ISCRO 2026, come fare richiesta del bonus Partita Iva e guida ai nuovi obblighi

Simone Micocci

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Nuove regole per la formazione per coloro che richiedono il bonus Partite Iva, l’ISCRO. Ecco una guida aggiornata al beneficio rivolto ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.

ISCRO 2026, come fare richiesta del bonus Partita Iva e guida ai nuovi obblighi

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C’è tempo fino al 31 ottobre 2026 per presentare domanda di Iscro, il cosidetto bonus Partita Iva nonché l’ammortizzatore sociale rivolto ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata Inps che hanno subito una significativa riduzione del reddito.

Introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e resa strutturale dal 2024, l’Iscro riconosce un sostegno economico per 6 mensilità, con un importo massimo che nel 2026 raggiunge 817,69 euro al mese. Per accedervi bisogna soddisfare specifici requisiti reddituali e contributivi, oltre a non aver già beneficiato della prestazione nel 2024 o nel 2025: l’indennità, infatti, non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

A queste regole si aggiungono le novità sulla formazione contenute nel nuovo decreto Lavoro-Mef, che disciplina i percorsi di aggiornamento professionale collegati all’indennità e la loro gestione attraverso la piattaforma Siisl.

Il nuovo testo prevede, tra l’altro, la segnalazione ai Centri per l’impiego dei beneficiari che, trascorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, non hanno avviato alcun percorso, per attività di monitoraggio e orientamento. Un passaggio che tuttavia non equivale alla perdita automatica dell’assegno, dal momento che la normativa stabilisce che l’erogazione dell’Iscro è accompagnata dalla formazione, senza prevedere alcuna decadenza allo scadere dei 90 giorni.

Vediamo quindi come funziona l’Iscro nel 2026, quali sono i requisiti da soddisfare, le regole per il calcolo dell’importo e cosa prevedono le nuove disposizioni sull’aggiornamento professionale.

Iscro, cos’è

Iscro è l’acronimo di “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa”, una misura introdotta in via sperimentale dalla legge di Bilancio 2021 e resa strutturale dal 1° gennaio 2024 dalla legge di Bilancio 2024 con l’obiettivo di sostenere il reddito dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps che esercitano abitualmente un’attività di lavoro autonomo e hanno subito una significativa riduzione dei propri redditi.

Una misura che molti hanno descritto come “indennità di disoccupazione per i lavoratori con Partita Iva”, ma in realtà la differenza è notevole: per avere diritto all’Iscro non è infatti richiesta la cessazione della propria attività. Al contrario, l’indennità serve proprio a garantirne la prosecuzione, sostenendo il reddito del lavoratore autonomo nel periodo di difficoltà.

Ed è per questo motivo che, in caso di chiusura della Partita Iva, viene meno anche il diritto alla prestazione.

Il sostegno viene riconosciuto per un semestre e non comporta l’accredito di contribuzione figurativa: il periodo di fruizione, quindi, non attribuisce contributi aggiuntivi utili alla pensione.

L’erogazione dell’Iscro è inoltre accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, finalizzati a rafforzare le competenze del beneficiario e ad adeguarle alle esigenze del mercato. Ed è proprio su questo aspetto che interviene il nuovo decreto Lavoro-Mef, che disciplina il collegamento tra indennità, formazione e piattaforma Siisl, secondo le modalità che approfondiremo nei prossimi paragrafi.

A chi spetta

Come anticipato, l’Iscro è rivolto ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, purché titolari di Partita Iva attiva da almeno 3 anni alla data della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione, e in regola con il versamento dei contributi obbligatori.

Per accedere all’indennità bisogna inoltre soddisfare due condizioni economiche. La prima riguarda la riduzione del reddito: per le domande presentate nel 2026, il reddito da lavoro autonomo prodotto nel 2025 deve essere inferiore al 70% della media dei redditi conseguiti nel 2023 e nel 2024.

Ad esempio, se nel 2023 e nel 2024 il professionista ha percepito rispettivamente 20.000 e 16.000 euro, la media è di 18.000 euro. Per soddisfare questo requisito, il reddito del 2025 deve quindi essere inferiore a 12.600 euro, ossia al 70% della media.

La seconda condizione riguarda il limite massimo di reddito: per l’accesso all’Iscro nel 2026, il reddito dell’anno precedente non deve comunque superare 12.749,18 euro. Questa soglia, rivalutata annualmente in base all’inflazione, deve essere rispettata insieme al requisito del calo reddituale: non basta, quindi, soddisfare soltanto una delle due condizioni.

Non possono farne richiesta i titolari di pensione diretta, gli assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e i beneficiari dell’Assegno di inclusione.

