Bonifici SEPA, l’obbligo dell’indirizzo strutturato del beneficiario slitta ancora: niente scadenza al 15 novembre

Il comitato che gestisce le regole tecniche dei bonifici SEPA ha rinviato per la seconda volta in due mesi la scadenza sull'indirizzo strutturato del beneficiario: ecco cosa cambia (e cosa no) per le imprese.

di Redazione Imprese 0 Commenta

Il 15 novembre 2026 doveva essere la data da cui, nei bonifici SEPA, l’indirizzo del beneficiario non sarebbe più potuto essere scritto a testo libero. Non sarà così. Il Payment Scheme Management Board, il comitato che fissa le regole tecniche dei pagamenti SEPA, ha cancellato quella scadenza a settembre senza indicarne una nuova; a fine ottobre ha rinviato a febbraio 2027 anche la decisione sulla nuova data. Per le imprese, a metà novembre non cambia nulla.

Due rinvii in meno di due mesi

Il 9 settembre 2026 il comitato ha tolto il riferimento al 15 novembre dai cinque regolamenti tecnici che disciplinano bonifici ordinari, bonifici istantanei e addebiti diretti in euro, senza indicare una data sostitutiva. Il 30 settembre è uscita una versione aggiornata di questi regolamenti, che conferma l’eliminazione del 15 novembre e rimanda a «una nuova data in tempo utile».

A quella data, però, non si è ancora arrivati: il 29 ottobre 2026 il comitato ha reso noto di aver rinviato anche la scelta della nuova scadenza, questa volta a febbraio 2027.

Chi deve occuparsene, e chi no

La questione riguarda soprattutto le imprese che non si limitano a disporre bonifici dall’home banking, ma li generano direttamente dal gestionale o dall’ERP (il software che gestisce contabilità, acquisti e paghe) in formato ISO 20022, lo standard con cui le banche si scambiano i messaggi di pagamento. È il caso tipico di chi paga fornitori in blocco o gestisce gli stipendi: in questi flussi l’anagrafica del beneficiario dovrà passare da una riga di testo libero a un indirizzo diviso in campi separati. Chi invece usa solo l’home banking non deve fare nulla: è la banca a raccogliere e trasmettere i dati nel formato richiesto.

Cosa fare adesso, in pratica

Senza una scadenza fissata non c’è nulla da cambiare con urgenza, ma conviene fare comunque un controllo interno:

  • verificare con il fornitore del gestionale o dell’ERP se le anagrafiche dei beneficiari hanno già un indirizzo diviso in campi — almeno nel formato «ibrido», che sarà il minimo richiesto — oppure solo una riga di testo libero;
  • chiedere alla propria banca se e quando prevede di adeguare i tracciati di invio;
  • rinviare un’eventuale migrazione completa al formato «strutturato», con l’indirizzo scomposto in tutte le sue componenti, finché la nuova scadenza non sarà fissata.

Regole SEPA e antiriciclaggio: due obblighi diversi

Il rinvio riguarda solo le regole tecniche interbancarie dei bonifici SEPA. È un obbligo diverso da quello antiriciclaggio del Regolamento (UE) 2023/1113, che impone di accompagnare i bonifici con alcuni dati su ordinante e beneficiario e non dipende dalle scadenze del comitato SEPA.

Se nel bonifico interviene un prestatore di servizi di pagamento fuori dall’Unione europea (per esempio in Svizzera, Regno Unito o San Marino), il pagamento deve riportare nome e numero di conto dell’ordinante, insieme a indirizzo completo con il Paese, numero di un documento ufficiale e codice identificativo cliente; in alternativa a questi tre dati, è sufficiente indicare data e luogo di nascita dell’ordinante.

Per il beneficiario bastano invece nome, numero di conto e, se disponibile, il codice LEI: l’indirizzo non è richiesto. Se tutti i prestatori coinvolti sono nell’Unione europea, anche per l’ordinante è sufficiente il numero di conto; sopra i 1.000 euro possono essere richiesti i dati completi.

È un adempimento diverso dal rinvio SEPA: dal 9 ottobre 2025 è obbligatoria anche la verifica del beneficiario (VoP), il controllo automatico che confronta nome e IBAN prima di autorizzare il pagamento.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza aziendale, legale o fiscale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente d’impresa, un commercialista o all’ente gestore del bando o dell’incentivo (Camera di Commercio, Invitalia, Simest). Requisiti, scadenze e importi possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e le fonti ufficiali più recenti.
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