Licenziamento illegittimo: indennità o reintegro? Ecco cosa dice la Cassazione

Valentina Pennacchio

24/09/2013

Licenziamento illegittimo: indennità o reintegro? Ecco cosa dice la Cassazione

Nel corso degli anni abbiamo imparato che esistono tante forme di licenziamento (purtroppo): il licenziamento GMO (per giustificato motivo oggettivo), il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il licenziamento per giusta causa.

Ci sono dei casi in cui il licenziamento è illegittimo, cosa può e deve fare il lavoratore?

La Cassazione è intervenuta in materia con la sentenza n. 21452 del 19 settembre 2013: il lavoratore può chiedere l’indennità (sostituiva pari a 15 mensilità prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori) o il reintegro, ma solo dopo la sentenza di illegittimità del licenziamento.

Il diritto del lavoratore

Secondo la Cassazione il diritto del lavoratore:

“è conseguenza dell’accertamento con sentenza, dell’illegittimità del licenziamento, quindi, prima della sentenza stessa, non sussiste per il lavoratore alcuna facoltà di scelta e, di conseguenza, alcuna possibilità di esercizio dell’opzione”.

Tale diritto persiste anche quando il lavoratore abbia ripreso a lavorare (di fatto non reintegro formale vero e proprio), durante lo svolgimento del processo, ma matura solo in virtù di una sentenza favorevole. In sostanza, se l’azienda chiede al dipendente di rientrare al lavoro, questi può farlo, senza privarsi, successivamente, del diritto di rinunciare perché:

“Il lavoratore può esercitare la facoltà di chiedere al datore l’indennità di cui all’art. 18, co. 5, della legge 20.05.70 n. 300, solo dopo l’emanazione della sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, a nulla rilevando che nelle more del giudizio, aderendo all’invito del datore il lavoratore abbia ripreso il servizio, salvo che da tale reciproco comportamento delle parti possa desumersi che tra le stesse è intervenuto l’accordo, anche implicito, di ricostituzione del rapporto di lavoro”.

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