Obbligo di collegamento POS e registratore di cassa entro il 30 settembre. Guida alla procedura telematico-aziendale, scadenze, esoneri e sanzioni.
Entro il 30 settembre torna l’obbligo di collegare il registratore di cassa con i POS. Il nuovo obbligo, scattato nel 2026 per artigiani, commercianti e titolari di partita Iva, prevede che esista un collegamento tra registratore telematico e POS. Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un’associazione che deve essere effettuata online all’interno della propria area personale del portale dell’Agenzia delle Entrate.
Le prime scadenze sono state più lunghe e hanno riguardato, oltre che i nuovi apparecchi per il pagamento elettronico, anche i POS e i registratori di cassa in funzione all’inizio dell’anno. Ora l’adempimento ha cadenza mensile, ma non riguarda tutti.
La scadenza più imminente è quella del 30 settembre e riguarda chi ha installato o modificato strumenti di pagamento nel mese di luglio che deve completare l’associazione entro la fine di settembre.
Vediamo nel dettaglio come funziona la procedura, chi è esonerato dall’obbligo e a quali sanzioni si va incontro.
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Come funziona il collegamento POS e registratore di cassa
L’obbligo imposto dal Fisco ha lo scopo di incrociare i dati dei corrispettivi telematici (memorizzati dalla cassa) e pagamenti elettronici (tracciati dal POS). Quando si procede all’operazione di associazione dei due dispositivi, l’Agenzia delle Entrate semplifica l’adempimento precompilando l’elenco dei terminali associati a quella particolare attività (grazie alle comunicazioni inviate dalle banche).
L’esercente, quindi, deve procedere solo a confermare l’abbinamento della matricola del registratore di cassa con il terminal ID del Pos.
Per effettuare l’associazione la procedura cambia in base al sistema di cassa utilizzato:
- per chi utilizza il registratore telematico occorre effettuare l’accesso al portale Fatture e Corrispettivi, selezionando la funzione “Gestione collegamenti”;
- per chi usa la procedura via web per emettere i documenti commerciali, l’associazione si effettua direttamente all’interno dell’applicazione “Documento Commerciale online”.
Le nuove scadenze e la regola dei due mesi
Il calendario delle associazioni, ormai a regime, segue una regola precisa: l’associazione tra registratore di cassa e Pos deve avvenire tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato attivato o variato lo strumento di pagamento.
Di conseguenza per gli strumenti di pagamento attivati o modificati a luglio 2026, la finestra temporale per l’associazione è dal 6 al 30 settembre 2026.
Nella seguente tabella riportiamo le prossime scadenze:
| Mese di attivazione / modifica POS o RT | Finestra temporale per l’associazione | Scadenza inderogabile |
|---|---|---|
| Agosto 2026 | Dal 6 al 31 ottobre 2026 | 31 ottobre 2026 |
| Settembre 2026 | Dal 6 al 30 novembre 2026 | 30 novembre 2026 |
| Ottobre 2026 | Dal 6 al 31 dicembre 2026 | 31 dicembre 2026 |
Quando è obbligatoria l’associazione?
L’associazione sul portale è obbligatoria a seguito di:
- nuova attivazione di registratore di cassa o di Pos;
- nel caso sia stato sostituito il registratore di cassa o il Pos;
- nel caso di disattivazione definitiva di uno strumento di pagamento o di un registratore di cassa.
Chi è esonerato dall’obbligo?
Non tutte le attività e non tutti i Pos rientrano nell’obbligo dell’associazione. La normativa prevede che siano totalmente esclusi dall’obbligo:
- i distributori automatici e le vending machine;
- le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici;
- i distributori di carburante;
- attività che sono esonerate dalla memorizzazione elettronica come tabaccai, giornalai, vendita di giochi, lotterie e vendite a distanza;
- esercenti e professionisti che certificano le proprie operazioni solo tramite fattura elettronica.
Le sanzioni previste per il mancato collegamento
Non associare il Pos con il registratore di cassa entro i termini previsti dalla legge comporta sanzioni amministrative da 1.000 a 4.000 euro a cui si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza da 15 giorni a 2 mesi. Per ogni singola trasmissione omessa o errata si applicano ulteriori 100 euro di multa per un massimo di 1.000 euro a trimestre.