Il dipendente nominato rappresentante sindacale è un’ipotesi frequente nella vita di un’azienda / realtà economico produttiva ma, al tempo stesso, una pratica da gestire con particolare attenzione visto che sul punto si segnala non solo la normativa di legge (lo Statuto dei lavoratori) ma altresì le eventuali disposizioni del Ccnl applicato.
Analizziamo quindi in dettaglio come deve comportarsi l’azienda, descrivendo i passaggi necessari alla gestione della pratica.
Dipendente nominato rappresentante sindacale, come deve comportarsi l’azienda?
Ottenere i dettagli della nomina
Posto che, come vedremo, la normativa e i contratti collettivi prevedono diritti diversi a seconda della condizione soggettiva del lavoratore, è bene che l’azienda, come prima cosa, ottenga copia dell’atto di nomina del dipendente come rappresentante sindacale.
A tal proposito è sufficiente contattare le rappresentanze sindacali in azienda o, al contrario, direttamente:
- Le strutture sindacali del territorio;
- Le strutture nazionali.
Può accadere comunque che il lavoratore stesso sia in possesso del documento di nomina. In quest’ultima ipotesi è opportuno chiedere conferma alle organizzazioni sindacali interessate, circa la veridicità di quanto dichiarato dal dipendente.
Ottenuti i dettagli dell’incarico affidato al lavoratore è necessario indagare cosa prevede la normativa e, eventualmente, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Controllare la normativa
La normativa italiana, rappresentata dalla Legge 20 maggio 1970 numero 300 «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei lavoratori)» riconosce permessi retribuiti e non retribuiti ai rappresentati sindacali.
L’azienda è quindi chiamata a verificare attentamente cosa prevede lo Statuto dei lavoratori.
Nello specifico l’articolo 23 dispone che, in favore dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, sono previsti permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi:
- Un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- Un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- Un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui al punto precedente.
I permessi in parola non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui ai punti 2 e 3. Nelle realtà di cui al punto uno i permessi non potranno essere inferiori ad un’ora all’anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto in argomento «deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali» (articolo 23).
Sempre lo Statuto dei lavoratori riconosce (articolo 24) ai dirigenti sindacali aziendali, di cui al precedente articolo 23, il diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendono avvalersi di quanto previsto dall’articolo 24 devono darne «comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali» (Legge numero 300/1970).
Verificare cosa prevede il contratto collettivo
Una volta analizzato cosa dispone la normativa nazionale è bene che l’azienda verifichi se il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato contempla previsioni aggiuntive / di maggior favore rispetto alla legge.
Ad esempio il Ccnl Commercio e terziario - Confcommercio dispone (articolo 25) che i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto in parola spetta:
- Ad un dirigente per ciascuna RSA nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- Ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
- Ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui al punto precedente.
I permessi in argomento sono complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui ai punti due e tre e ad un’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui al primo punto.
I lavoratori con contratto part-time devono essere computati come unità intere.
Per sfruttare il diritto ai permessi in argomento è necessario trasmettere una comunicazione scritta al datore di lavoro «di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale» (articolo 25 Ccnl).
Attenzione ai permessi per dirigenti provinciali e nazionali
Prima di considerare chiusa la pratica dei permessi ai rappresentanti sindacali ed in generale del trattamento degli stessi ai fini dell’elaborazione della busta paga è bene che l’azienda verifichi se rientra nella previsione di cui all’articolo 30 dello Statuto dei lavoratori.
Quest’ultimo dispone che i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle associazioni di cui al precedente articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Il citato articolo 19 «Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali» dispone che le RSA possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle «associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva».
Nell’ambito di aziende con più unità produttive, le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Non solo permessi: attenzione all’aspettativa
Lo Statuto dei lavoratori prevede altresì (articolo 31) che i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
I periodi di aspettativa sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del «riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto - legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero».
Contattare il lavoratore
Conclusa la ricerca sui diritti riconosciuti dalla normativa e dal Ccnl, è consigliabile contattare il lavoratore interessato, comunicandogli:
- Cosa gli spetta in termini di permessi ed aspettativa;
- La procedura da seguire per sfruttare i propri diritti sindacali.