Omicidio stradale: cosa prevede il Codice penale

Isabella Policarpio

28/09/2020

Come è punito nel nostro ordinamento l’omicidio stradale? Ecco gli anni di carcere, le sanzioni accessorie e le circostanze aggravanti previste dalla legge.

Omicidio stradale: cosa prevede il Codice penale

L’omicidio stradale è un reato previsto dal Codice penale ed ha una trattazione a parte e differenziata rispetto alle altre fattispecie di omicidio doloso e colposo.

Il reato di omicidio stradale è stato introdotto nel 2016 - dopo le proteste dei familiari delle vittime stradali - per arginare il gran numero di incidenti mortali che avvengono a causa della guida sotto effetto di alcol, droghe e oltre i limiti di velocità.

Nell’ipotesi più grave, chi commette un omicidio stradale rischia fino a 12 anni di carcere a cui possono aggiungersi delle aggravanti in caso di omicidio plurimo, guida senza patente e fuga del conducente.

Facciamo il punto sulla disciplina legale di questo reato e le pene previste. Ecco cosa è cambiato dal 2016.

Omicidio stradale: le fattispecie previste dalla legge

La legge 41/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento l’omicidio stradale all’articolo 589-bis con lo scopo di inasprire le pene previste per chi uccide pedoni o altri automobilisti mentre è alla guida. L’articolo in questione prevede diverse ipotesi di reato con le rispettive pene:

  • reclusione in carcere da 2 a 7 anni, per omicidio stradale commesso da “chiunque” violi le norme del Codice della strada e dalle relative disposizioni complementari;
  • reclusione in carcere da 5 a 10 anni per chiunque guidi con tasso alcolemico compreso tra 0,81 a 1,5 g/l e provochi la morte di una persona (si tratta dell’ipotesi di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza);
  • reclusione da 5 a 10 anni in caso di eccesso di velocità, attraversamento di intersezioni con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
  • reclusione da 5 a 10 anni per chi commette un omicidio con un veicolo a motore a causa del mancato rispetto dei limiti di velocità: non inferiore a 70 Km/h o di almeno 50 Km/h, rispettivamente in “centro urbano” e su “strade extraurbane”;
  • reclusione in carcere da 8 fino a 12 anni se la morte è causata da chi guida in stato di ebbrezza grave (ovvero con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Omicidio stradale: altre circostanze aggravanti

Le pene che abbiamo visto sopra si aggravano se il guidatore commette una di una infrazioni che ai aggiungono alla condotta, già gravissima, di omicidio stradale:

  • quando il guidatore è sprovvisto di patente di guida, ad esempio perché scaduta, revocata o sospesa oppure quando il veicolo è sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
  • in caso di fuga del conducente. Qui la pena è aumentata da un terzo fino a 2 terzi e, in ogni caso, non può essere inferiore a 5 anni;
  • omicidio stradale plurimo, cioè quando il conducente ha causato la morte di più persone oppure la morte di una e la lesione di altre. In questo casi la sanzione è la reclusione fino ad un massimo di 18 anni.

Omicidio stradale: circostanze attenuanti

Ma oltre alle circostanze aggravanti esistono anche delle ipotesi attenuanti per effetto delle quali la pena può essere diminuita dal giudice. Le attenuanti entrano in gioco quando l’omicidio stradale non è causato esclusivamente da una negligenza del guidatore ma vi concorre anche la condotta di altri soggetti (ad esempio il pedone che attraversa lontano dalle strisce pedonali).

In questo caso scatta il concorso di colpa con la vittima e la pena può essere diminuita in maniera significativa, anche fino alla metà.

Arresto in flagranza e prescrizione

In alcuni casi l’omicidio stradale ammette l’arresto in flagranza del colpevole. In particolare, l’arresto in flagranza è obbligatorio solo nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in tutti gli altri casi, invece, è facoltativo e rimesso alla volontà delle Forze dell’ordine.

Sempre nello stesso caso, per quanto riguarda la prescrizione, invece, questa risulta raddoppiata.

Lesioni stradali

La nuova disciplina dell’omicidio stradale punisce anche i casi in cui dall’infrazione del Codice della strada non deriva la morte della vittima ma lesioni gravi o gravissime. In particolare la legge prevede 3 ipotesi:

  • nelle ipotesi punite con la reclusione da 2 a 7 anni in caso di omicidio, le lesioni gravi sono punite con la pena da 3 mesi a 1 anno di carcere e le lesioni gravissime e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime;
  • ipotesi più gravi che sono punite con la reclusione da 8 a 12 anni in caso di omicidio, sono invece sanzionate con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime;
  • nelle fattispecie punite da 5 a 10 anni per l’omicidio stradale, l’articolo 590-bis stabilisce la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni in caso di lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.

Revoca della patente

In caso di omicidio stradale la revoca della patente di guida non è sempre automatica. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza 17 aprile 2019, n. 88, contrariamente a quanto previsto all’articolo 222 del Codice della strada.

Dunque la revoca della patente c’è solamente in caso di omicidio stradale aggravato, quindi per guida in stato di ebbrezza per eccesso di alcool (se il risultato del test è pari o superiore a 1,5 g/l) o per l’utilizzo di droghe.

Ove non è prevista la revoca automatica, il giudice valuta caso per caso se è opportuna anche la sospensione della patente di guida.

La revoca dura tre anni. Solamente alla fine di questo lasso di tempo, l’ex guidatore potrà fare ex novo il test scritto e la prova pratica per il riottenimento della licenza di guida.

Omicidio stradale: testo dell’articolo 589 bis del Codice Penale

Ecco, il testo della norma introdotta dalla legge 41/2016:

Art. 589 bis (Omicidio Stradale)

"Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

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