Concorsi pubblici, esclusione per motivi fisici non legati al ruolo: quando è illegittima (e cosa fare)

Redazione Lavoro

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Una sentenza del TAR Lazio (n. 780/2026) e un precedente della Corte di giustizia Ue confermano che i requisiti fisici per un concorso pubblico devono essere proporzionati alle mansioni reali del ruolo, non al nome del corpo di appartenenza. Ecco cosa cambia per i candidati esclusi e come tutelarsi.

Concorsi pubblici, esclusione per motivi fisici non legati al ruolo: quando è illegittima (e cosa fare)

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Cosa dice la norma sui requisiti dei Vigili del Fuoco

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha annullato l’esclusione di un candidato al concorso per operatore nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il candidato era stato giudicato inidoneo con gli stessi parametri fisici riservati al personale operativo, anche se il ruolo per cui concorreva era un impiego d’ufficio e tecnico. Lo stabilisce la sentenza n. 780/2026, depositata il 15 gennaio 2026, relativa alla procedura straordinaria per 200 posti di operatore e assistente riservata al personale volontario e legata al decreto-legge n. 69/2023. Altri bandi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano aperti o in corso di svolgimento. Ed è proprio lì che la sentenza pesa di più: i requisiti di idoneità fisica, scrive il giudice, sono legittimi solo se collegati alle mansioni che il vincitore andrà davvero a svolgere, non al nome generico del corpo o dell’amministrazione a cui ci si candida.

Nel merito, il ruolo di operatore messo a concorso comporta mansioni d’ufficio, protocollo, notifiche, gestione di fascicoli e archivi, oltre a compiti tecnico-manuali: nulla a che vedere, spiega il TAR, con l’attività di chi interviene fisicamente su un incendio o un soccorso. L’amministrazione aveva invece sottoposto il candidato agli stessi controlli, più rigidi, previsti per il personale operativo. Un requisito selettivo così stringente, privo di collegamento con le mansioni reali del posto bandito, non poteva reggere. Il giudice ha quindi annullato l’esclusione e ordinato l’inserimento del candidato in graduatoria a pieno titolo e senza riserva.

A tracciare il confine tra i due regimi è il decreto del ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, che fissa parametri diversi all’interno dello stesso Corpo nazionale. L’articolo 1 si applica a vigili del fuoco, ispettori antincendi e ai profili con funzioni operative, con soglie fisiche rigide su vista, udito e assenza di determinate patologie. L’articolo 2, più generico, riguarda invece operatori, assistenti e i profili tecnico-gestionali, informatici o sanitari. Qui basta un’idoneità alla qualifica, senza soglie numeriche.

Per i 200 posti legati al decreto-legge n. 69/2023, il TAR ha ritenuto che andasse applicato l’articolo 2, non l’articolo 1. Usare il regime più severo, secondo i giudici, è una scelta irragionevole e sproporzionata, che l’amministrazione non può giustificare richiamando genericamente l’appartenenza al Corpo. Non risulta, a oggi (fine ottobre 2026), che l’amministrazione abbia impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato: è dunque, al momento, un precedente di merito, non ancora un principio consolidato in via definitiva.

Un criterio simile per il limite di età

Su un terreno diverso, quello anagrafico, era arrivata a una logica vicina la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 17 novembre 2022 (causa C-304/21), sul limite di 30 anni per il concorso a commissario della Polizia di Stato. La Corte non ha abolito il limite in sé: ha stabilito che un giudice nazionale deve verificare in concreto se le mansioni richiedano capacità fisiche tali da giustificare quella soglia, così come previsto dalla direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Ne avevamo parlato in questo articolo: Concorso per commissari di Polizia senza limite di età: la sentenza Ue ribalta tutto. Il filo che unisce le due pronunce è lo stesso: un requisito selettivo regge solo se è ancorato a ciò che il posto richiede davvero, non al nome dell’amministrazione o del ruolo in astratto.

Cosa fare se ci si ritiene esclusi ingiustamente

Conviene anzitutto leggere con attenzione il bando e il provvedimento di esclusione, per capire quale articolo del decreto sui requisiti psico-fisici, o del regolamento equivalente per corpi diversi dai Vigili del Fuoco, è stato applicato, e se la qualifica messa a concorso corrisponda davvero a mansioni operative oppure d’ufficio o tecniche. Se la motivazione non è chiara, si può chiedere all’amministrazione che ha bandito il concorso l’accesso agli atti del procedimento, un diritto riconosciuto dalla legge n. 241/1990, per vedere con quali criteri la commissione ha valutato l’idoneità. Prima ancora di un ricorso, si può anche chiedere all’amministrazione di riesaminare la propria decisione: è il cosiddetto potere di autotutela, previsto proprio per correggere senza bisogno di un giudice gli errori più evidenti.

Per impugnare l’esclusione esistono due strade, alternative tra loro, ciascuna con un termine perentorio diverso. La prima è il ricorso al TAR territorialmente competente, di norma entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto. La seconda è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, previsto dal D.P.R. n. 1199/1971, con un termine più lungo di 120 giorni. Entrambi i termini possono risentire della sospensione feriale, che blocca il decorso dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno: vanno quindi ricalcolati caso per caso, meglio con l’aiuto di un legale. Superato il termine, il provvedimento diventa definitivo. Non è più contestabile.

Le due strade non sono equivalenti sul piano della tutela cautelare. Il ricorso al TAR la offre in forma più ampia e rapida: consente di chiedere, oltre alla decisione finale, una misura cautelare per ottenere l’ammissione con riserva alle prove successive, in attesa della sentenza di merito. Nel ricorso straordinario la tutela cautelare è prevista ma in forma più limitata. I cosiddetti controinteressati, gli altri candidati già collocati in graduatoria, possono comunque chiedere che la causa sia trasferita al giudice amministrativo.

Davanti al TAR l’assistenza di un avvocato è obbligatoria, mentre nel ricorso straordinario è facoltativa, anche se raramente conviene farne a meno vista la complessità della materia. Il ricorso comporta inoltre il pagamento del contributo unificato, il cui importo cambia a seconda del tipo di procedimento: per questo conviene rivolgersi fin dall’inizio a un legale esperto in pubblico impiego e concorsi, già nella fase di lettura del provvedimento di esclusione.

Chi è interessato ai concorsi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può comunque consultare la nostra guida al Concorso Vigili del Fuoco 2026 per 400 diplomati, utile per conoscere requisiti e procedura anche in vista dei prossimi bandi.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza legale personalizzata. Per la propria situazione specifica, in particolare per valutare i termini e le modalità di un ricorso, si raccomanda di rivolgersi a un avvocato esperto in diritto amministrativo e pubblico impiego. Normative e orientamenti giurisprudenziali possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia.

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