Liquidazione dell’impresa: quali tasse da pagare?

Alessandra Manco

9 Giugno 2014 - 16:00

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Con l’apertura della fase di liquidazione si hanno nuovi sistemi per tassare il reddito prodotto. Vediamo i vari casi in base al tipo di impresa.

Liquidazione dell’impresa: quali tasse da pagare?

Con il processo di liquidazione, l’azienda ha estinto la sua funzione produttiva e si procede pertanto alla vendita delle singole attività al fine di attribuire l’attivo residuo ai soci o all’imprenditore. In ogni caso la liquidazione ordinaria è una procedura che resta obbligatoria solo per le società di capitali mentre per le società di persone e le imprese individuali viene comunque ad essere facoltativa.

Quando si iniziano le procedure di liquidazione si ha un nuovo periodo di imposta (di conseguenza il precedente viene ad essere chiuso). La data di inizio del periodo varia in base al tipo di impresa con cui si ha a che fare.
Nel caso di imprese e ditte individuali la data di inizio della liquidazione è quella che è contenuta all’interno del mod. AA9 che va consegnato all’ufficio (qualora il contribuente non indichi la data di inizio non si ha periodo di liquidazione ed il reddito viene determinato in maniera ordinaria).
Per le società di persone, assimilate ed associazioni le operazioni di liquidazione hanno inizio con la data di deliberazione dei soci, mentre per le società di capitali o per le cooperative il periodo di liquidazione ha inizio quando si iscrive nel registro delle imprese la delibera inerente lo scioglimento. Come detto il reddito generato nel periodo precedente la data di liquidazione viene tassato in base a regole ordinarie mentre il reddito prodotto durante la fase di liquidazione è determinato provvisoriamente per ogni periodo di imposta e successivamente calcolato in via definitiva.

Per società di persone o ditte qualora la liquidazione non superi i tre esercizi, per ogni esercizio è calcolato il reddito in maniera provvisoria e alla chiusura viene calcolato il reddito definitivo con evidenziazione del conguaglio (positivo o negativo). Se il periodo di liquidazione supera i tre esercizi la tassazione dei periodi cosiddetti intermedi viene considerata definitiva e non si ha differenza finale a debito o credito.

Per le società di capitali si applicano le regole ordinarie e qualora il periodo di liquidazione non superi i 5 esercizi si ha liquidazione provvisoria per ogni esercizio e conguaglio finale; viceversa per più di 5 esercizi la tassazione dei periodi intermedi è considerata definitiva. I soci saranno quindi tassati sui dividendi distribuiti e qualora vi sia residuo attivo al socio verrà tassato la differenza tra valore delle quote/beni ricevuto e prezzo di acquisto iniziale (per le società di capitali). Nel caso di società di persone se i soci sono persone fisiche si applicherà la tassazione separata.

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