Rls: chi è e cosa fa il «Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»?

Antonella Ciaccia

29 Giugno 2022 - 08:01

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Chi è e cosa fa il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) in azienda? Ruolo e requisiti di una delle principali figure coinvolte nel sistema di prevenzione aziendale.

Rls: chi è e cosa fa il «Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»?

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una delle figure preposte alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.

Egli deve essere presente in ogni azienda con almeno un lavoratore. Secondo la normativa, infatti, i lavoratori hanno il diritto/dovere di eleggere una persona, che faccia da portavoce a quelle che sono le loro richieste in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I suoi compiti e poteri sono stabiliti dal decreto Legislativo n. 81 del 2008 che ha modificato sensibilmente la normativa previgente.

Secondo le nuove disposizioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si occupa di controllare il rispetto delle norme di sicurezza, della formazione degli impiegati e di segnalare le eventuali violazioni di legge.

Queste funzioni sono svolte in coordinazione con gli altri professionisti adibiti alla sicurezza aziendale, ovvero il datore di lavoro, il medico competente e il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione (Rspp).

La sua presenza è obbligatoria, ma il numero dei Rappresentanti e le modalità di elezione o designazione è rimesso alla contrattazione collettiva nazionale. Esistono però delle eccezioni.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: la disciplina

La legge 81/2008 ha ribadito la fondamentale importanza del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, figura indispensabile in ogni azienda o unità produttiva per vigilare sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Si tratta di una figura istituita nel 1994 ma che solo con la riforma del 2008 è diventata obbligatoria. Egli vigila sul rispetto della programmazione di sicurezza elaborata dal datore di lavoro ed esprime il suo parere in merito all’adeguatezza delle misure attuate.

La sua attività è strettamente connessa con quella del Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente, soggetti chiamati a collaborare con il datore di lavoro al fine di garantire delle condizioni di lavoro adeguate agli standard di sicurezza nazionale.

Le funzioni del Rls

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, indipendentemente dalla tipologia di azienda nel quale è impiegato, è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori.

Egli, per loro conto, sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro, partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi, dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione ed agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.

Nello specifico svolge le seguenti funzioni:

  • accede e vigila i luoghi di lavoro;
  • dà pareri in materia di valutazione dei rischi e prevenzione aziendale;
  • viene consultato preventivamente in caso di evacuazioni e primo soccorso;
  • viene consultato per dare pareri sulla formazione aziendale dei lavoratori;
  • riceve tutte le informazioni e le documentazioni dell’azienda sulla valutazione dei rischi;
  • riceve le informazioni da parte dei servizi di vigilanza;
  • individua le misure più adatte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • formula delle osservazioni per le autorità competenti;
  • partecipa alle riunioni aziendali periodiche;
  • avvisa i responsabili aziendali degli eventuali rischi riscontrati;
  • fa ricorso alle autorità competenti quando le misure adottate non sono idonee a salvaguardare i lavoratori.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l’Rls deve:

  • disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi necessari per la loro attuazione, senza tuttavia perdere la propria retribuzione;
  • rispettare i segreti industriali relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi - DVR;
  • rispettare i segreti relativi ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza svolgendo la sua funzione.

Come viene eletto il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto o designato in ambito aziendale. La legge 81/2008 prevede diverse modalità di elezione in base al numero di impiegati dell’azienda.

L’obiettivo della sua elezione è quella di ridurre qualsiasi rischio di infortunio o malattie. Infatti, in tutte le imprese vi sono dei rischi e i dipendenti sono spesso le persone che per primi se ne accorgono. Grazie alla nomina del Rls, essi hanno finalmente una voce in capitolo per migliorare le proprie condizioni.

Nelle aziende o unità produttive che impiegano fino a 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • viene eletto direttamente dai lavoratori che vi sono impiegati;
  • può svolgere le funzioni per più aziende o per più comparti produttivi;
  • può essere eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali.

Mentre, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, egli viene eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali e, dove mancano, è eletto direttamente dai lavoratori.

In ogni caso, le regole concernenti la modalità di designazione, in numero ed il tempo di lavoro retribuito, sono rimesse alla contrattazione collettiva nazione di ogni categoria.

Tuttavia la legge, secondo quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs 81/08, stabilisce un numero minimo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in base al numero di lavoratori presenti in azienda.

Per l’esattezza, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere:

  • solamente uno fino a 200 dipendenti;
  • tre nelle azienda che hanno da 201 a 1.000 dipendenti;
  • sei nelle aziende con più di 1.000 dipendenti.

Rls e comunicazione all’Inail

Prima di svolgere le operazioni di voto, i lavoratori eleggono al loro interno un segretario di seggio che provvederà alla stesura del verbale, subito dopo lo spoglio delle schede.

Una volta verbalizzata la nomina e controfirmata dai lavoratori, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’Inail, tramite apposita procedura telematica, il nominativo del Responsabile scelto.

La nomina ha una durata triennale e può essere rinnovata alla sua scadenza. Se l’incarico dovesse terminare prima della normale scadenza del mandato, il ruolo viene assegnato al primo non eletto della lista.

In caso di mancata elezione la normativa non prevede sanzioni per il datore di lavoro, che però dovrà incaricare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst).

Rls, è sempre obbligatorio?

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre obbligatorio, a prescindere dal numero dei dipendenti dell’azienda. Come ogni regola che si rispetti anche questa conosce delle eccezioni. Difatti, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza non è necessario per:

  • imprese a conduzione familiare;
  • lavoratori a domicilio;
  • aziende dove sono impiegati esclusivamente lavoratori a progetto.

La Formazione del Rls

La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, consiste in un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di:

  • numero quattro ore per aziende fino a 50 lavoratori;
  • numero otto ore per le imprese sopra i 50 dipendenti.

I contenuti hanno specifici obiettivi, scelti in sede di contrattazione collettiva. Lo scopo è quello di formare il Rls in modo che rilevi i rischi nell’ambiente dove si svolgono le mansioni. Egli deve infatti conoscere i rischi e le modalità per rilevarli all’interno degli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.

Il Rls deve poi avere conoscenze in ambito giuridico comunitario e nazionale, le principali misure di prevenzione e protezione previste, gli aspetti normativi della rappresentanza dei dipendenti e le tecniche di comunicazione con altri addetti.

La formazione può avvenire anche in modalità e-learning, ma solo per quelle imprese previste dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

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