Reddito di cittadinanza e altri bonus: l’INPS spiega quali non sono cumulabili

Simone Micocci

07/02/2022

07/02/2022 - 16:21

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Reddito di cittadinanza tagliato a causa di altri bonus o prestazioni assistenziali in corso di godimento. L’INPS fa chiarezza a riguardo.

Reddito di cittadinanza e altri bonus: l’INPS spiega quali non sono cumulabili

Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza riportiamo un interessante messaggio dell’INPS - il numero 548/2022 - con il quale viene fatta chiarezza su quali bonus e trattamenti assistenziali non sono cumulabili.

Il Reddito di cittadinanza, infatti, è una misura d’integrazione al reddito familiare: ciò significa che se quest’ultima componente aumenta allo stesso tempo si riduce l’importo dell’integrazione. Per questo motivo è bene capire fin da subito quali sono i bonus e le prestazioni assistenziali non cumulabili con il Reddito di Cittadinanza, rischiando non solo di far scattare una riduzione dell’importo ma anche di far decadere il diritto alla misura a causa del superamento delle soglie economiche.

Un riepilogo lo troviamo appunto nella circolare in oggetto, dove viene spiegata la rilevanza - ai fini del Reddito e della Pensione di Cittadinanza - dei trattamenti assistenziali in corso di godimento ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Trattamenti assistenziali e bonus: come impattano sul Reddito di Cittadinanza

Godere di un certo bonus o prestazione assistenziale potrebbe avere serie ripercussioni sul Reddito di cittadinanza, tanto che l’importo potrebbe ridursi significativamente. Ed è anche possibile che a causa di bonus e trattamenti assistenziali possa scattare la decadenza del Reddito di cittadinanza per perdita dei requisiti.

A tal proposito, nella suddetta circolare l’INPS spiega che in questi giorni l’importo del Reddito di Cittadinanza è oggetto di aggiornamento. Dal valore del Reddito familiare, infatti, vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e allo stesso tempo vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso.

Tale operazione riguarda le seguenti prestazioni:

  • Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali;
  • Assegno di maternità dei Comuni (MAT);
  • Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
  • Pensione sociale e assegno sociale;
  • Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali - SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).

Di fatto, quindi, “i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono “sostituiti” da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell’INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale”.

Cosa significa questo: che ad esempio chi ha preso l’assegno sociale nel 2020 può stare tranquillo perché di questo non se ne terrà conto nel ricalcolo del Reddito di Cittadinanza visto che la normativa stabilisce che dal reddito familiare risultante dall’attestazione bisogna “tagliare” i trattamenti del suddetto elenco, qualora siano stati percepiti. Tuttavia, se l’assegno sociale è ancora in corso di godimento, questo si considera e dunque si va ad aggiungere al reddito familiare, con tutte le conseguenze del caso.

Ricordiamo, infatti, che più il reddito familiare è alto e più l’importo del Reddito di cittadinanza si riduce. Inoltre, se questa componente supera una determinata soglia - 6.000,00€ annui per la persona sola, 8.400,00€ con due maggiorenni, 9.600,00€ con due maggiorenni e un minorenne e così via - il diritto al Reddito di cittadinanza decade.

Ricalcolo Reddito di cittadinanza: le novità dal 1 gennaio 2022

Spiega poi l’INPS che:

A decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con il medesimo meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ivi compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.

Quindi, da gennaio 2022 l’INPS ha iniziato a prendere in considerazione anche “i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare”, ragion per cui - ad esempio - chi ha beneficiato dell’aumento della pensione d’invalidità, grazie all’estensione del diritto alla maggiorazione conosciuta come incremento al milione, questo mese ha subito la decurtazione del Reddito di cittadinanza.

Di conseguenza, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione di Rdc/Pdc, si tiene conto - oltre che di quelli indicati nel precedente elenco - anche dei seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso:

  • maggiorazioni dell’assegno sociale (art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • maggiorazione dell’aumento della pensione sociale (art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544);
  • maggiorazione sociale (art. 1 della legge n. 544/1988, art. 69 della legge n. 388/2000 e art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
  • importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo (commi 7 e 10 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000);
  • quattordicesima (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

Nonostante ciò, viene confermata la disciplina attuale che prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento - “di qualsivoglia natura” - percepito in ragione di una condizione di disabilità. Questo significa che le prestazioni assistenziali spettanti alle persone con disabilità non saranno considerate ai fini ISEE.

È bene sottolineare poi che nelle operazioni di ricalcolo del Reddito di cittadinanza non vengono rilevate le voci riferite a:

  • le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento di tributi;
  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
  • l’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. n. 190.

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