Sanzioni omesso modello 770

Nadia Pascale

3 Aprile 2024 - 11:31

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In caso di mancata presentazione del modello 770, dichiarazione dei sostituti di imposta, quali sanzioni si applicano? Ecco il trattamento per omissione modello 770.

Sanzioni omesso modello 770

Il modello 770, o dichiarazione dei sostituti d’imposta, è quel modello dichiarativo che deve essere presentato da quei contribuenti che durante il periodo d’imposta precedente hanno corrisposto compensi a terzi soggetti con ritenuta d’acconto.

L’omessa o tardiva presentazione del modello 770 determina l’insorgere di sanzioni amministrative tributarie, diverse a seconda dell’entità della violazione.

Il riferimento normativo essenziale in materia è l’articolo 2 del Decreto Legislativo 471/1997 che analizziamo punto per punto.

Sanzioni omessa presentazione modello 770

Entro il 31 ottobre di ogni anno deve essere presentato dal sostituto di imposta il modello 770/2024.
Con il modello 770/2024 i sostituti di imposta sono tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché di altri dati contributivi e assicurativi.

Il modello può essere inviato esclusivamente per via telematica anche attraverso intermediari abilitati, ad esempio il commercialista di fiducia.

La dichiarazione si considera omessa nel caso di:

  • mancata presentazione del modello;
  • presentazione con ritardo superiore a 90 giorni dal termine di scadenza;
  • uso di modelli non conformi a quelli approvati;
  • mancata sottoscrizione o sottoscrizione da parte di un soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale;
  • mancata regolarizzazione della dichiarazione entro 30 giorni dall’invito da parte degli uffici dell’AdE.

Nel caso di omessa presentazione del modello 770, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Le stesse sono fissate nell’articolo 2 del decreto legislativo 471 del 1997.

Sanzioni dimezzate se la presentazione è tardiva ma non supera certi limiti

Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200. Si parla in questo caso di ravvedimento operoso.

Sanzioni in caso di compensi dichiarati inferiori a quanto effettivamente accertato

Se l’ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.

Tale sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di:

  • documentazione falsa;
  • artifici o raggiri;
  • condotte simulatorie o fraudolente.

Fuori dai casi di cui all’elenco precedente, la sanzione in oggetto (dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250) è ridotta di un terzo quando l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.

Sanzioni in caso di ritenute regolarmente versate nonostante il modello 770 sia stato omesso

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione per percipiente (euro 50 per ciascun soggetto non indicato nel modello 770) è ridotta del cinquanta per cento.

Sanzioni modello 770 per mancata indicazione del percipiente

In aggiunta alle sanzioni previste sopra (si vedano i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 del D. Lgs. 471/1997) si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Sanzioni per la mancata presentazione da parte dell’intermediario abilitato

Si è detto che il modello 770 deve essere presentato dal sostituto di imposta oppure da un intermediario abilitato o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.
L’intermediario, una volta ricevuto l’incarico deve rilasciare al sostituto una comunicazione in cui si assume l’impegno di trasmettere telematicamente il modello 770 oppure la precisazione che la dichiarazione è stata da lui predisposta ovvero che gli è stata consegnata già compilata e che quindi si impegna alla sola trasmissione.
Nel caso di successiva omessa trasmissione telematica del modello 770 da parte dell’intermediario, l’articolo 7-bis del decreto legislativo 241 del 1997 prevede una sanzione da 516 a 5.164 euro.
Nel caso in cui l’intermediario abbia ripetutamente omesso la presentazione del modello 770 rischia la revoca dell’abilitazione.

La legge 234 del 2021 ha previsto però delle eccezioni, ad esempio in caso di malattia e infortunio: il comma 929 dell’articolo 1 prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico, in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, non vi possono essere sanzioni a carico dell’intermediario.

Modello 770/2024 integrativo o correttivo

Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia trasmesso telematicamente il modello 770/2024 nei termini, quindi entro il 31 ottobre, ma si accorga di avere errato nella comunicazione, può presentare entro i termini una dichiarazione correttiva nei termini, la stessa annulla la precedente dichiarazione trasmessa. In questo caso occorre barrare la casella “Correttiva nei termini” posta nel Frontespizio del modello approvato.

Nel caso in cui, invece, il sostituto di imposta si accorga dell’errore dopo la scadenza del termine di presentazione, può rimediare trasmettendo un modello integrativo barrando la casella “Dichiarazione integrativa”. Presupposto per la presentazione di un nuovo modello, ovviamente, è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (entro 90 giorni dal termine di scadenza) e nella nuova dichiarazione va indicato il protocollo della dichiarazione già trasmessa.
La dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

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