La compagnia telefonica risarcisce il danno se il numero di telefono è pubblicato senza consenso dell’utente

Manuela Margilio

21 Agosto 2014 - 14:09

Costituisce lesione del diritto alla privacy la pubblicazione dei dati personali sugli elenchi telefonici in mancanza del consenso dell’interessato

La compagnia telefonica risarcisce il danno se il numero di telefono è pubblicato senza consenso dell’utente

E’ quanto asserito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17974 dello scorso 14 agosto che riconosce all’utente del servizio telefonico un danno di natura non patrimoniale.

Una donna, il cui numero di telefono e indirizzo di residenza erano stati pubblicati sulle pagine bianche senza il suo consenso, è stata risarcita per il danno non patrimoniale da lei subito, a seguito della violazione del suo diritto alla riservatezza.
La lesione del diritto inviolabile a non rendere noti i propri dati personali, nella fattispecie esaminata, ha causato un danno alla parte interessata, poiché ne è conseguita una forte alterazione del proprio equilibrio psichico.

La vicenda decisa dalla Cassazione

La Suprema Corte ha deciso di condannare il gestore telefonico al risarcimento dei danni di natura non patrimoniale subiti dalla donna in conseguenza del trattamento illegittimo dei suoi dati personali. La condotta del gestore della rete di comunicazione infatti, determinava uno stato di ansia e depressione nella parte lesa, vista l’aggressione a scopo di rapina subita tempo addietro dalla vittima. Quest’ultima, a fronte della pubblicazione dei suoi dati personali, si sentiva esposta e soggetta potenzialmente a ritorsioni, da parte dell’aggressore condannato penalmente e così posto in condizioni di venire a conoscenza dei suoi dati.
La Cassazione riconosceva il danno non patrimoniale costituito dalle sofferenze psicologiche e ne veniva disposto il risarcimento in via equitativa.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice, presuppone che il pregiudizio arrecato al soggetto sia certo nella sua esistenza, ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provarne il suo preciso ammontare.

In conclusione, dalla vicenda narrata, emerge la necessità di ottenere il consenso degli utenti affinchè la compagnia telefonica possa procedere alla pubblicazione degli elenchi telefonici cartacei o online. In mancanza di un’esplicita volontà in tal senso da parte del cliente si potranno verificare le condizioni per ottere un risarcimento del danno, ove presente.