Cripto-attività nella dichiarazione dei redditi, 7 novità per i contribuenti

Mauro Finiguerra

9 Gennaio 2023 - 12:00

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Dal 1 gennaio 2023 sono cambiate le regole sulla fiscalità delle cripto-attività. Ecco come influiscono sui contribuenti per la dichiarazione dei redditi 2023 e degli anni precedenti.

Cripto-attività nella dichiarazione dei redditi, 7 novità per i contribuenti

Le nuove regole sulla fiscalità delle cripto-attività contenute nella legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), introducono obblighi fiscali chiari per chi possiede o detiene criptovalute, a partire dal 1 gennaio 2023 e obbligano i contribuenti a una diversa dichiarazione dei redditi.

Nei prossimi giorni i contribuenti o saranno chiamati ad effettuare scelte importanti ma anche a tenere comportamenti completamente diversi da quelli tenuti sino al 31 dicembre 2022.
Sarà necessario documentare con certezza e precisione ogni operazione eseguita nel corso del 2023 a partire dal primo gennaio, tenendo traccia di ogni permuta o cessione, rilevandone le differenze rispetto ai valori d’ acquisto, nonché di ogni provento derivante dalla detenzione delle proprie cripto-attività.

Ai fini della dichiarazione dei redditi il passaggio dal vecchio regime fiscale delle cripto-attività al nuovo porta con sé una vera e propria rivoluzione nelle condotte che i contribuenti devono tenere, dunque si suggerisce di porre molta attenzione alle operazioni che si eseguono ed al reperimento ed alla conservazione della relativa documentazione.

Vediamo di seguito le sette novità che riguardano i contribuenti e che influiranno sulla loro dichiarazione dei redditi a partire dal 2023.

Cripto-attività, prima novità: la definizione

La legge finalmente definisce la cripto-attività come “rappresentazione digitale di valore o di diritti”, che può essere trasferita o memorizzata elettronicamente sia utilizzando la tecnologia dei registri distribuiti, cui appartiene la blockchain, sia attraverso qualsiasi tecnologia analoga.

Insomma per la prima volta nel nostro ordinamento viene introdotta una definizione giuridica molto ampia e futuribile di cripto-attività, inoltre viene anticipato dal legislatore qualsiasi utilizzo di tecnologie eventualmente diverse e anche più avanzate di quelle attualmente disponibili.

Finora l’Agenzia delle Entrate si era limitata, in mancanza della legge e solo nella prassi, a definire le rappresentazioni digitali di valore come criptovalute e ad assimilarle alle valute estere, incluse sempre fra i redditi diversi, ma tassabili solamente al superamento della soglia dei 51.645,69 euro e solo se detta plusvalenza avesse superato i 7 giorni lavorativi di giacenza sul deposito o nel conto corrente.

Cripto-attività, tre regole per l’mponibile in dichiarazione dei redditi

Ora invece chiunque possieda o intenda acquistare, vendere o investire in cripto-attività e non solo in criptovalute, dovrà imparare dunque a fare i conti con tre nuove regole:

  1. 1. Tutti i proventi e le plusvalenze realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività sono inclusi fra i redditi diversi e sottoposte a tassazione con l’imposta sostitutiva del 26%, se sono pari o superiori a 2.000 euro, in ogni periodo di imposta.
  2. 2. Le plusvalenze, le minusvalenze e i proventi derivanti dalle cripto-attività possedute si calcolano come differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo o il valore d’acquisto riconosciuto fiscalmente, consentendo la deduzione delle sole minusvalenze superiori a 2.000 euro.
  3. 3. Sono escluse da tassazione soltanto le permute fra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni, ciò significa che saranno tassabili anche le permute fra cripto-valute e Nft, oppure le conversioni nell’exchange, da e in, valute fiat o ancora l’utilizzo delle cripto-attività per l’acquisto di beni e servizi, eccetera.

Cripto-attività nella dichiarazione dei redditi, Quadro RW

A seguito delle nuove regole si apre uno scenario complesso che deve essere attentamente valutato dai contribuenti.

Chiunque possieda cripto-attività da periodi precedenti al 31 dicembre 2021 dovrà porre molta attenzione alle scelte da fare nel passaggio dal vecchio regime fiscale, che resta in vigore sino al 31 dicembre 2022, al nuovo regime fiscale che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2023, anche alla luce della norma di “chiusura” che stabilisce che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività effettuate sino al 31 dicembre 2022, si considerano comunque realizzate entro la stessa data.

Tuttavia le scelte saranno diverse a seconda che i contribuenti abbiano già dichiarato o meno le cripto-attività nelle loro dichiarazioni dei redditi precedenti a quella del periodo d’imposta 2021 i cui termini sono ancora pendenti sino al 28 febbraio 2023.

Siccome il termine di cui sopra è molto vicino bisogna che i contribuenti interessati inizino subito a ragionare sul comportamento da tenere, dividendo il tempo in tre periodi:

  • ante 31 dicembre 2021
  • dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
  • post 1 gennaio 2023

Le norme prima del 31 dicembre 2022 non obbligavano i contribuenti a dichiarare le cripto-attività, se non al superamento dei limiti indicati al primo punto di cui sopra, mentre obbligavano sempre alla presentazione del Quadro RW.

Per cui prima di tutto sarebbe necessario che i contribuenti verificassero l’obbligo di dichiarazione dei redditi e/o di presentazione del solo Quadro RW, dopo di che si potrà valutare l’utilità o meno di dichiarare il passato ed il presente in modo autonomo e/o di ricorrere alle forme di “sanatoria” previste dalle nuove norme.

