Eredità senza possibilità di rinuncia, quando va accettata per forza

Ilena D’Errico

11 Febbraio 2023 - 21:15

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Per evitare i debiti del defunto bisogna rinunciare all’eredità: quando è possibile e quando, invece, l’eredità deve essere accettata per forza. Ecco come fare per non perdere la possibilità.

Eredità senza possibilità di rinuncia, quando va accettata per forza

La rinuncia all’eredità può essere davvero provvidenziale per i chiamati all’eredità che non vogliono sobbarcarsi dei debiti del defunto. La legge impone una procedura precisa con alcune tempistiche da rispettare perché la rinuncia sia valida, in caso contrario si presume invece l’accettazione, e quest’ultima non è revocabile. Esistono, oltretutto, alcuni comportamenti che sono indice di rinuncia o accettazione senza che il chiamato all’eredità si sia espresso in modo esplicito a riguardo. Una volta persa la possibilità di rinuncia, però, non si può cambiare idea e l’eredità va accettata per forza. Al contrario, la rinuncia può essere revocata. Di conseguenza è molto importante sapere quando si perde la possibilità di rinuncia, perché è evidente che la prudenza deve vertere principalmente sui casi di accettazione indesiderata.

Impossibilità di rinuncia all’eredità

L’eredità deve essere accettata su base volontaria dei soggetti a cui è destinata, soprattutto perché si compone del patrimonio del defunto, debiti inclusi. Di conseguenza, la legge non può imporre l’accettazione, nemmeno se esiste un unico erede. Allo stesso tempo, bisogna rifiutare nel modo e nei tempi corretti, altrimenti si perde questo diritto. Non si tratta di una prescrizione o una forma di penale, bensì se la rinuncia non viene effettuata correttamente la legge stabilisce che si presuppone l’accettazione, e un’eredità accettata non può essere rifiutata.

In sintesi, si perde la possibilità di rinuncia all’eredità quando il chiamato all’eredità ha, anche involontariamente accettato la stessa. L’accettazione, infatti, non deve essere necessariamente esplicitata ma si presume anche quando avviene in modo tacito, tramite comportamenti rilevanti e inequivocabili. Allo stesso tempo, chi si disinteressa dell’eredità e quindi non si può desumere la sua accettazione, deve sapere che esiste un limite temporale entro cui è possibile effettuare la rinuncia. Quando scade questo termine, si presume l’accettazione da parte dell’erede.

La normativa deve essere approfondita immediatamente in caso di lasciti ereditari, perché una volta avvenuta l’accettazione l’erede è chiamato a rispondere dei debiti lasciati dal defunto. La posizione debitoria dell’erede è sempre proporzionale alla quota ereditaria, ma non dipende dall’entità dei debiti, che possono quindi essere anche molto consistenti.

Accettazione tacita dell’eredità e impossibilità di rinuncia

L’accettazione dell’eredità può avvenire tramite alcuni comportamenti, anche se il chiamato all’eredità non li ha compiuti con l’intento di accettare. Si tratta di una semplice precisazione, perché i comportamenti idonei a configurare un’accettazione sono piuttosto inequivocabili e presumono delle azioni dell’erede rispetto all’eredità. Esiste, comunque, un caso in cui una persona chiamata all’eredità non fa nulla a riguardo ma allo stesso tempo perde la possibilità di rinunciare, ossia quando è scaduto il termine. In particolare, ogni chiamato all’eredità ha 10 anni di tempo entro i quali può rinunciare alla propria quota, oltrepassati i quali si considera l’accettazione.

Per quanto riguarda, invece, l’accettazione tacita vera e propria, rilevano azioni specifiche nelle quali il soggetto chiamato all’eredità si comporta di fatto come un erede, pertanto non ci sono rischi di cattive interpretazioni. Ad esempio:

  • La vendita di un bene del defunto.
  • Il prelievo dal conto corrente del defunto.
  • La riscossione dei crediti del defunto.
  • L’adempimento ai debiti del defunto, con i soldi di quest’ultimo.
  • L’accatastamento di un immobile del defunto.
  • La locazione di un immobile del defunto.

Oltretutto, se il chiamato all’eredità si trova in possesso di alcuni beni del defunto e intende rinunciare alla propria quota deve ovviamente cederli, o comunque separarli rispetto al proprio patrimonio per restituirli agli eredi che accettano. La legge stabilisce dei termini precisi:

  • Entro i 3 mesi successivi al decesso deve essere effettuato l’inventario.
  • Entro 40 giorni dall’inventario deve essere comunicata la rinuncia.

Se i tempi non vengono rispettati l’eredità deve essere accettata per forza. Si tratta, evidentemente, di una regolamentazione in tutela dei coeredi che altrimenti potrebbero trovare molto difficile la possibilità di riappropriazione dei beni ereditari.

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