Home > Altro > Archivio > CIG ordinaria, straordinaria e in deroga, mobilità e solidarietà: cosa (…)

CIG ordinaria, straordinaria e in deroga, mobilità e solidarietà: cosa cambia nei sussidi sociali con il Jobs Act

mercoledì 25 febbraio 2015, di Simone Casavecchia

Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 20 Febbraio ha trovato definitiva approvazione il decreto attuativo del Jobs Act relativo agli ammortizzatori sociali. Molte le novità riguardanti il vasto comparto dei sussidi sociali e della cassa integrazione: sono state, infatti, previste nuove regole e nuovi adempimenti per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, per l’indennità di mobilità e per il contratto di solidarietà. Ecco quali sono le principali misure in materia.

Cassa integrazione guadagni ordinaria
La CIG ordinaria è uno strumento che il datore di lavoro può utilizzare qualora l’impresa operi nei settori dell’industria, dell’agricoltura e dell’edilizia, nei i casi in cui si vada incontro a una riduzione o a una sospensione dell’attività considerata di carattere temporaneo e per la quale è prevista una ripresa delle attività lavorative in un periodo ristretto di tempo.
In questo caso, il lavoratore, percepisce un sussidio pari all’80% dello stipendio che il lavoratore stesso avrebbe dovuto percepire per le ore di lavoro non prestate; le ore di lavoro non prestate possono andare da un minimo di 0 a un massimo di ore previsto dal contratto specifico, comunque non oltre il limite massimo delle 40 ore settimanali. La CIG ordinaria, il cui limite massimo è ridefinito annualmente, viene concessa per 13 settimane consecutive che, con il numero massimo di proroghe consentito possono arrivare fino a 12 mesi.
Il decreto attuativo del Jobs Act prevede cha la CIG ordinaria venga utilizzata solo come ultima risorsa, dopo l’esaurimento delle altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro. Per la CIG ordinaria verrà prevista sia una revisione dei limiti di durata sia una riduzione degli oneri contributivi ordinari a carico del datore di lavoro, sia l’introduzione di nuovi strumenti telematici e digitali per richiederla.

Cassa integrazione guadagni straordinaria
La CIGS è un sussidio sociale previsto per le imprese del settore industriale con più di 15 lavoratori (numero di lavoratori conteggiato nel semestre che precede quello in cui si presenta la domanda) e per le imprese commerciali con più di 50 addetti.
La CIGS può essere attivata in circostanze quali la ristrutturazione aziendale, la riorganizzazione o la riconversione aziendale; la crisi aziendale; i casi di fallimento dell’azienda; i casi in cui l’azienda viene posta in liquidazione coatta amministrativa, in amministrazione straordinaria e (per il solo 2015) in omologazione di concordato preventivo.
Anche in questo caso si riceve l’80% dello stipendio complessivo per un periodo di tempo variabile in base alla causa della CIGS che può estendersi per un massimo di 24 mesi e che può essere soggetto a un massimo di due proroghe di 12 mesi ciascuna.
Il Jobs Act prevede in tal senso che i casi di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo dell’attività aziendale siano esclusi da qualsiasi forma di cassa integrazione guadagni. Anche per la CIGS sarà prevista una ridefinizione dei limiti di durata e saranno individuati degli incentivi per favorire sussidi alternativi alla CIG stessa, come la rotazione.

Cassa Integrazione guadagni in deroga
La CIG in deroga è una speciale forma di cassa integrazione prevista per aziende che non hanno i requisiti per accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. La CIG in deroga non può essere utilizzata da aziende con meno di 12 mesi di attività nei casi di cessazione dell’attività aziendale o di un ramo dell’attività e per gli studi professionali.
La Cig in deroga può essere concesso a lavoratori con almeno 12 mesi di attività aziendale ed è un sussidio della durata massima di 5 mesi.
La Cig in deroga è un sussidio sociale che dovrà essere abolito entro la fine del 2016 e che, secondo il Jobs Act, dovrà essere sostituito dai fondi bilaterali di solidarietà di cui la delega sul lavoro fisserà dei tempi certi di avvio e di cui prevedrà una revisione dell’ambito di applicazione.

Contratti di solidarietà
Il contratto di solidarietà prevede che, in base a un accordo firmato tra datore di lavoro e sindacati, sia introdotta una riduzione sia dell’orario di lavoro che della retribuzione allo scopo di realizzare nuove assunzioni (contratti espansivi) o di evitare licenziamenti del personale (contratti difensivi).
Per effetto di un recente emendamento al Decreto Milleproroghe, per il solo 2015, l’integrazione salariale (ossia l’importo del sussidio) prevista sarà pari al 70% della parte di stipendio non percepita in seguito alla riduzione dell’orario di lavoro. La durata massima della solidarietà è di 24 mesi e può essere prorogata per ulteriori 24 mesi.
Il Jobs Act prevede uno snellimento delle procedure al momento previste per l’utilizzo dei contratti di solidarietà il cui utilizzo verrà favorito sia nell’ottica di facilitare la riduzione delle ore di lavoro sia nell’ottica di favorire l’incremento dei neoassunti. I contratti di solidarietà difensivi saranno estesi anche alle tipologie di aziende per i quali non sono, al momento, previsti e verranno introdotti anche degli incentivi per il loro utilizzo.

Indennità di mobilità
I lavoratori licenziati delle medie e grandi imprese potranno richiedere, fino al 31 Dicembre 2016, l’indennità di mobilità. Si tratta di un sussidio che per i primi 12 mesi è pari al 100% del trattamento di integrazione straordinario, mentre dal 13° mesi scende all’80% della retribuzione lorda (con un massimale fissato ogni anno). pagata nel primo anno. Per questa indennità è prevista una decrescita graduale fino alla fine del 2016, in relazione all’età del beneficiario e al luogo di lavoro (Centro, Nord o Sud).
Per le piccole imprese con meno di 15 dipendenti sarà prevista la mobilità in deroga per il biennio 2015-2016. Questo sussidio non verrà più assegnato ai lavoratori che hann hanno già beneficiato della mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Portfolio

Un messaggio, un commento?

moderato a priori

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.

Chi sei?
I tuoi messaggi

Questo form accetta scorciatoie di SPIP [->url] {{bold}} {italic} <quote> <code> e il codice HTML <q> <del> <ins>. Per creare un paragrafo lasciate semplicemente una riga vuota.