Entro oggi l’invio del modello Redditi. Le istruzioni per i ritardatari

Nadia Pascale

31 Ottobre 2024 - 07:51

Ultime ore per presentare la dichiarazione dei redditi con il modello Redditi Persone Fisiche, ecco cosa devono fare i ritardatari per evitare sanzioni pesanti.

Entro oggi l’invio del modello Redditi. Le istruzioni per i ritardatari

Entro il 31 ottobre 2024 deve essere presentata la dichiarazione dei redditi con il modello Redditi Persone Fisiche, ma quali sono le istruzioni per i ritardatari?

Siamo ormai agli sgoccioli e lo sciopero dei commercialisti proclamato proprio per i giorni che vanno dal 30 ottobre al 7 novembre non facilita l’adempimento, ma non tutto è perduto, infatti, è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi con una piccola sanzione. Si tratta in questo caso della presentazione della dichiarazione dei redditi tardiva da presentare entro il 29 gennaio 2025.

Ecco cosa devono fare i ritardatari che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi con il modello Redditi PF.

Ultime ore per presentare la dichiarazione dei redditi con il modello Redditi Persone Fisiche

C’è ancora qualche ora di tempo per presentare la dichiarazione dei redditi con il modello Redditi Persone Fisiche. Il modello deve essere utilizzato da coloro che non possono usare il modello 730/2024, si tratta di:

  • lavoratori autonomi;
  • titolari di reddito di impresa;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario;
  • contribuenti che hanno maturato plusvalenze.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024, l’adempimento si considera omesso nel caso in cui non sia effettuato entro il 90° giorno dal termine di scadenza.

La scadenza del 31 ottobre per la presentazione della dichiarazione dei redditi è stato fissato con il decreto legislativo 108 del 2024, in precedenza era fissato al 15 ottobre.

Modello redditi aggiuntivo e correttivo

Chi ha inviato il modello 730 con errori sempre entro il 31 ottobre 2024 può inviare i modelli “Redditi aggiuntivo” e “Redditi correttivo”.
Il modello Redditi aggiuntivo deve essere utilizzato nel caso in cui siano stati percepiti redditi da inserire nei quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU.

Non può, invece, essere utilizzato per comunicare redditi nel quadro W o nelle sezioni II e III del quadro L in quanto questi sono stati integrati nel modello 730/2024.
Il modello Redditi correttivo deve essere usato se, dopo aver inviato il modello 730/2024, ci si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato. Anche in questo caso il termine di scadenza è il 31 ottobre 2024.

Dichiarazione redditi tardiva

Il ravvedimento operoso consente di adempiere in ritardo applicando sanzioni. Nel caso di ravvedimento sprint, fino al 14° giorno di ritardo la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta dovuta per ogni giorno di ritardo. L’importo minimo della sanzione è di 250 euro.

La sanzione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi corrisponde al 120% dell’imposta non versata con importo minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 (articolo 1 decreto legislativo 471 del 1997). Tali sanzioni possono essere raddoppiate nel caso in cui l’omissione avvenga da parte di soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi trova applicazione il nuovo comma 1 bis, dell’articolo 1 del decreto legislativo 471 del 1997, introdotto con il decreto Sanzioni, il quale stabilisce che in caso di dichiarazione omessa, se la stessa viene presentata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo.

Il successivo articolo 13 prevede che

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

Aumentando la sanzione del 25% del triplo (come previsto per la dichiarazione omessa), la sanzione arriva al 75% delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

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