ISEE Università genitori non sposati e non conviventi: quali redditi si indicano?

Lorenzo Rubini

3 Ottobre 2020 - 11:36

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Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, con il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, nella compilazione dell’ISEE università vanno inseriti anche i redditi del genitore non convivente?

ISEE Università genitori non sposati e non conviventi: quali redditi si indicano?

Nella compilazione dell’ISEE non sempre si riesce a districarsi in maniera brillante. In caso di Isee Università per un giovani i cui genitori non sono mai stati coniugati e non convivono tra loro come ci si deve regolare nella compilazione? Il reddito del genitore non convivente va considerato? Il genitore non convivente viene aggregato nel nucleo del figlio? E questo cosa comporta? Cerchiamo di sciogliere questi nodi.

Rispondiamo ad un lettore di Money.it che ci scrive:

“Buonasera,
devo richiedere l’isee per l’università di mio figlio ormai maggiorenne.
Io e suo padre non siamo mai stati sposati e non abbiamo mai convissuto...nostro figlio ha il cognome del padre ma rientra nel mio stato di famiglia e suo padre no.
Ai fini dell’ISEE servono o meno i documenti del padre? Presumo di no dato che non rientra nel mio stato di famiglia, corretto? Mi aiutate a capire? Grazie e Saluti”.

Isee genitori non sposati e non conviventi

Il caso dei genitori non coniugati tra loro e non conviventi prevede due diverse modalità di compilazione dell’ISEE, una che prevede genitore non convivente e non coniugato con altra persona, che viene attratto nel nucleo familiare del figlio, l’altra, invece, con genitore soltanto non convivente che viene considerato soltanto come componente aggiuntiva.

Qualora, infatti, lo studente

  • conviva con entrambi i genitori
  • conviva con un solo genitore perché i genitori siano non conviventi tra loro a causa di separazione legale o divorzio
  • conviva con un solo genitore perché l’altro risulta estraneo
  • non conviva con i genitori coniugati tra loro ma risulti a loro carico
  • e sia autonomo economicamente e non conviva con i genitori
    l’ISEE università coincide con l’ISEE ordinario.

Nel caso, invece, che i genitori non siano conviventi e non siano coniugati tra loro, in linea generale fanno parte di nuclei familiari diversi proprio perché manca la convivenza (che assimila anche i non coniugati alla coppia sposata).

Se il genitore non convivente, in questo caso, non è sposato con altra persona e non ha altri figli con altra persona, viene attratto nel nucleo familiare del figlio e, quindi, i suoi redditi e i suoi patrimoni devono essere inclusi nell’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio.

Se, invece, il genitore non convivente risulta sposato con altra persone o ha altri figli con altra persona diversa dal genitore convivente, è necessario calcolare la componente aggiuntiva in riferimento del genitore non convivente.

Il genitore non convivente e non sposato, quindi, va sempre considerato nell’ISEE Università del figlio. Bisogna, però, capire come procedere in base alla situazione familiare dello stesso.

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