Bonifici SEPA, l’obbligo dell’indirizzo strutturato del beneficiario slitta ancora: niente scadenza al 15 novembre
Il comitato che gestisce le regole tecniche dei bonifici SEPA ha rinviato per la seconda volta in due mesi la scadenza sull'indirizzo strutturato del beneficiario: ecco cosa cambia (e cosa no) per le imprese.
Il 15 novembre 2026 doveva essere la data da cui, nei bonifici SEPA, l’indirizzo del beneficiario non sarebbe più potuto essere scritto a testo libero. Non sarà così. Il Payment Scheme Management Board, il comitato che fissa le regole tecniche dei pagamenti SEPA, ha cancellato quella scadenza a settembre senza indicarne una nuova; a fine ottobre ha rinviato a febbraio 2027 anche la decisione sulla nuova data. Per le imprese, a metà novembre non cambia nulla.
Due rinvii in meno di due mesi
Il 9 settembre 2026 il comitato ha tolto il riferimento al 15 novembre dai cinque regolamenti tecnici che disciplinano bonifici ordinari, bonifici istantanei e addebiti diretti in euro, senza indicare una data sostitutiva. Il 30 settembre è uscita una versione aggiornata di questi regolamenti, che conferma l’eliminazione del 15 novembre e rimanda a «una nuova data in tempo utile».
A quella data, però, non si è ancora arrivati: il 29 ottobre 2026 il comitato ha reso noto di aver rinviato anche la scelta della nuova scadenza, questa volta a febbraio 2027.
Chi deve occuparsene, e chi no
La questione riguarda soprattutto le imprese che non si limitano a disporre bonifici dall’home banking, ma li generano direttamente dal gestionale o dall’ERP (il software che gestisce contabilità, acquisti e paghe) in formato ISO 20022, lo standard con cui le banche si scambiano i messaggi di pagamento. È il caso tipico di chi paga fornitori in blocco o gestisce gli stipendi: in questi flussi l’anagrafica del beneficiario dovrà passare da una riga di testo libero a un indirizzo diviso in campi separati. Chi invece usa solo l’home banking non deve fare nulla: è la banca a raccogliere e trasmettere i dati nel formato richiesto.
Cosa fare adesso, in pratica
Senza una scadenza fissata non c’è nulla da cambiare con urgenza, ma conviene fare comunque un controllo interno:
- verificare con il fornitore del gestionale o dell’ERP se le anagrafiche dei beneficiari hanno già un indirizzo diviso in campi — almeno nel formato «ibrido», che sarà il minimo richiesto — oppure solo una riga di testo libero;
- chiedere alla propria banca se e quando prevede di adeguare i tracciati di invio;
- rinviare un’eventuale migrazione completa al formato «strutturato», con l’indirizzo scomposto in tutte le sue componenti, finché la nuova scadenza non sarà fissata.
Regole SEPA e antiriciclaggio: due obblighi diversi
Il rinvio riguarda solo le regole tecniche interbancarie dei bonifici SEPA. È un obbligo diverso da quello antiriciclaggio del Regolamento (UE) 2023/1113, che impone di accompagnare i bonifici con alcuni dati su ordinante e beneficiario e non dipende dalle scadenze del comitato SEPA.
Se nel bonifico interviene un prestatore di servizi di pagamento fuori dall’Unione europea (per esempio in Svizzera, Regno Unito o San Marino), il pagamento deve riportare nome e numero di conto dell’ordinante, insieme a indirizzo completo con il Paese, numero di un documento ufficiale e codice identificativo cliente; in alternativa a questi tre dati, è sufficiente indicare data e luogo di nascita dell’ordinante.
Per il beneficiario bastano invece nome, numero di conto e, se disponibile, il codice LEI: l’indirizzo non è richiesto. Se tutti i prestatori coinvolti sono nell’Unione europea, anche per l’ordinante è sufficiente il numero di conto; sopra i 1.000 euro possono essere richiesti i dati completi.
È un adempimento diverso dal rinvio SEPA: dal 9 ottobre 2025 è obbligatoria anche la verifica del beneficiario (VoP), il controllo automatico che confronta nome e IBAN prima di autorizzare il pagamento.
| DISCLAIMER Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza aziendale, legale o fiscale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente d’impresa, un commercialista o all’ente gestore del bando o dell’incentivo (Camera di Commercio, Invitalia, Simest). Requisiti, scadenze e importi possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e le fonti ufficiali più recenti. |
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