Comunicazioni liquidazioni IVA 2017: ultime novità in attesa della proroga

Francesco Oliva

22 Maggio 2017 - 07:00

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Proroga in dirittura di arrivo per le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017. Facciamo il punto su ricevuta telematica, comunicazione senza operazioni a zero oppure comunicazione a credito.

Comunicazioni liquidazioni IVA 2017: ultime novità in attesa della proroga

Comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA 2017: la prossimo scadenza del 31 maggio sarà oggetto di proroga. L’annuncio è stato confermato dalla stampa specializzata nel corso della giornata di venerdì scorso. Con la proroga la nuova scadenza delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA slitterà al prossimo 12 giugno 2017.

Nel frattempo cerchiamo di analizzare insieme le ultime novità in materia ed alcune questioni particolari come il download delle ricevute di invio telematico (incredibile: riescono a far diventare una questione complessa anche un’operazione banalissima), l’obbligo di invio delle comunicazioni senza operazioni nel trimestre ovvero il caso in cui la liquidazione IVA chiude a credito.

Ecco l’analisi di alcune questioni importanti in materia di comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA in attesa della proroga ufficiale al prossimo 12 giugno 2017.

Proroga ufficiale in arrivo per le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA. Da dove scaricare la ricevuta dell’invio telematico?

In attesa che la proroga delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA del primo trimestre 2017 diventi ufficiale, facciamo chiarezza su alcune questioni emerse nelle discussioni fiscali delle ultime settimane.

Partiamo dal download delle ricevute di invio telematico.

Com’è noto, quest’adempimento non si può gestire con il classico canale Desktop Telematico Entratel motivo per cui - tra le altre cose - diventa complesso anche scaricare la ricevuta dell’invio telematico.

Il file XML con la ricevuta di invio telematico può essere scaricata in due modi differenti:

  • dal portale fatture e corrispettivi accedendo con l’utenza di lavoro dedicata (se stesso, intermediario o incaricato) all’area monitoraggio file trasmessi;
  • oppure nella sezione consultazioni del cassetto fiscale.

Attenzione, quando si arriva al momento di scaricare la ricevuta di invio telematico delle comunicazioni delle liquidazioni IVA è possibile trovarsi di fronte i seguenti codici esito:

  • ES01 - notifica accettata;
  • ES00 - notifica non accettata;
  • ES02 - servizio non disponibile.

Comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA primo trimestre 2017: invio telematico obbligatorio anche in caso di trimestre senza operazioni e liquidazione a zero?

Un altro quesito che sta animando il dibattito fiscale in questi giorni in materia di Comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA primo trimestre 2017 è animato dal dubbio circa l’obbligo di invio telematico obbligatorio anche in caso di trimestre senza operazioni ovvero di liquidazione a zero.

A modesto avviso di chi scrive la risposta è affermativa: l’obbligo di invio telematico sussiste anche nel caso di liquidazione a zero per mancanza di operazioni effettuate ai fini IVA nel corso del trimestre di riferimento.

Ciò in quanto le istruzioni ministeriali prevedono una deroga esplicita per commissari liquidatori e fallimentari, ragion per cui - prevedendo una deroga - la regola generale non può che essere l’invio a prescindere.

Si ricorda che l’unica causa di esonero dall’obbligo di invio telematico delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA si ha nel caso in cui il contribuente considerato non sia obbligato alla predisposizione ed all’invio della dichiarazione IVA ovvero alle liquidazioni periodiche.

Comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA primo trimestre 2017: invio telematico obbligatorio in caso di liquidazione IVA a credito

Attenzione: nel caso in cui la liquidazione IVA chiuda a credito - a prescindere che questo sia generato dalle sole operazioni effettuate nel trimestre ovvero che sia determinato dal riporto del credito annuale in VP9 - la comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA primo trimestre 2017 deve essere inviata comunque.

Si tratta, infatti, di un preciso obbligo previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del DL 193/2016 (il provvedimento che ha introdotto i nuovi adempimenti comunicativi in materia di IVA).

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