Dall’Isee per un figlio minorenne è possibile escludere il genitore non presente? Comprendere come funziona l’Isee non sempre è facile e lo è ancora meno quando i genitori non sposati tra di loro e non conviventi poiché è necessario fare l’Isee minorenni che segue delle regole leggermente diverse rispetto a quello ordinario.
Può capitare che il genitore che convive con i figli non riesca ad avere agevolazioni e benefici per il minore perché è impossibilitato a compilare l’Isee per la mancata collaborazione del genitore non convivente (che, magari, non vuol fornire la documentazione necessaria o con il quale ha perso i contatti).
In altri casi, invece, l’esigenza è quella di escludere il genitore non convivente proprio perché, con la sua componente attratta o aggregata, alza troppo l’Isee del minore non consentendo la possibilità di richiedere prestazioni socio economiche agevolate (pur, magari, contribuendo in maniera marginale o nulla al mantenimento della prole).
Esiste un modo per escludere il genitore, si tratta dell’accertamento di estraneità affettiva ed economica ai fini redazione Isee. Scopriamo di cosa si tratta.
Genitori non sposati e Isee
Quando il genitore non convivente con il figlio non contribuisce al mantenimento economico della prole e quando è anche fisicamente assente dalla vita del figlio. Nella maggior parte dei casi per i genitori non sposati e non conviventi la rottura della relazione non è regolata da sentenze e non è accompagnata da consigli di legali o altre figure che potrebbero aiutare a definire obblighi e regole.
In alcuni casi a mancare è proprio la collaborazione tra i due genitori e, magari, quello che non vive la quotidianità della prole non è intenzionato a fornire la documentazione per presentare l’Isee, in cui rientra obbligatoriamente anche se non versa assegni di mantenimento. Nell’Isee del minore sono presenti entrambi i genitori: il convivente come richiedente, il non convivente come componente aggiuntiva o attratta (solo nel caso dei genitori separati o divorziati il genitore non convivente non è attratto nell’Isee dei figli). Senza la giusta documentazione, quindi, è impossibile ottenere l’Isee che, soprattutto negli ultimi anni, è necessario per ottenere l’assegno unico in misura più alta.
Come escludere un genitore dall’Isee
Quando un genitore non convive con i figli e non è presente per loro in termini affettivi ed economici, l’altro genitore si può avvalere dell’accertamento dell’estraneità economica e affettiva, valida solo ed esclusivamente ai fini Isee.
L’accertamento deve avvenire da parte della pubblica autorità in materia di servizi sociali del Comune di residenza. Con questo accertamento si può agire in tre casi specifici:
- escludere il genitore non coniugato e non convivente dall’attrazione nel nucleo familiare ai fini Isee;
- escludere il coniuge non convivente dal nucleo familiare ai fini Isee;
- escludere dall’attrazione nel nucleo familiare, in caso di prestazione socio sanitaria a ciclo residenziale, del genitore del figlio non convivente.
L’accertamento deve essere richiesto al servizio sociale competente che procede a valutare il caso in base all’articolo 3, comma 3 del DPCM 159 del 2013 in caso di coniuge non convivente e in base all’articolo 7, comma 1 dello stesso decreto per genitori non coniugati e non conviventi.
Per poter presentare la richiesta di accertamento è necessario allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara:
- la persistenza dell’estraneità del genitore in termini economici e affettivi;
- l’impossibilità di reperire l’altro genitore;
- che l’altro genitore non collabora economicamente alla sussistenza dei figli nonostante i ripetuti solleciti e l’assenza di incontri del genitore in questione con i figli.
Il tutto, in ogni caso, deve essere corredato da copia di querela di parte ai sensi dell’articolo 570 del Codice Penale.
Sarà il servizio sociale a valutare se sussiste l’estraneità affettiva ed economica del genitore procedendo al rilascio dell’apposita attestazione. L’attestazione che si riceve, nel caso, a fronte dell’accertamento il servizio sociale escluda il genitore in questione, ha validità di un anno ed è valida solo ai fini Isee.
Forniamo di seguito un fac simile di modello per presentare la richiesta.