Abbandono delle trattative di un contratto: quali le tutele previste dalla legge

Manuela Margilio

24 Ottobre 2014 - 15:43

Chi ha fatto affidamento sulla conclusione di un contratto per il quale erano state avviate trattative successivamente interrotte, può ottenere il risarcimento per eventuali danni subiti.

Abbandono delle trattative di un contratto: quali le tutele previste dalla legge

In caso di abbandono delle trattative da parte di una parte contrattuale è possibile far valere la responsabilità pre contrattuale nei confronti di chi ha fatto marcia indietro. Vediamo di cosa si tratta.

La legge prevede dei rimedi anche in fase di trattativa, quando cioè non si è pervenuti ad un accordo vero e proprio, ma le parti hanno iniziato a manifestare la loro volontà ponendo una bozza di quello che sarà il futuro contratto; ad esempio la tipologia di bene da vendere, il prezzo orientativo. Sebbene l’affare non sia ancora stato concluso, la legge impone alle parti un comportamento di correttezza e buona fede (previsti altresì in fase di esecuzione del contratto).

In cosa consiste la buona fede?
La buona fede comporta, a carico delle future parti del contratto:

  • un generico obbligo di informazione su qualsiasi aspetto rilevante della trattativa, con particolare riferimento ad eventuali cause di invalidità del futuro contratto;
  • adoperarsi affinchè il contratto possa concludersi validamente;
  • astenersi dal recedere in maniera ingiustificata ove l’altra parte abbia fatto affidamento sulla futura conclusione dell’accordo. Non basta la mera speranza dell’accordo ma una vera aspettativa sorta a fronte di un comportamente univoco della controparte.

Quando dunque vi siano stati scambi di lettere o comunicazioni di vario tipo, tali da creare delle giustificate aspettative per una delle due parti, non è possibile ritirarsi senza giusto motivo e senza che tale condotta non determini delle conseguenze sul piano legale.
L’abbandono immotivato della contrattazione, per consenso unanimo della giurisprudenza, comporta una responsabilità precontrattuale a carico dell’autore del comportamento scorretto.

Quali sono i danni risarcibili da responsabilità precontrattuale?

La vittima dell’illecita interruzione delle trattative avrà diritto ad ottenere il risarcimento del danno emergente consistente nelle spese sopportate in conseguenza dell’accaduto e delle occasioni perdute a seguito dei mancati affari non conclusi con terzi in ragione dell’affidamento sulle predette trattative.