Nel nostro ordinamento, il lavoro festivo non è vietato ma segue specifiche regole di garanzia per il lavoratore. Ecco una sintetica guida sugli elementi essenziali in materia.
In alcune realtà il lavoro festivo non è di certo una rarità. Pensiamo ad esempio a settori quali il commercio, oppure ai settori del turismo invernale, o alla ristorazione.
Ebbene, è chiaro che il relazione al lavoro festivo, nel nostro ordinamento sono contenute regole che disciplinano quanto deve essere pagato, ossia la misura della retribuzione.
Di seguito intendiamo affrontare l’argomento, chiarendone i tratti essenziali e soffermandoci sulle cd. maggiorazioni. Che cosa è importante ricordare? Vediamolo.
Lavoro festivo: il contesto di riferimento
Il diritto del lavoro in Italia ha stabilito che alcuni giorni dell’anno, distinti dalle domeniche, assumono le caratteristiche di festività, giacché sono rivolte collettivamente alla celebrazione di riti civili e religiosi. I giorni festivi sono indicati dalla legislazione nazionale, ma anche dalla contrattazione collettiva e di secondo livello.
In particolare, le festività comuni a tutti i lavoratori sono:
- 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno – festività civili nazionali;
- 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1 Novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre – festività religiose nazionali;
- data variabile per il Santo Patrono del comune in cui è localizzata l’unità produttiva (nella prassi se ne trova indicazione nella contrattazione collettiva).
I giorni festivi hanno come scopo principale la soddisfazione del bisogno del lavoratore subordinato di esprimere la propria personalità con la partecipazione alla vita sociale, familiare e religiosa.
Insieme a detto scopo troviamo la stessa esigenza dei riposi periodici, ossia quella di garantire al lavoratore la possibilità di ripristinare le proprie energie psico-fisiche, utilizzate durante l’anno per il compimento dell’attività lavorativa.
Lavoro festivo e retribuzione: alcune indicazioni generali
La retribuzione del lavoro festivo segue regole specifiche, e occorre distinguere tra festività retribuita e lavoro nel giorno festivo. Sul piano generale, occorre precisare quanto segue:
- festività retribuita: i lavoratori subordinati, anche se non lavorano nell’ambito delle festività che si verificano nella settimana, incasseranno comunque la retribuzione ordinaria come se avessero svolto le mansioni di cui al contratto di lavoro.
- lavoro festivo: non di rado succede che il lavoratore sia chiamato a lavorare nel giorno di festività. In queste circostanze, il dipendente ha diritto oltre che alla normale retribuzione della giornata lavorativa anche ad una retribuzione maggiorata in percentuale, solitamente prevista dal CCNL di riferimento.
- festività non goduta: se la festività si verifica di domenica o in altro giorno festivo, l’azienda deve versare una quota supplementare rispetto alla retribuzione normalmente dovuta. Invece, se la festività è nel giorno di riposo (o nel sabato per le settimane di 5 giorni lavorativi su 7) al dipendente non spetta niente.
Inoltre, è da rimarcare che il diritto al riposo nei giorni festivi non rappresenta un diritto regolato dalla legge o dal testo della Costituzione. Pertanto, assume rilievo ciò che è stabilito dai CCNL, dagli accordi di secondo livello, dai contratti individuali e dalla stessa giurisprudenza.
In sintesi, nelle giornate festive, al lavoratore subordinato, sono in sostanza garantiti due diritti: il diritto di astensione dal lavoro festivo e quello di ottenere la retribuzione.
Lavoro festivo: il diritto di astensione del lavoratore e l’accordo delle parti
Vero è che le norme vigenti in tema di lavoro festivo non vietano affatto che il lavoratore possa rifiutare di compiere la prestazione lavorativa richiesta dall’azienda. In termini pratici, anche in caso di no a svolgere l’attività lavorativa, il lavoratore non perde il diritto di ricevere la ordinaria retribuzione, che deve essere dunque essere corrisposta dal datore di lavoro.
Al contempo, al dipendente non può essere contestata l’assenza ingiustificata, essendo quella del lavoro festivo una libera scelta del lavoratore, su cui non il datore di lavoro non può aver alcuna influenza. Ciò è d’altronde riconosciuto in modo limpido dalla giurisprudenza della Suprema Corte e dalla stessa dottrina giuslavoristica.
I giuristi infatti affermano che, pur non essendovi un divieto formale di prestazione lavorativa nei giorni festivi, detta previsione sia implicitamente contenuta nella normativa inerente la maggiorazione della retribuzione in ipotesi di effettivo lavoro in dette giornate. Non solo. Il diritto in oggetto è da ritenersi disponibile: in gergo, ciò significa che il dipendente può rinunciare al godimento del giorno festivo e scegliere di prestare il proprio lavoro anche in queste circostanze. Pertanto è vero che il datore di lavoro può richiedere la prestazione, ma la prestazione dell’attività potrà svolgersi in concreto, solo in presenza di un accordo ad hoc fra le parti.
Lavoro festivo, retribuzione e maggiorazioni: come funziona?
Il trattamento retributivo spettante al dipendente nei giorni festivi è diverso a seconda che questi non svolga la propria attività godendo dunque del riposo o che invece scelga, su libero accordo, di lavorare.
Per le festività non lavorate, sia il lavoratore pagato in misura fissa che quello pagato a ore hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni accessorio.
In caso di festività lavorate, i dipendenti che svolgono le mansioni di cui al contratto di lavoro hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione. Detta maggiorazione, in termini percentuali, è di solito definita dal contratto collettivo applicato alla categoria interessata e si esprime in modo differente in base alla modalità di pagamento del lavoratore - in misura fissa o a ore:
- se è pagato in misura fissa, spetta la retribuzione giornaliera maggiorata della percentuale disposta per lavoro festivo;
- se è pagato a ore, sono assegnate le quote orarie relative alle ore di lavoro compiute oltre alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
Ciascun contratto collettivo può prevedere maggiorazioni differenti. Esaminando, ad esempio, il CCNL Cooperative sociali abbiamo una maggiorazione del 30% per il lavoro festivo diurno, che diventa 50% se notturno. Ed anche per quanto riguarda il contratto Commercio e terziario abbiamo analoghe maggiorazioni.
Inoltre, nello specifico caso del CCNL metalmeccanici, laddove il lavoratore svolga lavoro festivo senza riposo compensativo ha diritto alla retribuzione normale mensile insieme alla retribuzione oraria, per le ore di lavoro festivo, con maggiorazione pari al 50%.
Ricordiamo infine che i compensi erogati per il lavoro festivo sono, come la retribuzione per i consueti giorni di lavoro, soggetti a trattenute per contributi INPS e a tassazione IRPEF.
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