Gli eredi di una persona sono legittimati a opporsi alle donazione fatte da quest’ultima attraverso un atto stragiudiziale.
Normalmente non è mai possibile annullare o ritirare le donazioni, tranne che in casi molto particolari. In queste situazioni rientra la possibilità, da parte degli eredi, di opporsi alla donazione fatta da un loro parente nel momento in cui questa dovesse ledere dei loro diritti relativi al bene donato, al decesso della persona donante.
Questo procedimento è detto “opposizione alla donazione” e può essere fatto dagli eredi e dal coniuge, per poter mantenere la possibilità di annullare la donazione a seguito del decesso del donante.
Come funziona la donazione
La donazione è un atto che implica il passaggio di proprietà di un bene da una persona a un’altra ricevente. Può avvenire per beni di modico valore (mobili o denaro), e in questo caso non è richiesta la presenza di un notaio e di testimoni, oppure per beni di valore maggiore (immobili, oggetti preziosi, grande somme di denaro), situazione in cui è richiesto l’intervento di un notaio, due testimoni, e l’atto pubblico.
Normalmente una donazione non può essere ritrattata, modificata, o richiesta indietro, e non deve, di regola, apportare alcun vantaggio al donante, che agirà per solo spirito di liberalità. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile contestare la donazione e annullarla:
- in caso di comportamento grave e scorretto nei confronti di chi ha donato i beni;
- in caso di sopravvenienza di figli;
- nel momento della morte della persona che ha fatto la donazione, gli eredi possono opporsi a essa.
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Cos’è l’atto di opposizione alla donazione
L’atto di opposizione consente di richiedere la restituzione di un bene che è stato donato, da parte degli eredi della persona che ha fatto la donazione, al momento della morte di quest’ultima. Finché la persona è in vita, infatti, non è possibile agire in alcun modo. Tuttavia in teoria gli eredi possono richiedere la restituzione del bene alla morte del donante. Questa richiesta però può avvenire entro un massimo di vent’anni dal momento in cui la donazione viene trascritta negli appositi registri. Superato questo periodo, si cade in prescrizione.
È però necessario che il donante sia deceduto e che si apra la sua successione ereditaria. Come possono agire gli eredi quindi per richiedere la restituzione di una donazione, se il parente che l’ha fatta rimane in vita oltre i vent’anni previsti, ed è necessaria la sua dipartita per poter agire?
Gli eredi possono opporsi all’atto di donazione, facendo sospendere così la prescrizione, mentre il donante è ancora in vita, così da poterla contestare una volta avvenuto il decesso. Questa azione vale vent’anni e può venire rinnovata più volte, ma è necessario che a ogni rinnovo vengano rispettate le regole previste.
Quali sono i soggetti legittimati
Non tutti possono opporsi a una donazione. I soggetti legittimati sono infatti coloro che potrebbero essere danneggiati da tale donazione, perché facenti parte del nucleo familiare ed esclusi dalla possibilità di ricevere il bene o parte di questo in eredità, perché l’oggetto donato (un immobile, una macchina, o un bene di grande valore) verrebbe in questo modo tolto dal patrimonio ereditario in anticipo.
In questo modo il bene non verrebbe suddiviso tra tutti gli eredi legittimi, ma attribuito a una sola persona, danneggiando gli altri. L’opposizione, chiaramente, normalmente avviene per beni di un certo valore e per capire se la donazione comporti effettivamente un danno agli eredi, sarà necessario attendere il decesso del donante.
A potersi opporre alla donazione quindi sono:
- il coniuge che il donante aveva al momento della donazione, anche se separato in seguito, purché senza addebito;
- il coniuge del donante, anche se il legame avviene a seguito della donazione, purché sia entro 20 dal momento della donazione stessa;
- genitori ed eventuali nonni del donante;
- figli, nipoti, e pronipoti del donante.
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Quando può avvenire
Per poter richiedere la restituzione del bene è necessario che si verifichino i seguenti presupposti:
- morte del donante e apertura della successione;
- lesione della quota spettante agli eredi legittimari, che si troverebbero così a ricevere meno di quanto previsto dalla legge;
- che non sia decaduto il diritto di richiedere la restituzione, che può essere rinnovato attraverso il processo di opposizione alla donazione;
- che non sia stata fatta la rinuncia all’opposizione.
Come si fa
Solitamente per fare l’atto di opposizione ci si rivolge a un notaio, anche se è possibile muoversi in maniera autonoma. Non è necessario che sia il notaio che si è occupato della donazione e non è necessario rivolgersi a quest’ultimo. Si tratta di un atto personale, e per questo non è possibile farlo svolgere per procura, tuttavia più soggetti legittimati possono fare un unico atto di opposizione, invece di agire singolarmente, a patto che questa avvenga contro la stessa donazione e non donazioni differenti.
Solo chi prende parte all’atto di opposizione può beneficiarne degli effetti. Ci si potrebbe quindi trovare di fronte a una situazione per cui per alcuni eredi la possibilità di chiedere la restituzione del bene è caduta in prescrizione, mentre per altri no. Allo scadere dei vent’anni di durata, inoltre, sarà necessario rinnovarlo per poter continuare ad avere la possibilità di opporsi alla donazione.
È bene ricordare anche che si tratta di un diritto rinunciabile, il che significa che gli eredi possono anche scegliere di rinunciare al diritto di opporsi alla donazione, perdendo così la possibilità di provare a ottenerne la restituzione in futuro.
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