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Licenziamento illegittimo: indennità o reintegro? Ecco cosa dice la Cassazione

martedì 24 settembre 2013, di Valentina Pennacchio

Nel corso degli anni abbiamo imparato che esistono tante forme di licenziamento (purtroppo): il licenziamento GMO (per giustificato motivo oggettivo), il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il licenziamento per giusta causa.

Ci sono dei casi in cui il licenziamento è illegittimo, cosa può e deve fare il lavoratore?

La Cassazione è intervenuta in materia con la sentenza n. 21452 del 19 settembre 2013: il lavoratore può chiedere l’indennità (sostituiva pari a 15 mensilità prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori) o il reintegro, ma solo dopo la sentenza di illegittimità del licenziamento.

Il diritto del lavoratore

Secondo la Cassazione il diritto del lavoratore:

“è conseguenza dell’accertamento con sentenza, dell’illegittimità del licenziamento, quindi, prima della sentenza stessa, non sussiste per il lavoratore alcuna facoltà di scelta e, di conseguenza, alcuna possibilità di esercizio dell’opzione”.

Tale diritto persiste anche quando il lavoratore abbia ripreso a lavorare (di fatto non reintegro formale vero e proprio), durante lo svolgimento del processo, ma matura solo in virtù di una sentenza favorevole. In sostanza, se l’azienda chiede al dipendente di rientrare al lavoro, questi può farlo, senza privarsi, successivamente, del diritto di rinunciare perché:

“Il lavoratore può esercitare la facoltà di chiedere al datore l’indennità di cui all’art. 18, co. 5, della legge 20.05.70 n. 300, solo dopo l’emanazione della sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, a nulla rilevando che nelle more del giudizio, aderendo all’invito del datore il lavoratore abbia ripreso il servizio, salvo che da tale reciproco comportamento delle parti possa desumersi che tra le stesse è intervenuto l’accordo, anche implicito, di ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Messaggi

  • Salve! dopo che il Giudice ha disposto la reintegra del posto di lavoro con la conseguente condanna a percepire al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione di 12 mesi, in piu al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione...ho subito fatto la richiesta di chiedere al datore di lavoro un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in sostituzione alla reintegra. le mie domande che Le porgo sono: 1) Chiedere e ottenere l’indennità sostitutiva all’integrazione è un mio diritto, oppure il datore di lavoro può rigettare la mia richiesta costringendomi a rientrare a lavoro? 2) dopo essere stata licenziata ho goduto di tutte le mensilità di disoccupazione, poiché il Giudice ha senteziato al versamento dei contributi assistenziale e previdenziali, dovrò restituire la somma percepita con la disoccupazione oppure si effettua un reintegro, e chi ha questo onere economico? c’è un modo per poterlo calcolare?
    sicura di una Vostra gentile disponibilità alla mia richiesta, Vi porgo distinti saluti. Carmela.

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