Aspettativa non retribuita, guida completa per i datori di lavoro

Paolo Ballanti

4 Dicembre 2023 - 17:49

L’aspettativa non retribuita merita un trattamento in busta paga completamente diverso da quello di altri tipi di assenza economicamente coperti da azienda, Inps o Inail. Ecco una guida completa

Aspettativa non retribuita, guida completa per i datori di lavoro

Il contratto di lavoro subordinato prevede l’impegno da parte del dipendente di svolgere la prestazione lavorativa manuale e / o intellettuale dedotta nel contratto stesso.

Esistono tuttavia una serie di eventi ed esigenze che legittimano il lavoratore ad assentarsi, pur mantenendo la retribuzione. Le casistiche in parola sono tassative e, a titolo di esempio, si citano ferie, malattia, maternità, congedo parentale, permessi ex Legge numero 104/1992.

Oltre alle assenze retribuite esistono una serie di altre situazioni (non contemplate dalla normativa) in cui l’interessato può sì non svolgere la prestazione, mantenendo comunque il posto di lavoro, perdendo tuttavia la copertura retributiva. Un esempio sono i periodi di:

  • Assenza non retribuita;
  • Assenza in permesso non retribuito;
  • Assenza ingiustificata;
  • Aspettativa non retribuita, richiesta per motivazioni diverse dai casi normativamente previsti (per esempio per coloro che ricoprono cariche pubbliche).

Quest’ultimo evento in particolare può essere soggetto a regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, con definizione di:

  • Modalità di richiesta;
  • Motivazioni;
  • Limiti di durata.

In assenza di disposizioni contrattuali l’aspettativa in parola è regolata da prassi ed usi interni, con l’esigenza comunque di mantenere un iter di richiesta che preveda:

  • La domanda in forma scritta da parte del lavoratore, con cui si riportano le motivazioni ed il periodo di assenza;
  • La risposta da parte del datore di lavoro, sempre in forma scritta, anche in caso di diniego.

Analizziamo ora in dettaglio tutti gli altri aspetti legati all’aspettativa non retribuita.

Ferie e permessi: maturano?

I periodi di aspettativa non retribuita non contano ai fini della maturazione di:

  • Ferie;
  • Permessi retribuiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato, ad esempio quelli in sostituzione delle festività abolite per legge (cosiddetti «permessi ex-festività») o ancora i permessi per riduzione dell’orario di lavoro («permessi ROL»).

E’ opportuno tuttavia chiedersi in quale misura ferie - permessi non maturano. Può infatti accadere che in base a:

  • Durata del periodo di assenza per aspettativa;
  • Disciplina prevista dal Ccnl;

il lavoratore non maturi ferie e permessi:

  • In proporzione ai periodi di assenza;
  • Soltanto se l’assenza supera una determinata durata.

Nel primo caso anche un solo giorno di aspettativa è rilevante ai fini della non maturazione. Al contrario, nella seconda ipotesi il contratto collettivo può, ad esempio, prevedere che il rateo mensile maturi per intero, a meno che l’assenza non sia pari o superiore a 15 giorni di calendario nel singolo mese. In quest’ultimo frangente il rateo non maturerebbe per intero.

Gli altri ratei: come comportarsi?

Le considerazione appena fatte in merito alla maturazione di ferie e permessi si applicano anche ad altre tipologie di ratei come Tfr e mensilità aggiuntive. E’ perciò quanto mai opportuno che, per una corretta elaborazione della busta paga, l’azienda verifichi le disposizioni del Ccnl applicato.

Ricordiamo che il Tfr (Trattamento di fine rapporto) è un elemento retributivo spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto, a prescindere dalla causa dell’interruzione. Fanno eccezione le ipotesi di anticipo di una quota - parte dello stesso, al ricorrere di determinati requisiti.

Le mensilità aggiuntive, al contrario, rappresentate dalla tredicesima e dall’eventuale quattordicesima, sono somme riconosciute in un’unica soluzione in determinati periodi dell’anno.

Anch’esse, come il Tfr, maturano per ogni mese in forza in azienda, eccezion fatta per i periodi di assenza che non ne consentono la maturazione, come accade per l’aspettativa non retribuita. Mentre la tredicesima di norma viene totalizzata dal 1° gennaio al 31 dicembre, la quattordicesima matura dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Potrebbe quindi accadere che, per lo stesso periodo di assenza in aspettativa non retribuita, gli effetti su tredicesima e quattordicesima siano differenti.

Attenzione a detrazioni da lavoro dipendente

Le detrazioni da lavoro dipendente sono importi che hanno l’obiettivo di abbattere l’imposta lorda a carico del contribuente, a titolo di Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

La ragione per cui la normativa (articolo 13, Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917) riconosce questo tipo di detrazioni risiede nel fatto che il dipendente, per recarsi al lavoro, sostiene una serie di costi (si pensi a carburante e / o mezzi pubblici) che, pertanto, giustificano un abbattimento fiscale.

Il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente si basa su due elementi:

  • Il reddito complessivo del contribuente;
  • I giorni per i quali spetta la detrazione.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto si assumono a riferimento i giorni di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre a festività, riposi settimanali ed assenze retribuite (ferie, malattia, etc.).

Al contrario, non si considerano per il calcolo delle detrazioni i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione. Vi rientrano, tra gli altri, anche i periodi di aspettativa non retribuita. E’ quindi opportuno che il datore di lavoro verifichi se il calcolo delle detrazioni in busta paga è in linea con quanto appena affermato.

Pertanto, per un mese completamente interessato da aspettativa non retribuita non spetterà alcun importo a titolo di detrazione da lavoro dipendente. Nelle altre ipotesi, i giorni detrazione dovranno essere proporzionalmente ridotti in funzione dei periodi di assenza in parola.

Attenzione al calcolo del bonus Irpef

I lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro hanno diritto ad un importo netto a titolo di trattamento integrativo (ex Bonus Renzi).

Il credito in questione spetta in misura pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) per coloro che hanno redditi pari o inferiori a 15 mila euro.

Al contrario, quanti si collocano nella fascia 15 mila - 28 mila euro hanno diritto al bonus soltanto se l’imposta lorda, determinata in ragione del reddito complessivo, è di ammontare superiore alle detrazioni per carichi di famiglia, per redditi di lavoro dipendente, per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, nelle misure applicabili nell’anno interessato dal credito.

In quest’ultima situazione il bonus spetta per un ammontare, comunque non eccedente i 1.200 euro annui, pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra citate e l’imposta lorda.

Al pari di quanto avviene per le detrazioni da lavoro dipendente, anche l’importo del trattamento integrativo dev’essere rapportato ai giorni per i quali, nell’anno, spetta la retribuzione. Di conseguenza, con gli stessi criteri sopra citati, il datore di lavoro deve escludere la spettanza del bonus per i periodi interessati da aspettativa non retribuita.