Contributi oltre il massimale in Gestione separata: l’INPS comunica i rimborsi 2024 e 2025, come chiederli

Da novembre 2026 l'INPS invia a collaboratori e committenti gli importi versati oltre il massimale nel 2024 e 2025 (messaggio 3575). Il rimborso non è automatico: si chiede con la Domanda Rimborso Unico.

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di Redazione Lavoro 0 Commenta

Chi lavora come collaboratore coordinato e continuativo, o come amministratore di società con compensi alti, può avere contributi da farsi restituire dall’INPS e non saperlo. Con il messaggio n. 3575 del 4 novembre 2026 l’Istituto annuncia che da novembre 2026 manderà a lavoratori parasubordinati e committenti le comunicazioni con gli importi versati in eccesso alla Gestione separata nel 2024 e nel 2025, cioè oltre il massimale annuo di reddito su cui i contributi sono dovuti.

La comunicazione, però, non è il rimborso. Per avere indietro i soldi serve una domanda, e va fatta con la nuova procedura online partita a metà ottobre.

Perché si pagano contributi che non andavano pagati

Nella Gestione separata i contributi si calcolano sui compensi solo fino a un tetto, fissato ogni anno dall’INPS in base all’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995. Per il 2024 il massimale era di 119.650 euro, per il 2025 di 120.607 euro (circolari INPS n. 24/2024 e n. 27/2025). Quest’anno è salito a 122.295 euro, come indica la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026. Oltre quella soglia non si versa più nulla.

Il problema nasce soprattutto quando i committenti sono più d’uno. Ognuno trattiene e versa i contributi sui compensi che paga lui, e nessuno di loro, da solo, supera il tetto. Sommati, invece, sì. Il risultato è che una parte dei contributi finisce all’INPS senza che fosse dovuta, e va restituita: un terzo al collaboratore, due terzi ai committenti, la stessa proporzione con cui l’onere viene diviso tra le parti (lo ricorda anche la circolare 8/2026).

Un esempio aiuta a capire l’ordine di grandezza. Prendiamo un collaboratore che nel 2025 ha incassato 80.000 euro da una società e 70.000 da un’altra, 150.000 in tutto. La parte oltre il massimale è di 29.393 euro. Ipotizzando un’aliquota del 33,72%, una di quelle previste per collaboratori e figure assimilate, sono circa 9.911 euro di contributi non dovuti: circa 3.304 euro spettano al collaboratore, il resto alle due società, ciascuna per la propria quota. È un calcolo semplificato, la cifra vera è quella che comunica l’INPS.

Cosa arriva e in che ordine

Il messaggio 3575 riassume la procedura in tre passaggi. Il primo è un avviso su MyINPS al lavoratore, quando l’Istituto si accorge, dai dati dei flussi Uniemens (le denunce mensili che i committenti inviano all’INPS), che nell’anno in corso ha raggiunto il massimale: il controllo è mensile e fatto a livello centrale. Queste comunicazioni, appena riattivate, riguardano quindi il 2026 e non vanno confuse con quelle sugli importi del 2024 e del 2025.

Poi arriva la comunicazione degli importi effettivamente disponibili, a lavoratore e committente, una volta concluse le verifiche di merito sui flussi (compresa quella sull’aliquota applicata). È la fase che parte adesso per il 2024 e il 2025.

Il terzo passaggio tocca all’interessato: presentare l’istanza di rimborso. Il messaggio è chiaro sul punto, l’adempimento è a carico del contribuente. L’INPS non accredita nulla d’ufficio.

Come si chiede il rimborso

Da metà ottobre 2026 c’è un unico canale, la «Domanda Rimborso Unico», descritta nel messaggio n. 3247 del 13 ottobre. Si entra nel Cassetto previdenziale del contribuente con SPID almeno di livello 2, CIE, CNS o eIDAS, e si seleziona «Altri Servizi» e poi «Domanda Rimborso Unico». I vecchi canali separati per committenti, professionisti e parasubordinati non sono più disponibili.

Le causali sono tre. Il collaboratore sceglie «Gestione Separata – Parasubordinati» e chiede in un’unica domanda tutta la sua quota, anche se i versamenti in eccesso vengono da committenti diversi. Il committente usa invece «Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale» e presenta la richiesta per ciascun lavoratore interessato. La terza voce, «Altro», serve per i rimborsi che non c’entrano con il massimale, come un versamento doppio o un’aliquota sbagliata; la usano anche i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata per le eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La procedura fa anche da filtro. Se si entra come parasubordinato senza contributi in Gestione separata, o come committente senza somme disponibili, il sistema segnala l’incongruenza. La domanda si può inviare da soli o tramite un intermediario abilitato ai sensi della legge 12/1979, per esempio il consulente del lavoro che segue l’azienda. Dalla stessa pagina si controlla lo stato della pratica.

Chi ha già fatto domanda e chi resta fuori

Chi ha già presentato un’istanza non deve rifarla. Le comunicazioni appena inviate non tengono conto delle richieste che la sede territoriale non ha ancora istruito e liquidato, quindi l’importo indicato può non rispecchiarle: l’INPS chiede di attendere che la sede competente lavori la pratica. Una seconda domanda non serve e non accelera nulla.

Restano esclusi, per ora, i lavoratori sportivi dilettantistici iscritti alla Gestione separata: in questo primo invio non riceveranno la comunicazione. Il messaggio dice «temporaneamente», senza indicare una data.

Cosa conviene fare adesso

Per chi ha avuto più incarichi nello stesso anno conviene guardare MyINPS nelle prossime settimane e confrontare l’importo indicato con le proprie certificazioni dei compensi. Anche le aziende hanno un interesse diretto, visto che a loro tornano i due terzi: per un amministratore ben pagato o un collaboratore con più incarichi, la quota del committente può valere qualche migliaio di euro. Chi vuole riprendere da capo aliquote e regole del 2026 trova tutto nella nostra guida ai contributi della Gestione separata.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza legale o previdenziale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro, a un patronato o agli uffici INPS/INAIL competenti. Normative, importi e requisiti possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia.
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