Congedo matrimoniale colf e badanti: cosa spetta, quando e scadenze

Claudio Garau

26 Aprile 2022 - 12:24

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Il congedo matrimoniale colf e badanti trova compiuta disciplina nel relativo CCNL, il quale definisce modalità e limiti all’esercizio del diritto all’assenza retribuita del lavoratore che si sposa.

Congedo matrimoniale colf e badanti: cosa spetta, quando e scadenze

Come è ben noto, il congedo matrimoniale rappresenta un diritto a favore di tutti i lavoratori subordinati, che scelgano di sposarsi e che contraggano dunque un matrimonio avente validità civile. In sintesi è la possibilità di congedarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo, senza per questo perdere la propria retribuzione. Le regole su meccanismo e fruizione sono affidate alla contrattazione collettiva e, di seguito, intendiamo focalizzarci sulla disciplina del congedo matrimoniale, per quanto riguarda colf e badanti. Appare opportuno parlarne, anche e soprattutto in considerazione dell’alto numero di lavoratori di quest’ambito al momento sotto contratto in Italia.

Ebbene, il CCNL per il personale domestico in vigore da ottobre 2020 include distinti tipi di permessi e congedi per colf e badanti, retribuiti e non. Tra i vari permessi e congedi per colf e badanti, ve sono alcuni che danno diritto alla consueta retribuzione pattuita dalle parti e altri che consentono semplicemente di assentarsi dal lavoro. Pensiamo all’art. 23 del CCNL in oggetto, che prevede dei permessi non retribuiti per le colf e badanti che hanno la necessità di frequentare dei corsi scolastici.

Ma come accennato poco sopra, qui vogliamo volgere l’attenzione sul congedo matrimoniale colf e badanti, onde capire come funziona e quali sono i diritti del lavoratore domestico che sceglie di sposarsi. Ecco i dettagli.

Congedo matrimoniale colf e badanti: campo di applicazione del relativo CCNL

Prima di vedere da vicino come funziona il congedo matrimoniale, appare opportuno ricordare che il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento è stato stipulato dai seguenti soggetti:

  • Fidaldo, Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico e Domina, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico (associazioni datoriali);
  • Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil (organizzazioni sindacali dei lavoratori).

Il testo del CCNL, articolato e completo, regola in modo unitario per tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro domestico. Infatti all’art. 1 si trova espressamente indicato che il contratto si applica agli “assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate”. Si tratta di una precisazione di ovvio rilievo, anche in riferimento all’istituto del congedo matrimoniale, che tra poco vedremo.

Rileva inoltre l’art. 54 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, avente ad oggetto decorrenza e durata del testo. Ebbene, le parti indicano che il presente contratto decorre dal primo ottobre 2020, per scadere il 31 dicembre 2022. Il testo sarà in vigore fino alla sostituzione con il testo successivo. Non solo. Allo stesso articolo si precisa che in ipotesi di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto sarà da intendersi tacitamente rinnovato per tre anni.

Congedo matrimoniale colf e badanti: la norma di riferimento

Riportiamo subito il testo della disposizione che espressamente stabilisce le regole in tema di matrimonio, per il lavoratore a cui si applica il CCNL colf e badanti. Si tratta dell’art. 24, il quale prevede quanto segue:

“In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.
Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempre che il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva”.

Si tratta di indicazioni chiare, che da un lato non lasciano dubbi su quelli che sono i diritti del lavoratore domestico, mentre dall’altro delineano i limiti all’utilizzo del congedo matrimoniale.

Le caratteristiche chiave del congedo matrimoniale nel CCNL colf e badanti: durata, condizioni, effetti civili del matrimonio

Oltre al congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere, previsto proprio in virtù del testo del CCNL del 2020, e relativo al periodo di astensione dal lavoro per le collaboratrici che hanno subito violenza e che sono state incluse in appositi e certificati percorsi di protezione, abbiamo il menzionato congedo matrimoniale.

Questo istituto vale nei confronti dei lavoratori non in prova, ed anche per entrambi i futuri coniugi lavoratori che ne fanno richiesta - laddove essi siano entrambi lavoratori dipendenti.

Detto periodo di tempo è retribuito regolarmente dal datore di lavoro e corrisponde a 15 giorni di calendario, consecutivi e non frazionabili. Solitamente si tratta del periodo usato dagli sposi per il viaggio di nozze.

Da notare che le parti del CCNL lavoro domestico hanno inteso dare una certa flessibilità al lavoratore, giacché il congedo può essere sfruttato anche entro un anno dall’evento. Ciò a condizione che il rapporto di lavoro sia sempre presso lo stesso datore di lavoro. Chiaramente il periodo del congedo sarà individuato anche sulla scorta delle esigenze aziendali. Se il rapporto lavorativo termina prima dell’utilizzo del congedo, il diritto viene meno e quindi non sarà più possibile utilizzarlo o chiedere il corrispettivo in denaro.

Rimarchiamo un dettaglio nient’affatto di poco conto: il matrimonio tutelato è esclusivamente quello con effetti civili. Infatti il matrimonio religioso non produce in via diretta effetti giuridici, ma soltanto in quanto trascritto nei registri di stato civile. In altre parole, il matrimonio deve essere contratto civilmente, in quanto non è sufficiente il matrimonio esclusivamente religioso.

Congedo matrimoniale colf e badanti: preavviso e retribuzione

Ormai chiaro che i lavoratori hanno diritto nella loro vita lavorativa ad un congedo retribuito in caso di matrimonio celebrato con effetti civili. Infatti il congedo matrimoniale rappresenta una sospensione giustificata del rapporto di lavoro, da richiedere al datore di lavoro con congruo anticipo.

In via generale il diritto può spettare più volte nella vita, nel rispetto delle condizioni indicate dal contratto collettivo di riferimento.

La richiesta del congedo matrimoniale, in cui indicare la data di celebrazione ma anche il periodo in cui si intende fruire dei 15 giorni di congedo retribuito, deve essere effettuata dal lavoratore - con un preavviso di almeno 6 giorni prima dal suo inizio. Chiaro che non è sbagliato compiere tale richiesta con un anticipo più largo (si consiglia almeno un mese prima).

Il congedo sarà retribuito dal datore a seguito presentazione del certificato di matrimonio. In buona sostanza il lavoratore, dopo aver presentato tutta la documentazione comprovante le nozze, avrà diritto alla retribuzione - proprio come se avesse lavorato - a totale carico del datore di lavoro.

La retribuzione quantificata per compensare la mancanza dal lavoro deve altresì considerare - per coloro che fruiscono di vitto e alloggio - il valore sostitutivo (compenso sostitutivo convenzionale).

Ricordiamo inoltre che le ferie non possono sostituire il congedo matrimoniale. Esso infatti deve essere sempre concesso dal datore, oltre tale periodo di riposo spettante per legge. Infine, il periodo di congedo è utile ai fini della maturazione degli istituti contrattuali correlati al rapporto di lavoro, tra cui ad es. la tredicesima.

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