Eredi legittimi e legittimari: quali differenze? Due concetti affrontati spesso unitamente ma che si riferiscono a categorie di soggetti distinti con posizioni e diritti non sempre sovrapponibili.
Al momento della morte di una persona si apre nel luogo del suo ultimo domicilio la successione ereditaria che può definirsi testamentaria o legittima, a seconda che il defunto abbia lasciato o meno un testamento valido.
Quando la successione ereditaria avviene in assenza di testamento, o con un testamento che dispone solo parzialmente dei beni ereditari, si parlerà di successione legittima, perché la sorte dei beni patrimoniali sarà integralmente oppure parzialmente, decisa dalla legge.
Con la successione legittima il nostro ordinamento interviene a individuare quelli che si definiscono eredi “legittimi” nelle persone degli stretti congiunti del defunto. Nella categoria sono ricompresi i soggetti, individuati specificamente dall’art. 565 e ss c.c., che sono chiamati a succedere al de cuius in caso di apertura di successione legittima o quando manca in tutto o in parte un testamento.
Gli “eredi legittimari” invece sono coloro che hanno diritto a una quota del patrimonio; coniuge, figli e ascendenti nella cd. successione necessaria, ai quali, pur in presenza di una volontà testamentaria, è riservata una quota di eredità, che non può essere lesa o diminuita dalle ultime volontà del testatore.
Approfondiamo in questa guida le figure degli eredi legittimi e legittimari a cui spetta la “quota legittima”.
Quali differenze tra eredi legittimi e legittimari?
Codice civile, normativa di riferimento per eredi legittimi e legittimari
Le disposizioni del Codice civile, dedicate all’istituto della successione legittima, sono contenute al Titolo II del Libro Secondo, agli artt. 565-586 e, dopo una prima introduzione sulle categorie dei soggetti successibili (art. 565), si articolano in tre Capi:
- della successione dei parenti (artt. 565-580);
- della successione del coniuge (artt. 581-585);
- della successione dello Stato (art. 586).
Dall’art. 565 si rinviene una prima introduzione sulle categorie dei soggetti successibili ovvero tutti coloro che posseggono requisiti e caratteristiche giuridiche per subentrare nei rapporti attivi e passivi del defunto in mancanza di un testamento.
Il suddetto articolo così recita:
Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
Quando, invece, si discorre di eredi legittimari, si fa riferimento a un istituto diverso che trova la propria disciplina nella parte generale della normativa sulle successioni, in primis nell’art. 457 e negli artt. 536 e seguenti del Codice civile.
Quindi al Capo X del Titolo I, sempre Libro Secondo, (dall’art. 536 all’art. 564) troviamo la disciplina applicabile ai cd. eredi legittimari che, come avremo modo di approfondire, sono soggetti successibili a cui la legge riserva una parte dell’eredità di cui non possono essere privati nemmeno per volontà del testatore.
Chi sono gli eredi legittimari e gli eredi legittimi
Erede legittimario ed erede legittimo spesso coincidono, ma esprimono concetti diversi:
- gli eredi legittimi hanno diritto a una quota - senza specificazione - dell’eredità;
- gli eredi legittimari, invece, sono soggetti che hanno sempre diritto alla propria quota legittima.
Gli eredi legittimi sono coloro ai quali si sarebbe devoluta l’eredità in assenza di testamento. Sono eredi legittimi, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali (es fratelli/sorelle), gli altri parenti entro il sesto grado e, infine, lo Stato.
Eredi legittimari sono invece coloro i quali hanno comunque diritto alla “legittima”, cioè a una quota del patrimonio. Non solo i discendenti del de cuius sono legittimari, ma anche il coniuge. Sono legittimari anche i figli nati fuori dal matrimonio, ma solo se la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata.
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Successione legittima: a chi spetta l’eredità?
L’erede legittimario è colui al quale la legge garantisce una quota di eredità, indipendentemente dalle decisioni che il proprietario dei beni possa assumere mediante la redazione di un testamento.
Il principio è chiarito dall’art. 457 del Codice civile che precisa come:
le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari;
quindi, al momento del decesso, anche se ha disposto per testamento, il de cuius non potrà disporre di tutto il proprio patrimonio, anzi, come vedremo di seguito, qualora abbia coniuge e figli, la quota liberamente disponibile è veramente residua.
Differenza tra eredi legittimari ed eredi legittimi
La differenza tra la qualifica giuridica di erede legittimo e legittimario è sottile, ma di rilevanza fondamentale:
- gli eredi legittimi succedono al defunto in mancanza di testamento, magari perché annullato anche in parte, o invalido, o parziale;
- i legittimari hanno sempre diritto all’eredità, succedono al testatore secondo le quote stabilite per legge, quindi anche contro la volontà del de cuius, quando con il testamento o con donazioni in vita quest’ultimo abbia leso la cd. quota di legittima a essi riservata.
Gli eredi legittimari, lesi dalle disposizioni testamentarie, possono agire in giudizio per chiedere la riduzione della parte lasciata all’erede testamentario oltre la quota disponibile.
Qualora infatti gli eredi legittimari non venissero citati all’interno del testamento, essi dovrebbero appellarsi a una sentenza di accoglimento della domanda di riduzione.
Tale domanda potrebbe non essere accolta nel caso in cui l’ereditario abbia già percepito in passato donazioni pari o superiori alla sua quota di successione.
Quota di legittima: come si calcola?
Come detto i legittimari non possono essere privati della quota attribuita loro per legge, a prescindere dalla volontà del testatore. Questa quota è definita “di riserva” o “legittima”.
Infatti, per definizione l’eredità si distingue in due parti: la quota disponibile, della quale la persona può decidere eredi e condizioni nel testamento, e la quota di legittima, riconosciuta per legge ai discendenti e al coniuge del defunto.
Come viene quindi calcolata la quota di legittima? Partendo da tutti i beni raccolti al momento dell’ apertura della successione e detratti i debiti ereditari, si somma a questo valore quello delle donazioni dirette e indirette fatte in vita dal defunto.
Schematicamente, per il calcolo della legittima occorre:
- formare anzitutto la cosiddetta “massa fittizia” e cioè sommare il valore dei beni relitti e di quelli donati;
- stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei “legittimari”;
- verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta e, in caso negativo, far luogo agli opportuni rimedi.
Per capire meglio a quanto ammonta la quota di legittima, di seguito riportiamo una tabella su come varia la percentuale della quota disponibile per il testamentario a seconda dei casi.
Coniuge | Figli | Quota legittima | Quota disponibile | Diritto Abitazione |
Sì | No | 50% | 50% | Al coniuge superstite |
Sì | Sì, ma uno solo | 33% al coniuge e 33% al figlio | 33% | Al coniuge superstite |
Sì | Sì, più di uno | 25% al coniuge, 50% ai figli (da dividere in parti uguali) | 25% | Al coniuge superstite |
No | Sì, ma uno solo | 50% | 50% | |
No | Sì, ma più d’uno | 66,66% (da dividere in parti uguali) | 33,33% | |
No | No | --- | 100% (solo se mancano gli ascendenti) |
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