Quando spettano i soldi delle ferie non godute nel pubblico impiego. Onere della prova a carico della PA, rimborsi e rischi di danno erariale.
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Dopo oltre 10 anni viene meno uno dei divieti più discussi che impediva ai dipendenti del pubblico impiego di monetizzare le ferie. Con l’entrata in vigore della legge numero 174 del 5 ottobre 2026, ai dipendenti pubblici viene riconosciuto nuovamente il diritto di vedersi pagare le ferie accumulate e non fruite al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il provvedimento ha lo scopo di riallineare la normativa italiana per il lavoro pubblico a quanto previsto per quello privato cancellando il divieto introdotto nel 2012 dalla spending review. Dall’entrata in vigore della norma, la Pubblica Amministrazione dovrà dimostrare di aver posto in essere ogni misura necessaria affinché il lavoratore fruisse dei riposi spettanti; in caso contrario, al dipendente spetterà il risarcimento economico per le ferie non godute.
Si tratta di una svolta molto importante che ridefinisce l’equilibrio tra il diritto al recupero psicofisico e le tutele contrattuali del pubblico impiego. Vediamo nel dettaglio come funziona il nuovo diritto e quali sono i limiti previsti dalla legge.
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La nuova legge non trasforma le ferie in un bonus che è possibile monetizzare in qualsiasi momento si desidera. l principio sancito dall’articolo 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha il diritto (e l’inviolabile dovere) di riposare per recuperare le energie rimane intatto. Il pagamento delle ferie è previsto solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La monetizzazione delle ferie è possibile se il contratto di lavoro si estingue per:
- pensionamento;
- dimissioni volontarie del dipendente;
- inidoneità fisica e psicofisica;
- scadenza del contratto a tempo determinato.
Le nuove responsabilità della Pubblica Amministrazione
Con quanto previsto dal Dl 95/2012 non fruire delle ferie equivaleva a perderle. Il divieto alla monetizzazione era applicato in modo automatico. Oggi il meccanismo cambia perché per legittimare la mancata monetizzazione, l’Amministrazione deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per spingere il dipendente a riposare. Nello specifico deve dimostrare:
- di avere invitato il dipendente a pianificare e fruire dei giorni di riposo per iscritto;
- di aver informato esplicitamente il dipendente che in caso di mancata fruizione entro i termini i giorni di ferie non goduti sarebbero andati persi senza compensazione;
- di aver garantito al lavoratore i mezzi e le condizioni concrete per potersi assentare.
Se l’Amministrazione non riesce a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi informativi sopra elencati, di default scatta l’obbligo a monetizzare le ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro. La mancata monetizzazione, quindi, ora rimane solo nel caso che si possa dimostrare che la mancata fruizione sia stata una scelta consapevole e ostinata del dipendente.
Le nuove regole non sono retroattive
Il nuovo regime si applica soltanto ai giorni di ferie maturati a partire da ottobre 2026, ovvero dall’entrata in vigore del provvedimento. Le ferie accumulate negli anni precedenti rimangono escluse dalla monetizzazione automatica.
Le nuove regole responsabilizzano i dirigenti pubblici poiché l’erogazione dell’indennità comporta una spesa per l’ente. Se il dirigente non ha formalmente informato il dipendente potrebbe rischiare di rispondere per danno erariale. Questo rende l’invito formale alle ferie una prassi quasi obbligatoria in tutti gli uffici pubblici perché è l’unico modo per evitare un esborso maggiore da parte delle casse dello Stato per la monetizzazione delle ferie.
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