Sono inoltre esclusi coloro che hanno già beneficiato dell’Iscro nel 2024 o nel 2025, anche se decaduti prima di ricevere tutte le sei mensilità previste. Possono invece presentare domanda, purché soddisfino gli altri requisiti, coloro ai quali la precedente richiesta è stata respinta oppure la prestazione è stata revocata dall’origine.

Cosa spetta

Chi accede all’Iscro ha diritto a un’indennità pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti a quello che precede la domanda. Per le richieste presentate nel 2026, quindi, si considerano i redditi del 2023 e del 2024.

Consideriamo, ad esempio, un professionista che abbia dichiarato un reddito di 6.000 euro nel 2023 e di 4.000 euro nel 2024. La media è di 5.000 euro: per riportarla su base semestrale bisogna dividerla per due, ottenendo 2.500 euro. Il 25% di questa cifra equivale a 625 euro, ossia l’importo mensile dell’indennità.

La somma viene erogata per sei mensilità, a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo il verificarsi di una delle condizioni che comportano la decadenza anticipata dell’Iscro, ossia:

  • cessazione della Partita Iva durante l’erogazione dell’indennità;
  • titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità dell’Assegno di inclusione.
  • La prestazione concorre alla formazione del reddito e non comporta l’accredito di contribuzione figurativa.

Sono previsti, però, un importo minimo e uno massimo, aggiornati annualmente in base all’inflazione. Nel 2026, l’indennità non può essere inferiore a 255,53 euro né superiore a 817,69 euro al mese.

Pensiamo a un lavoratore autonomo con una media dei redditi del 2023 e del 2024 pari a 8.000 euro: il 25% su base semestrale equivale a 1.000 euro, ma l’importo mensile spettante si ferma al massimo di 817,69 euro.

Viceversa, con una media di 1.000 euro, il calcolo restituisce un’indennità teorica di 125 euro mensili: in questo caso, la somma viene elevata al minimo di 255,53 euro. In entrambi gli esempi resta necessario soddisfare tutti i requisiti di accesso illustrati nel capitolo precedente.

Come farne domanda

La domanda di Iscro per il 2026 va presentata telematicamente all’Inps entro il 31 ottobre, utilizzando la procedura disponibile dal 15 giugno, come comunicato dall’Istituto con il messaggio n. 1987 del 2026.

È possibile procedere in autonomia attraverso l’apposito servizio sul sito dell’Istituto, accessibile dalla pagina dedicata all’indennità oppure dal “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, selezionando la voce relativa all’Iscro. Per accedere bisogna autenticarsi con le proprie credenziali digitali, come Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Durante la compilazione occorre autocertificare i redditi degli anni di interesse, se non già disponibili all’Istituto. Per la domanda del 2026, i redditi da considerare sono quelli del 2023, 2024 e 2025, necessari per verificare i requisiti e calcolare l’importo spettante. L’Inps verifica successivamente i dati attraverso lo scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, si può usufruire del supporto del numero verde Inps, oppure rivolgersi a un patronato per ricevere assistenza nella presentazione della richiesta.

Iscro e formazione, cosa prevedono le nuove regole

Come anticipato, l’erogazione dell’Iscro è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Su questo aspetto è intervenuto il nuovo decreto Lavoro-Mef, che disciplina la formazione dei beneficiari e il collegamento con la piattaforma Siisl, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

Va però chiarito un punto: parlare di obbligo formativo come condizione per ricevere l’indennità rischia di essere fuorviante visto che il decreto Coesione del 2024 ha modificato la normativa stabilendo che l’erogazione dell’Iscro è “accompagnata”, anziché “condizionata”, dalla partecipazione alla formazione.

A tal proposito, il nuovo testo prevede, per le domande presentate dal 2025, l’iscrizione d’ufficio al Siisl al momento dell’accoglimento. La piattaforma precompila il curriculum e il Patto di attivazione digitale utilizzando i dati pubblici disponibili; il beneficiario può correggerli e integrarli prima della sottoscrizione.

Attraverso il Siisl è possibile individuare percorsi finalizzati ad aggiornare le competenze o acquisirne di nuove, coerenti con l’attività professionale e le esigenze del mercato. I corsi devono essere erogati da enti titolati o accreditati, riferirsi agli standard del Repertorio nazionale e prevedere almeno un documento finale di trasparenza.

Le attestazioni vengono conservate digitalmente sulla piattaforma e se, trascorsi 90 giorni dalla firma del Patto, il professionista riceve ancora l’Iscro e non ha iniziato un percorso, il Siisl lo segnala ai Centri per l’impiego per il monitoraggio e l’orientamento nella scelta della formazione.

Questa segnalazione però non equivale alla sospensione o alla perdita automatica dell’assegno, in quanto il decreto non introduce una simile conseguenza allo scadere dei 90 giorni. Prevede invece un monitoraggio ministeriale, con un bollettino annuale sulla partecipazione ai percorsi. Ma se non c’è sanzione, che senso ha la regola?

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