Esterovestizione, cos’è e quali reati possono configurarsi?

Nadia Pascale

16 Febbraio 2024 - 09:07

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Cosa si intende per esterovestizione? Trasferire un’azienda all’estero è reato? Quali sanzioni possono essere applicate per l’esterovestizione?

Esterovestizione, cos’è e quali reati possono configurarsi?

Cosa succede quando si fissa la sede di una società/azienda all’estero anche se la stessa opera in Italia? La risposta è molto semplice: si ha "Esterovestizione” cioè l’azienda viene “vestita” o “presentata” come se fosse estera. Si parla anche di delocalizzazione fittizia della residenza fiscale. Perché ha rilevanza questa scelta? La risposta è semplice: generalmente è una scelta di comodo volta a ottenere dei vantaggi e in particolare vantaggi fiscali.

Si ha esterovestizione quando la sede di una società viene fittiziamente collocata in un Paese estero al fine di pagare meno imposte, quindi con l’obiettivo di contravvenire alle norme del Tuir ( Testo Unico Imposte sui Redditi).

Deve essere precisato che spostare la sede di una società all’estero non è vietato, sono molte le società che hanno operato in modo legale in tal modo al fine di avere trattamenti fiscali più bassi. Diventa illegale effettuare questa operazione in modo fittizio, cioè nel caso in cui in realtà la società continua a operare in Italia, ma la sede risulta all’estero.
Si precisa che si ha esterovestizione anche nel caso in cui un’azienda/società figura con sede in Italia solo fittiziamente.

Naturalmente quando una società, o un gruppo di società, si trasferisce all’estero suscita il sospetto da parte dell’Agenzia delle Entrate che può effettuare dei controlli.

Vediamo cos’è la esterovestizione e quali reati commette chi effettua queste operazioni.

Elementi della residenza fiscale

Al fine di determinare i caratteri di esterovestizione è necessario delineare i caratteri della residenza fiscale societaria.

La stessa è definita dall’articolo 73, comma 3, del DPR n. 917/86 che stabilisce: ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno sede nel territorio dello Stato:
Per quanto riguarda la localizzazione può trattarsi di:

  • sede legale;
  • sede amministrativa;
  • oggetto principale dell’attività.

Non è essenziale che questi 3 elementi siano contemporaneamente presenti, ne basta uno solo.
Quando la sede legale è stabilita in Italia non vi sono dubbi sul fatto che le imposte debbano essere qui versate. Il problema può invece sorgere quando la sede legale è fissata all’estero, in questo caso infatti può essere necessario verificare dove si trova la sede amministrativa e dove effettivamente viene svolta l’attività oggetto principale dell’azienda.

Per verificare la sede amministrativa è necessario individuare il luogo in cui effettivamente gli amministratori della società esercitano l’attività amministrativa in modo stabile.

Deve essere tenuto in considerazione il centro effettivo degli interessi della società, luogo in cui vengono organizzati e coordinati diversi fattori dell’impresa, ad esempio il luogo da cui si coordinano le attività operative, la sede degli uffici.

Deve considerarsi oggetto della società l’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente, determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se l’oggetto non è individuato nell’atto costitutivo e nello statuto si intende come oggetto principale l’attività effettivamente svolta.

La prova della esterovestizione

Tutti questi elementi sono importanti per determinare se vi è esterovestizione, cioè se una società appare essere estera, mentre in realtà la sede effettiva è in Italia e di conseguenza è qui che devono essere versate le imposte.

Nel momento in cui l’amministrazione finanziaria, ad esempio la Guardia di Finanza, ipotizza che la sede effettiva non sia quella dichiarata, ma sia un’altra è alla stessa amministrazione che compete l’onere della prova, deve cioè dimostrare in modo inconfutabile che la sede è in Italia.

Vi sono però dei casi in cui l’onere della prova è invertito, cioè il legislatore individua dei casi in cui al verificarsi di determinati presupposti, la società si considera residente in Italia e, di conseguenza, l’onere della prova è invertito, cioè la società deve dimostrare che, nonostante il verificarsi di quel determinato presupposto, la sede non è in Italia, ma nel Paese in cui è fissata la sede legale/amministrativa.

L’articolo 73, c. 5-bis Tuir stabilisce che: si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

In poche parole si considera fiscalmente residente in Italia l’azienda con sede estera nel caso in cui il controllo dell’azienda è riconducibile, anche in via indiretta, a soggetti italiani.

Per capire cosa si intende per controllo indiretto si può fare un esempio, nella sentenza CTR Lombardia n. 7078/16 è stata considerata esterovestita una società con sede in Lussemburgo, la cui compagine societaria è posseduta da due holding con sede in Olanda che, a loro volta, fanno capo a un soggetto fiscalmente residente in Italia. Come si può notare c’è una sorta di triangolazione, ma il controllo può essere considerato tenuto in Italia. Una delle due holding olandesi ha una sede secondaria in Italia e controlla una SRL italiana che, a sua volta, ha una partecipazione da parte della società lussemburghese.

Indagini finanziarie per esterovestizione

Dal punto di vista delle indagini finanziarie deve essere data prevalenza al criterio della sede amministrativa e alla sede in cui viene svolto l’oggetto principale dell’attività, in quanto la sede legale indicata nello statuto non sempre risulta essere un indice affidabile.

Per quanto riguarda la sede amministrativa occorre porre attenzione a:

  • luogo in cui si riuniscono il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci, qui infatti si assumono le decisioni importanti per la vita dell’azienda;
  • luogo di gestione dei conti bancari;
  • residenza degli amministratori;
  • affidamento di poteri decisionali in capo all’assemblea dei soci residenti in Italia in relazione agli aspetti fondamentali e vitali della gestione societaria;
  • struttura organizzativa della società.

Per quanto invece riguarda l’oggetto principale dell’azienda si deve fare riferimento a:

  • luogo di svolgimento delle attività che hanno portato alla conclusione dei contratti;
  • mercato su cui sono negoziati i titoli;
  • autorizzazioni amministrative, ad esempio se per svolgere l’attività è stata richiesta un’autorizzazione ambientale in Italia.

Naturalmente il contribuente “indiziato” di esterovestizione può provare che la residenza fiscale all’estero è reale e non fittizia. Ad esempio, provando che gli insediamenti commerciali e produttivi all’estero sono reali e non fittizi. Può inoltre dimostrare che la società con sede all’estero ha una particolare “specializzazione”, oppure provare l’autonomia gestionale delle società estere e fornire qualunque altra prova indice che non si tratti di una delocalizzazione fittizia.

Sono previste sanzioni per l’esterovestizione?

Dall’esterovestizione può derivare a catena la commissione di diversi reati.
In particolare, se una azienda non risulta avere sede in Italia, non presenta in Italia le dichiarazioni e non versa le imposte dovute. Ne deriva il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi (Iva, Irap, Ires) con conseguente evasione dell’imposta. Nel caso in cui dalla mancata presentazione delle dichiarazioni deriva l’evasione di imposta superiore a 50.000 euro, si ha reato penale.
Naturalmente vi possono essere anche ulteriori reati conseguenti al fatto principale.

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