Associazioni e società sportive dilettantistiche: tutte le agevolazioni fiscali

Anna Maria D’Andrea

1 Agosto 2018 - 16:24

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Associazioni e società sportive dilettantistiche: con la circolare n. 18/E pubblicata il 1° agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle agevolazioni fiscali previste per ASD e SSD.

Associazioni e società sportive dilettantistiche: tutte le agevolazioni fiscali

Circolare di chiarimenti sulle agevolazioni fiscali previste per le associazioni e le società sportive dilettantistiche: è la n. 18/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° agosto 2018 a fare il punto.

La circolare appena pubblicata, accompagnata dal consueto comunicato stampa di sintesi, arriva a seguito di un Tavolo tra CONI e Entrate durante il quale sono stati sollevati numerosi dubbi sul regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 per ASD e SSD senza fini di lucro.

Alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di riferimento possono aderire le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nel corso dell’anno d’imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciali non superiori a 400.000 euro.

I benefici applicati prevedono non solo la determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’IVA ma anche semplificazioni in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e degli obblighi dichiarativi.

Requisiti, regole e chiarimenti sulle agevolazioni previste sono contenuti nella circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate.

Associazioni e società sportive dilettantistiche: tutte le agevolazioni fiscali

La circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate riassume quelle che sono le agevolazioni fiscali previste per ASD e SSD.

In particolare, fa riferimento al regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991 che prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

In merito alle agevolazioni ai fini IRES, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro è previsto che il reddito sia determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Per le SSD senza fine di lucro, alla determinazione del reddito imponibile concorrono tutti i redditi conseguiti, da qualsiasi fonte provengano. Per le ASD in possesso della qualifica di enti non commerciali, il reddito complessivo è invece formato dalla somma di reddito fondiario, di capitale, di impresa e diversi.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni in materia di IVA, associazioni e società sportive dilettantistico senza fini di lucro applicano le regole previste dall’articolo 74, sesto comma del DPR n. 633/1972, in base al quale ai fini della determinazione dell’IVA è riconosciuta una detrazione forfettaria pari al 50% dell’imposta.

Al regime fiscale agevolato possono optare, alle condizioni normativamente stabilite, sia le associazioni sportive dilettantistiche che le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 18/E del 1° agosto 2018
Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate con tutte le agevolazioni previste per ASD e SSD

ASD e SSD: modalità di adesione al regime fiscale agevolato

Ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 qualora risulti rispettato il requisito relativo ai limiti di proventi da attività commerciali (pari a 400.000 euro), le associazioni e società sportive dilettantistiche sono tenute a darne apposita comunicazione alla SIAE e all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione dovrà essere inviata prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende beneficiare del regime fiscale agevolativo.

Tuttavia, nel caso di mancata presentazione della richiesta alla SIAE, la circolare dell’Agenzia delle Entrate prevede che le associazioni e le società sportive senza fine di lucro non decadono dalle agevolazioni qualora abbiano attuato un comportamento concludente e abbiano inviato la comunicazione richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Il mancato invio della comunicazione alla SIAE sarà tuttavia sottoposto a sanzione che va dai 250 euro ai 2.000 euro (articolo 11, Dlgs n. 471/1997).

Sempre in merito alla scelta di avvalersi del regime fiscale agevolato, ASD e SSD senza fine di lucro dovranno effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro le stesse modalità e scadenze previsto per l’invio della dichiarazione dei redditi, utilizzando il modulo della dichiarazione IVA e barrando l’apposita casella del quadro VO.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del DPR n. 544 del 1999, l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.

ASD e SSD senza fini di lucro: esoneri ed adempimenti

In merito agli obblighi contabili, di certificazione dei corrispettivi e di dichiarazione, per associazioni e società sportive dilettantistiche che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991 sono previsti i seguenti esoneri:

  • dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili;
  • dall’obbligo di fatturazione (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie) e di registrazione;
  • dall’obbligo di certificazione mediante scontrini fiscali e ricevute fiscali;
  • dall’obbligo di dichiarazione ai fini IVA.

Sono invece obbligatori i seguenti adempimenti:

  • conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;
  • annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato;
  • effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
  • annotare distintamente i proventi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie.

Pagamenti tracciati obbligatori sopra i 1.000 euro

Tra gli obblighi previsti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ASD e SSD senza fine di lucro che hanno optato per il regime fiscale agevolato sono obbligate al rispetto della tracciabilità dei pagamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

I pagamenti effettuati a loro favore nonché i versamenti dovranno essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Si risolve così il dubbio relativo alle quote di iscrizione a corsi o di tesseramento incassate in contanti e di seguito versate sul conto dell’associazione e della società.
L’ente, al fine di rispettare l’obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.

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