Asta giudiziaria: come partecipare e come funziona?

Isabella Policarpio

13/11/2019

19/10/2022 - 10:06

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Aste giudiziarie, come partecipare e ottimizzare le possibilità di vincita. Qui una guida sulle tipologie di asta (mobiliare e immobiliare), come funziona e come prenderne parte.

Asta giudiziaria: come partecipare e come funziona?

Come si partecipa alle aste giudiziarie e come funziona la vendita? Le aste giudiziarie, mobiliari o immobiliari, sono un’ottima occasione per acquistare dei beni ad un prezzo notevolmente più basso dell’effettivo valore di mercato. Infatti le aste servono a reperire nel minor tempo possibile la liquidità necessaria a saldare i debiti nei confronti dei creditori.

Tutti possono prendere parte a un’asta, sia persona fisica che società, l’unico divieto è in capo al debitore ma ciò non toglie che possano partecipare i suoi parenti. La notizia delle aste deve essere affissa fuori l’albo dell’ufficio giudiziario dove si svolgerà la vendita per 3 giorni o pubblicata su specifici siti internet, che andremo a specificare nel testo.

Anche se l’acquisto può essere molto conveniente, specialmente dopo diverse aste deserte che provocano una notevole riduzione del prezzo di base, talvolta acquistare beni all’asta può rivelarsi rischioso. Per approfondire i pro e i contro di acquistare beni mobili o immobili alle aste giudiziarie consigliamo il nostro articolo di approfondimento Aste giudiziarie: vantaggi e svantaggi per il compratore

Asta giudiziaria, cos’è e tipologie

L’asta giudiziaria è l’atto finale che conclude il procedimento di espropriazione dei beni del debitore a seguito dell’esecuzione forzata mobiliare e immobiliare e del fallimento. La vendita all’asta ha lo scopo di reperire le risorse economiche per saldare le somme insolute quando manca liquidità; per questa ragione per facilitare la vendita spesso il bene viene fortemente deprezzato.

In base al tipo di bene in vendita si distinguono l’asta mobiliare (veicoli, arredi, impianti di produzione e così via) e l’asta immobiliare che riguarda case, aziende, alberghi, fabbricati e ogni altro bene abitabile.

Come e chi può partecipare a un’asta

Qualsiasi cittadino può partecipare a un’asta giudiziaria immobiliare o mobiliare tranne il debitore esecutato a cui appartiene il bene in vendita.

Possono prendere parte alle aste sia le persone fisiche che le società, ed è anche possibile partecipare per il tramite del proprio avvocato di fiducia munito di apposita delega.

Vi sono però diversi accorgimenti da rispettare: se l’interessato è un privato cittadino deve fare richiesta di partecipazione in carta bollata in cancelleria del Tribunale che ha affisso l’avviso; invece se si tratta di una società la domanda di partecipazione va sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. Alla domanda deve essere allegato anche il certificato di iscrizione al Registro delle imprese e i documenti da cui risultano i poteri del legale rappresentante.

Come funziona l’asta: con incanto o senza incanto

Le aste giudiziarie possono avvenire secondo due modalità: con incanto e senza incanto. In entrambi i casi lo scopo è recuperare una somma liquida con la quale pagare i creditori rimasti insoddisfatti dopo il pignoramento dei beni del debitore.

L’asta con incanto di mobili o immobili avviene in sede pubblica alla presenza degli aspiranti acquirenti e del giudice, il quale stabilisce il prezzo di base, regola le offerte e stabilisce chi è il vincitore. In genere ai partecipanti vengono dati 3 minuti di tempo per proporre l’offerta di rialzo, quelle che pervengono dopo il termine stabilito non vengono prese in considerazione.

Chi si aggiudica il bene in questa sede però non può ancora cantare vittoria: infatti l’assegnazione del bene all’asta viene sospesa per i successivi 10 giorni, e diventa definitiva solo se nessuno offre al giudice una somma che supera di almeno un quinto la cifra che si è raggiunta durante l’asta con incanto. Se nel corso dei 10 giorni il giudice non riceve nessuna offerta interessate, l’aggiudicazione diventa irreversibile.

L’asta senza incanto è un procedimento più veloce e riservato, ed è la modalità favorita in quanto garantisce maggiore trasparenza alla procedura di vendita.

Chi intende partecipare a un’asta senza incanto deve presentare la sua offerta in busta chiusa presso la cancelleria del Tribunale che ha indetto la vendita. Questa offerta si considera segreta e irrevocabile e al suo interno l’aspirante acquirente deve indicare anche come ed entro quando intende pagare la somma offerta.

Quando è spirato il termine per la presentazione delle offerte, il giudice convoca i possibili acquirenti in un’udienza pubblica e in questa sede apre le buste e legge la somma offerta davanti a tutti. In caso di più offerte valide, il giudice indice un’asta tra i partecipanti dove il prezzo di base è quello più alto indicato nella busta. Chi offre di più ottiene il bene.

Per conoscere nel dettaglio la differenza tra aste con incanto e senza incanto si rimanda alla nostra guida di approfondimento.

Come venire a conoscenza delle aste: gli avvisi pubblici

Chiunque, tranne il debitore, può partecipare ad un’asta giudiziaria. Ma come fa un cittadino a venire a conoscenza dei mobili o degli immobili messi all’asta? L’articolo 490 del Codice di procedura civile stabilisce che ogni vendita di beni all’asta debba essere resa pubblica mediante avvisi contenenti tutti i dettagli del bene all’asta e le modalità di partecipazione alla stessa.

L’avviso è obbligatoriamente affisso per tre 3 giorni fuori l’albo dell’ufficio giudiziario dove si svolgerà la vendita. Quando l’asta ha ad oggetto beni mobili o immobili che superano il valore di 25.000 euro l’avviso viene pubblicato anche in siti internet dedicati alle vendite (ad esempio www.astegiudiziarie.it), in quotidiani nazionali, riviste notarili e talvolta sugli stessi siti internet dei Tribunali. Inoltre il giudice incaricato può sempre stabilire nuovi mezzi di pubblicità se lo ritiene conveniente.

L’avviso contiene i dati fondamentali del bene mobile o immobile messo all’asta, data, ora e luogo e tipologia di vendita ma non il nome del debitore proprietario, per ragioni di tutela della privacy.

Si può visitare l’immobile prima dell’asta?

Se è vero che l’asta giudiziaria permette di acquistare una casa ad un prezzo molto conveniente è sempre buona norma visitare l’immobile prima di fare l’offerta. Per farlo basta inviare la domanda online sul sito internet del Ministero oppure facendone richiesta al professionista delegato per la custodia indicato nell’avviso dell’asta giudiziaria.

Durante la visita il potenziale acquirente potrà anche chiedere al custode informazioni riguardo eventuali danni o irregolarità strutturali, anche perché dopo la vendita non è possibile chiedere un risarcimento o una riduzione di prezzo se vengono scoperti problemi o violazioni dell’immobile.

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