Rideterminazione e regolarizzazione delle cripto-attività

La norma introduce due “sanatorie”:

  • la rideterminazione dei valori, versando entro il 30 giugno 2023 o in tre rate annuali, una imposta del 14% sul valore rideterminato, per coloro che hanno già dichiarato le proprie cripto-attività in precedenza e,
  • la regolarizzazione, secondo le procedure che verranno emanate da un provvedimento del Direttore dell’Ae, per coloro che non hanno mai dichiarato le cripto-attività, pur avendole possedute o detenute al 31 dicembre 2021.

Pertanto i contribuenti dovranno decidere se:

  • dichiarare le cripto-attività possedute per le dichiarazioni i cui termini sono ancora aperti, ossia Modello Unico 2022 e 2023 per gli anni 2021 e 2022 e,
  • utilizzare il ravvedimento operoso, qualora possibile, per le dichiarazioni ormai scadute, ovvero
  • utilizzare la regolarizzazione delle cripto-attività, rinunciando a presentare le dichiarazioni precedenti e alla rideterminazione dei valori.

Regime dichiarativo, amministrato o gestito delle cripto-attività: quale scegliere?

I contribuenti potranno scegliere fra i diversi regimi di gestione del risparmio. La scelta prevede che chiunque possieda, detenga, compravenda o utilizzi cripto-attività, possa ricorrere, alternativamente, a tre differenti regimi fiscali:

  • il regime fiscale dichiarativo
  • il regime fiscale amministrato
  • il regime fiscale gestito

Il regime fiscale dichiarativo prevede che il contribuente predisponga autonomamente la dichiarazione dei redditi annuale nella quale dovrà indicare, le cripto-attività possedute, nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi e gli eventuali redditi prodotti, nel Quadro RT.

Il regime fiscale amministrato, o del risparmio amministrato - prevede invece che il contribuente mantenga la gestione degli investimenti ma dia mandato ad un intermediario finanziario autorizzato di eseguire tutti gli adempimenti fiscali obbligatori.

Il regime fiscale gestito, o del risparmio gestito, prevede infine che il contribuente dia mandato ad un intermediario finanziario autorizzato di gestire le cripto-attività allocandole ove meglio ritiene e di effettuare tutti gli adempimenti obbligatori per legge, calcolando plusvalenze, minusvalenze ed eventuali imposte da versare e mettendo a disposizione sul proprio conto di gestione i valori derivanti dagli investimenti effettuati dall’intermediario, al netto di quanto dovuto all’Erario.

Il contribuente dunque dovrà decidere se mantenere la propria posizione autonoma e indipendente, provvedendo personalmente a gestire le proprie cripto-attività, totalmente o parzialmente, effettuando l’opzione per il regime fiscale amministrato, oppure se delegarla completamente a terzi, effettuando l’opzione per il regime gestito.

Fra i soggetti che potranno aiutare i contribuenti a gestire le proprie cripto-attività sono stati inclusi anche i CASP – Crypto Asset Service Provider, iscritti all’OAM, Organismo degli Agenti e Mediatori, ovvero le piattaforme che offrono i servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di gestione e custodia dei portafogli digitali.

Successione e donazione di cripto-attività

In caso di successione il costo fiscalmente riconosciuto è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato dagli eredi nella denuncia di successione, a condizioni che su di esso venga pagata, se dovuta, la relativa imposta.
Dunque in caso di morte del titolare delle cripto-attività gli eredi dovranno riflettere molto bene sui valori da indicare nella denuncia di successione.

In caso di donazione il costo fiscalmente riconosciuto è il costo sostenuto dal donante, dunque è necessario che il donatario richieda al donante la necessaria e oggettiva documentazione necessaria a sostenere la prova del costo fiscalmente riconosciuto delle cripto-attività oggetto della donazione.

Cripto-attività, costo fiscalmente riconosciuto e prova

La legge afferma, in generale, che il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; altrimenti, in mancanza di detta documentazione, il costo è pari a zero.
In sostanza il fisco inverte l’onere della prova ponendolo a carico del contribuente che dovrà documentare gli acquisti e le permute di cripto-attività con elementi certi e precisi.

Considerata la diversa natura delle cripto-attività, l’estrema volatilità del mercato, la facilità di effettuare investimenti e attività di trading, anche nella DeFi e non solo sui mercati tradizionali, si comprende la difficoltà che avranno i contribuenti che si avventurano nel web a documentare con elementi certi e precisi il costo di acquisto o il costo fiscalmente riconosciuto delle cripto-attività che possiedono o che utilizzano per le loro diverse operazioni.

Basti pensare a coloro che depositano le cripto-attività in staking oppure partecipano ad una Dao o ad una Ispo, o acquistano terreni e servizi sul metaverso. Considerando la struttura burocratica fiscale e la responsabilità dei funzionari pubblici è indubbio che non si può essere ottimisti sulla disponibilità del sistema fiscale ad accettare la documentazione che potrà essere prodotta dai contribuenti, sia per la complessità della stessa, sia in relazione alla sua oggettiva reperibilità.

Poiché la conseguenza del mancato riconoscimento delle prove portate dal contribuente è il costo fiscale azzerato, con emersione della plusvalenza integrale, senza possibilità di dedurre alcun costo è chiaro che questo è un argomento molto delicato che sarà probabile fonte potenziale di molti litigi fiscali.

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