La Ue denuncia: i siti web per viaggi non tutelano il consumatore

Paola D’Andrea

16 Aprile 2014 - 13:37

Il 41% dei siti web per viaggi italiani non rispettano le leggi europee a tutela dei consumatori

La Ue denuncia: i siti web per viaggi non tutelano il consumatore

L’Unione europea ha rilevato l’irregolarità del 41% dei siti web italiani, - a livello europeo sono il 38% - i quali non rispettano le norme comunitarie a tutela del consumatore.
L’ultima verifica è avvenuta a inizio aprile in cui sono stati monitorati, a livello europeo, 552 siti di viaggio, e solo in Italia ne sono risultati irregolari 17.
La Commissione Ue parla di risultati sconcertanti, per questo fanno sapere da Bruxelles, i siti non in regola saranno oggetto di ulteriori provvedimenti, è necessario operare per garantire il rispetto dei diritti dei consumatori.

L’Italia, in particolare, nella classifica della trasparenza risulta ben lontana dal podio!! Quattro siti su dieci non sono conformi. Peggio dell’Italia, Regno Unito – 59% -, Francia – 55% - e Spagna – 44%.

Fondamentale, dato il vasto utilizzo, che ci sia un controllo costante dei siti in oggetto. Neven Mimica, Commissario Ue per la politica dei consumatori, afferma che una persona su tre prenota i suoi viaggi attraverso i siti web. Dunque, prosegue, occorre che tali siti siano sicuri e affidabili:
“grazie agli sforzi congiunti degli Stati membri e della Commissione, il 62% dei 552 siti web di viaggi controllati rispetta adesso la legislazione europea in materia di protezione dei consumatori. Non sarò soddisfatto fino a che i diritti dei consumatori non saranno rispettati pienamente e cercherò di utilizzare le strutture esistenti per raggiungere questo obiettivo”.

I controlli dell’Unione europea sono stati effettuati per verificare:
la facile accessibilità ai servizi, la tempestività nel comunicare i prezzi – comprensivi degli eventuali supplementi -, la presenza e correttezza degli indirizzi di posta elettronica, ai quali rivolgersi per informazioni e reclami, e infine il controllo sulla chiarezza dei termini e sulle condizioni di viaggio prima dell’acquisto del biglietto.

In seguito a tale monitoraggio i principali problemi riscontrati sono stati:
la mancanza di informazioni obbligatorie relative all’identità dell’operatore, in particolare l’indirizzo di posta elettronica, che privava i consumatori di un efficace canale di comunicazione.

Scarsa anche la presenza di istruzioni chiare su come presentare un reclamo - 157 siti (28%) erano privi di tali istruzioni -.

Alcuni supplementi opzionali a pagamento, come le commissioni sui bagagli, i premi assicurativi o l’imbarco prioritario, non erano facoltativi.
Inoltre, il prezzo totale del servizio non era indicato immediatamente alla visualizzazione degli elementi principali della prenotazione.

Di seguito elenchiamo le principali cose da saper prima di partire:

Ritardo o cancellazione del volo

In caso di ritardo la compagnia aerea è tenuta a garantire ai passeggeri due chiamate telefoniche, oltre a pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa.

Nel caso in cui il volo venga cancellato, il passeggero può scegliere fra la riprotezione (imbarco su un volo alternativo non appena possibile o in data successiva di suo gradimento) oppure il rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto non usato.
Inoltre, non tutti sanno che la compagnia deve corrispondere al passeggero un indennizzo che va dai 250 euro (per le tratte fino a 1.500 Km) ai 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km.

Perdita o danneggiamento del bagaglio

Per il bagaglio registrato, smarrito o danneggiato, il passeggero ha diritto a un risarcimento fino a 1.167 euro.
Se il bagaglio registrato contiene cose di valore superiore al risarcimento previsto, è consigliabile effettuare una “dichiarazione di maggior valore” con pagamento di un supplemento. Così facendo, in caso di smarrimento, sarà risarcito il danno corrispondente al valore dichiarato.
Lo smarrimento o il danno vanno denunciati immediatamente all’Ufficio assistenza bagagli (Lost and Found) dell’aeroporto; e occorre presentare un reclamo alla compagnia aerea.