La tassazione delle opere di ingegno nel modello 730/2023

Patrizia Del Pidio

04/07/2023

04/07/2023 - 14:49

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Nel modello 730/2023 vanno indicati anche i redditi che derivano dall’esercizio non abituale di arti e professioni. Il quadro dove devono essere indicati è quello D, vediamo le istruzioni.

La tassazione delle opere di ingegno nel modello 730/2023

Non sempre i redditi derivano da lavori continuativi, subordinati, o da collaborazioni che durano nel tempo. Può capitare, ad esempio, che nel corso dell’anno si effettuino prestazioni di lavoro autonomo, che non hanno il carattere della professionalità, abitualità ed eterodeterminazione.

In questi casi, ai sensi dell’articolo 53 del Tuir, non è possibile parlare di lavoro autonomo vero e proprio, ma di prestazioni di lavoro autonomo occasionale oppure di sfruttamento delle opere di ingegno. Si tratta di due tipologie di reddito per le quali non è necessaria la presentazione del modello Redditi PF ma possono essere dichiarate anche con il modello 730, a patto che il soggetto percettore abbia percepito nel corso del periodo d’imposta anche redditi di lavoro dipendente o assimilato e che nell’anno in cui effettua la dichiarazione.

Questo anche se nell’anno di presentazione della dichiarazione il soggetto non ha un sostituto di imposta, visto che è possibile presentare la dichiarazione anche senza sostituto di imposta in determinati casi.

I redditi da indicare nel rigo D3 del modello 730/2023
I redditi di lavoro da indicare nel quadro D3 del modello 730/2023 sono:

  • proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e di invenzioni industriali (brevetti, know how) percepiti direttamente dall’autore o inventore;
  • redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, se l’apporto è costituito esclusivamente da prestazione di lavoro;
  • redditi derivanti dalla partecipazione agli utili spettante ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni o a società limitata.

I proventi derivanti dal lavoro autonomo
I compensi da lavoro autonomo, rientranti tra i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, vanno riportati nel quadro D, al rigo D5, specificando la tipologia di reddito mediante l’indicazione del codice identificativo (colonna 1), le somme effettivamente percepite (colonna 2) e le ritenute d’acconto subite (colonna 4). Inoltre, in tale rigo occorrerà indicare l’ammontare delle spese effettivamente sostenute inerenti la produzione del reddito (colonna 3). Tali spese, da portare in diminuzione del reddito, non possono mai superare il corrispettivo percepito, relativo ad ogni singola operazione.

Lo sfruttamento delle opere d’ingegno
I proventi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, confluiscono nel rigo D3 del modello 730 se percepiti dall’autore o dall’inventore, mentre se percepiti da aventi causa a titolo gratuito, o da soggetti che hanno acquistato tali diritti a titolo oneroso, costituiscono redditi diversi vanno indicati al rigo D4 codice 6. I compensi derivanti dallo sfruttamento delle opere d’ingegno devono essere indicati al lordo della deduzione forfettaria delle spese del 25%, elevata al 40% per i soggetti di età inferiore ai 35 anni, la quale sarà scomputata in sede di liquidazione delle imposte.

La detrazione ai fini Irpef
Per tutte queste categorie di reddito è prevista una detrazione dall’imposta lorda decrescente all’aumentare del reddito complessivo, non cumulabile con quella per redditi di lavoro dipendente e assimilati e da non rapportare al periodo di lavoro.

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