Dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo Redditometro.
Per comprendere meglio il suo funzionamento, a cui in seguito dedicheremo un approfondimento a parte, riteniamo necessario analizzare le principali differenze tra il vecchio e il nuovo Redditometro.
Le parole di Attilio Befera
Per spiegare il funzionamento del nuovo Redditometro, riportiamo le parole di Attilio Befera: “Il nuovo modello di accertamento sintetico non si occuperà mai della marginalità economica, cioè dell’evasione spicciola, ma punterà tutto sugli scarti significativi fra reddito ufficiale ed entrate presunte”. Il nuovo Redditometro, come già spiegato nella fase iniziale della sua proposizione, sarà utilizzato “con la massima cautela e soltanto per le differenze eclatanti tra spese e reddito: il problema ce l’avrà chi è evasore, perché con i quattrini che evade danneggia la nostra economia, ma se uno non è evasore e spende quello che guadagna o ha risparmi non ha nulla da temere”.
A differenza del vecchio, il nuovo Redditometro “non si basa su presunzioni originate dall’applicazione di coefficienti, ma su dati certi (spese sostenute) e situazioni di fatto (spese medie di tipo corrente, risultanti dall’analisi annuale dell’Istat). Il nuovo Redditometro, a differenza del vecchio, considera inoltre la composizione e l’area geografica di appartenenza della famiglia, secondo la classificazione Istat”.
Dialogo con i contribuenti
Il nuovo Redditometro, inoltre, prevede anche un dialogo serrato con il contribuente, tramite lo strumento del contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate è chiamata infatti a dialogare con il contribuente sia in fase preventiva, chiedendo al contribuente stesso di fornire chiarimenti e dati per accertare l’effettiva anomalia, sia in una fase successiva finalizzata a definire la ricostruzione del reddito.
Il nuovo Redditometro, insomma, manda in pensione il vecchio strumento, arricchendosi allo stesso tempo di nuovi parametri utili a ricostruire la situazione finanziaria del contribuente e a individuare eventuali anomalie che adducono al rischio di evasione fiscale.
Retroattività
Una novità molto importante del nuovo Redditometro consiste inoltre nella sua retroattività: ovvero, dopo aver selezionato i contribuenti con il ReddiTest (a cui dedicheremo un ulteriore approfondimento), i contribuenti che non saranno stati in grado di fornire le informazioni necessarie al Fisco per spiegare la differenza tra le spese sostenute e i redditi dichiarati, potranno subire un accertamento a partire dall’anno 2009 in poi.
Differenze tra vecchio e nuovo Redditometro
Fino al periodo d’imposta 2008, le spese sostenute per l’acquisto di beni di lusso o per altri servizi via via aggiornati dai diversi decreti che si sono succeduti, permettevano ai locali uffici di effettuare l’accertamento sintetico del reddito complessivo posseduto dal contribuente. Tra le voci di spesa monitorate, ad esempio, figuravano l’acquisto di auto e relativo mantenimento, oppure l’acquisto di un’imbarcazione o ancora le spese sostenute per i collaboratori domestici, ma anche l’acquisto di mezzi di trasporto a motore superiore a 250 c.c., roulotte, residenze principali, riserve di pesca, assicurazioni e utenze telefoniche.
A differenza del vecchio strumento, il nuovo Redditometro prevede un accertamento sintetico che include più voci di spesa (oltre 100), che possono essere divise nelle seguenti categorie:
- abitazioni;
- mezzi di trasporto;
- assicurazioni e contributi;
- istruzione;
- attività sportive e ricreative e cura della persona;
- altre spese significative;
- investimenti immobiliari e mobiliari netti.
Il nuovo strumento consentirà dunque di tracciare un profilo del contribuente e valutare il suo livello di rischio. Nell’eventualità in cui la divergenza tra il reddito dichiarato e quello accertato risulti inferiore al 20% non vi sarà alcuna conseguenza; se invece lo scostamento risulta superiore al 20%, il contribuente sarà inserito in un’apposita lista selettiva e potrà essere soggetto a un accertamento fiscale.
La novità del contraddittorio
Un’altra importante novità del nuovo Redditometro, come abbiamo già accennato, consiste nella possibilità del contraddittorio. A quanto si legge nel decreto, infatti, “l’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218”. Un obbligo, questo, che non risultava nel vecchio Redditometro.
I locali uffici saranno pertanto chiamati all’obbligo di richiedere al contribuente ulteriori informazioni oltre a quelle già in loro possesso e, qualora tali informazioni risultino insufficienti, potranno invitare il contribuente al contraddittorio da accertamento con adesione. Qualora il Fisco e il contribuente non trovino ancora l’accordo, l’ufficio emetterà un avviso di accertamento. Il contribuente potrà tuttavia proseguire la propria difesa attraverso un contenzioso davanti al giudice tributario.
Il nuovo Redditometro, perciò, alla luce di quanto esposto, invita i contribuenti a tenere traccia delle operazioni di spesa sostenute durante l’anno, allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie qualora il Fisco le richieda in seguito al riscontro di una situazione anomala.
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