio;
  • congedo di maternità obbligatorio;
  • congedo di paternità obbligatorio.

Il periodo di prova viene prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.

Lavoro, dopo il periodo di prova si può cambiare

L’articolo 10 del decreto Trasparenza stabilisce che dopo il periodo di prova di 6 mesi il lavoratore può chiedere di cambiare le condizioni di lavoro. Nello specifico si legge:

“Il lavoratore che abbia maturato un’anzianità di lavoro di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l’eventuale periodo di prova, può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile.”

In caso di risposta negativa da parte del datore di lavoro, il lavoratore trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente può presentare una nuova richiesta. La richiesta deve sempre essere inoltrata al datore di lavoro o al committente in forma scritta.

La risposta del datore di lavoro o del committente deve arrivare entro un mese dalla richiesta del lavoratore in forma scritta con annessa motivazione del rifiuto. In caso di nuova richiesta da parte del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto a comunicare il rifiuto in forma scritta, qualora le motivazioni siano le stesse, ma può farlo oralmente.

Le regole appena descritte non si applicano:

  • ai lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
  • ai lavoratori marittimi e del settore della pesca;
  • ai lavoratori domestici.

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